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Ordinanza — n. 1293/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1293/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1293/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1730– 201 9 proposto da: CARPENTERIA BOZZANO s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Prisciano 43 , presso lo studio dell'avv. Roberto Tufani , rappresentat a e difes a dall'avv. Roberto Figura , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro FRANCESCO BRUNI nella qualità di titolare dell’impresa individuale ING. BRUNI, elettivamente domiciliato in Roma, v ia San Nicola De Cesarini 3, presso lo studio dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 360 cod. proc. civ, art. 132 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 1293/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Carpenteria Bozzano s.n.c., affidandolo a tre motivi; l’ing. Bruni ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la Carpenteria Bozzano ha censurato la sentenza impugnata per om esso esame di un fatto decisivo, ravvisandolo nello specifico riconoscimento, da parte dell'impresa Bruni, della propria obbligazione contrattuale di rendere il prototipo idoneo ad essere utilizzato nella commessa Fincantieri, in conseguenza della richiesta della committente finale, di un portellone «a mastra», Ric. 2019n.1730 sez.

Parole chiave

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equipaggiamento marittimo vendita con riserva di specificazione aiuti alla costruzione navale contratto d'ingegnere imbarcazioni da diporto contratto di fornitura di un'opera

Disposizioni normative citate

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art. 360 cod. proc. civ
4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza in relazione all’art.
art. 132 cod. proc. civ
civ., la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza in relazione all’art. 132 cod. proc. civ., per insufficienza e inadeguatezza della motivazione.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1730– 201 9 proposto da: CARPENTERIA BOZZANO s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Prisciano 43 , presso lo studio dell'avv. Roberto Tufani , rappresentat a e difes a dall'avv. Roberto Figura , giusta procura allegata al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro FRANCESCO BRUNI nella qualità di titolare dell’impresa individuale ING. BRUNI, elettivamente domiciliato in Roma, v ia San Nicola De Cesarini 3, presso lo studio dell'avv.

Luca Vianello dal quale è rappresentatoe difeso con l’avv. Ariel Dello Strologo , giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2019n.1730 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 2 - avverso la sentenza n. 1613/2018della CORTE D'APPELLO di GENOVA, pubblicatail 24/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/5/2023dal consigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2010, la Carpenteria Bozzano s.n.c. propose opposizione al decreto ingiuntivo n.63/2010, ottenuto nei suoi confronti dall'ing .

Francesco Bruni, in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima, per l'importo di Euro 12.000 oltre interessi, come documentato da relativa fattura, a titolo di corrispettivo dello studio e della realizzazione di campioni di molle per la chiusura di portelloni tagliafuoco delle navi, in corso di costruzione,della Marina militare italiana. A motivo di opposizione la Carpenteria Bozzano eccepì l’inadempimento dell’ing. Bruni al contratto intercorso: in data 12 gennaio 2009, infatti, era no stat i commissionat i all'impresa dell’ingegner Bruni, dotata di uno specifico know how nell'ambito di molleper portelloni di navi, uno studio di fattibilità e progettazione e la realizzazione di un nuovo prototipo di molla destinata ad essere montata sui portelloni tagliafuoco da utilizzars i su nuove navi della Marina militare.

L'ingegner Bruni aveva consegnato la prima campionatura, regolarmente accettata, di molle destinate ad essere installate su portelloni cosiddetti «a paro» cioè con cerniera interna ; i n data 5 - 6 marzo 2009, tuttavia,la committente finale Fincantieri aveva mutato il proprio progetto e richiesto la costruzione di un nuovo e diverso prototipo che avrebbe dovuto essere inserito in un portellone cosiddetto «a mastra», cioè con cerniere collocate all'esterno. Ric. 2019n.1730 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 3 - Era stata quindi consegnata una prima campionatura di tali nuove molle, risultate non adeguate e , quindi , dopo una seconda campionatura pure non idonea , nel mese di settembre 2009, la Carpenteria Bozzano aveva interrotto i rapporti commerciali con l'ingegner Bruni.

2. Con sentenza n. 1924/2014, il Tribunale accolse l'opposizione, qualificando il contratto intercorso tra le parti come appalto , con obbligazione di risultato e non di mezzi e ritenendo che il cambiamento dei requisiti delle molle, in quanto accettato dall'ingegner Bruni, non giustificassel'inadempimento.

3. Con sentenza 1613/2018 La Corte d'Appello accolse l'appello di Bruni e rigettòl'opposizione della Carpenteria Bozzano . In particolare, la Corte territoriale riqualificò il contratto intercorso tra le parti come contratto per la realizzazione di un prototipo, caratterizzato dalla pattuizione di un corrispettivo per un'attività di progettazione in sé, a prescindere dalla completa idoneità del prototipo e dall'adozione del prodotto; conseguentemente ritenne che non fosse rilevante che poi il prototipo non fosse stato adottato.

4. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Carpenteria Bozzano s.n.c., affidandolo a tre motivi; l’ing. Bruni ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la Carpenteria Bozzano ha censurato la sentenza impugnata per om esso esame di un fatto decisivo, ravvisandolo nello specifico riconoscimento, da parte dell'impresa Bruni, della propria obbligazione contrattuale di rendere il prototipo idoneo ad essere utilizzato nella commessa Fincantieri, in conseguenza della richiesta della committente finale, di un portellone «a mastra», Ric. 2019n.1730 sez.

S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 4 - come riportato nella comunicazione contenuta nelle e-mail del 5 marzo 2009 e del 18 maggio 2009. 1.2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza in relazione all’art. 132 cod. proc. civ., per insufