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Ordinanza — n. 1320/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate judgment for violation of civil procedure code regarding inadmissibility grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1320/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the lower appellate court's declaration of inadmissibility regarding the appeal against the enforcement decree. Sonia Di Furia and Gennaro Masuccio argued that the appellate judgment violated procedural rules by failing to address specific claims about unilateral determination of restitution amounts. The court ruled that the appellate court erred in applying inadmissibility criteria, as the appellants did raise substantive issues regarding the resolution of the contract and the necessity of administrative approval for restitution calculations.

Regesto Legislator

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Art. 342 cod. proc. civ.; The appeal is admissible even if the appellant does not explicitly cite specific parts of the appealed judgment or provide a complete factual reconstruction, provided the grievances are not equivocal and address substantive legal issues rather than merely criticizing a prior judgment.

Parole chiave

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admissibility of appeal violation of law enforcement decree unilateral restitution civil procedure code contract resolution administrative approval titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

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Art. 342 cod. proc. civ.
2868/2011, che aveva totalmente riformato quella di primo grado), adducendo erroneità della pronuncia; - la Corte di Napoli dichiarò l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.
Art. 112 cod. proc. civ.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 cod.
art. 342 cod. proc. civ
2868/2011, che aveva totalmente riformato quella di primo grado), adducendo erroneità della pronuncia; - la Corte di Napoli dichiarò l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 7675, 19/03/2019, Rv. 653027
S.U. n. 27199/2017
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 5856/2019 R.G. proposto da: DI FURIA SONIA (C.F. DFRSNO72M66A944I), n.q. di erede beneficiata di DI FURIA EMILIO, e MASUCCIO GENNARO (C.F. MSCGNR50S18A399K), rappresentati e difesi dall’avvocato MANNETTA ANTONIO (C.F. MNNNTN61A02D998J), giusta procura in atti; –ricorrente – contro MASUCCIO CARMINE (C.F. MSCCMN42S01A399E), e MONACO MARIA MICHELA (C.F. MNCMMC48M70A399S), rappresentati e difesi dall’avvocato MODESTINO ACONE (C.F. CNAMST36D20A509P) e PASQUALE ACONE (C.F. CNAPQL71D16F839K), giusto procura in atti;

–controricorrente – contro PAGLIARO TONIA (C.F. PGLTNO70L54A285X) - intimata – avverso la sentenza n. 3762/2018 del CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il 25.07.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. La vicenda processuale, per quale che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale di Benevento rigettò l’opposizione avanzata da Sonia Di Furia (nella qualità di erede di Emilio Di Furia) e Gennaro Masuccio avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore di Maria Monaco e Carmine Masuccio; - gli insoddisfatti opponenti si erano, indi, doluti, davanti al Giudice d’appello della mancanza di certezza e liquidità del credito azionato, nonché contestato il titolo giudiziario posto alla base dell’ingiunzione (sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2868/2011, che aveva totalmente riformato quella di primo grado), adducendo erroneità della pronuncia; - la Corte di Napoli dichiarò l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ.

2. Sonia Di Furia e Gennaro Masuccio propongono ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. Carmine Masuccio e Maria Michela Monaco resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per omessa pronuncia, con violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Si assume che la Corte locale non abbia tratto le conclusioni di legge dalla circostanza, evidenziata in sede di precisazione delle conclusioni, che i coniugi Carmine Masuccio e Maria Michela Monaco, da una parte, e Gennaro Masuccio, dall’altra, avevano transatto la lite con compensazione delle spese.

4. Con il secondo motivo viene denunciata nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. Si assume che l’atto d’appello non avrebbe potuto qualificarsi generico, poiché, oltre alla contestazione del titolo giudiziario (coperto dal giudicato secondo quel che afferma la sentenza qui gravata) posto a base del decreto ingiuntivo, l’impugnazione aveva evidenziato che non è permesso al contraente che ottenga la risoluzione giudiziale stabilire unilateralmente l’ammontare delle restituzioni, senza rivolgersi all’A.G., specie laddove, come nel caso di specie, vi è una enorme sproporzione tra i rispettivi contestati comportamenti . Infine viene richiamato il principio di diritto enunciato dalle S.U. (sentenza n. 27199/2017), che impone un’interpretazione elastica degli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., escludendo che sia necessario rivestire di forme sacramentali l’atto d’appello.

5. Il ricorso nel suo insieme merita di essere accolto nei termini di cui immediatamente appresso. 5.

1. Non è controverso che vi fu transazione nel corso del giudizio d’appello – alla quale, però non prese parte Sonia Di Furia – (transazione da non confondere con una prima, posta a base della causa definita con altra sentenza d’appello –avverso la quale il ricorso per cassazione venne giudicato inammissibile con la decisione n. 1427/2015 – della quale gli intimati chiesero e ottennero il decreto ingiuntivo). Da una tale sopravvenuta evenienza la Corte d’appello avrebbe dovuto trarre le debite conseguenze in punto di ragioni dell’epilogo e di spese: invero, l’inammissibilità, quanto alla posizione di Gennaro Masuccio, doveva essere pronunciata non ai sensi dell’art. 342, ma per il sopravvenuto venir meno dell’interesse; il che avrebbe imposto apprezzamento conseguenziale in punto di spese dell’impugnazione. 5.

2. La doglianza afferente all’art. 342 cod. proc. civ., limitatamente alla posizione di Sonia Di Furia, che non prese parte alla transazione (quanto alla posizione del Masuccio resta, ovviamente assorbita), risulta fondata. 5. 2.1. Questa Corte ha avuto modo di precisare che gli artt. 342 e 434, cod. proc. civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertitocon modifiche nella l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (S.U. n. 27199, 16/11/2017, Rv. 645991; conf., ex multis, da ultimo, Cass. n. 13535/2018, n. 36481/2022, S.U. n. 36481/2022Rv. 648722).

Dall’esposto principio di diritto si è ulteriormente chiarito che non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata (Sez. 2, n. 7675, 19/03/2019, Rv. 653027). 5. 2.2.

Nel caso in esame la Corte napoletana reputò sussistere l’inammissibilità predicata dall’art. 342 cod. proc. civ. in quanto:

a) gli appellanti non avevano indicato le parti della sentenza di cui chiedevano la riforma, né le modifiche della ricostruzione fattuale e delle circostanze che avevano procurato la violazione di legge;

b) avevano incentrato le proprie critiche insistendo a censurare la sentenza d’appello (quella sulla base della quale era stata chiesta l’ingiunzione) che aveva risolto la transazione, senza impegnarsi in una vera critica contro la sentenza del Tribunale appellata. L’affermazione non può essere condivisa proprio alla luce del consolidato orientamento di legittimità sopra riportato. Invero, i ricorrenti (ma, per quel che ancora rileva, Sonia Di Furia) con l’appello, siccome si trae dall’ampio stralcio riportato in ricorso, lamentarono che la risoluzione giudiziale di un negozio non importava il diritto del contraente che la risoluzione avesse ottenuto di stabilire unilateralmente l’ammontare delle restituzioni, senza rivolgersi all’A.G. .

Conclusione alla quale erano giunti dopo aver spiegato che l’opposizione al decreto ingiuntivo e il successivo appello non erano volti a contestare la transazione novativa, a suo tempo intervenuta fra le parti, per sua natura non risolubile, quanto piuttosto a evidenziare che con la sentenza d’appello del 2011 erano stati disattesi i motivi d’appello con i quali la controparte aveva dedotto la pretesa nullità del contratto d’opera professionale. Impregiudicato il vaglio in ordine al fondamento dell’appello, in questa sede in alcun modo suscettibile di scrutinio, la Corte d’appello nel dichiarare l’inammissibilità del gravame si è posta in contrasto frontale con i principi di diritto enunciati da questa Corte e sopra, sia pure in sintesi, riportati.

Per un verso deve escludersi che l’ammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., imponga la necessità di riportare sacralmente le parti della sentenza impugnata di cui s’invoca la riforma, né occorre che si delinei un quadro compiuto e autonomo della ricostruzione fattuale contestata, ben potendo esso quadro emergere dall’insieme dello strumento. Per altro verso, dal tenore delle doglianze sottoposte al Giudice d’appello, a prescindere – si ribadisce – , dal fondamento della prospettazione, non può trarsi la conclusione che gli appellanti si fossero limitati solo a una impropria e, peraltro, inutile, critica della sentenza del 2011, avendo, in ogni caso, lamentato che la controparte aveva avanzato una pretesa creditoria non automaticamente e inequivocamente discendente da quella sentenza.

In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio. Il Giudice del rinvio regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

accoglie il ricorso per quanto in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rin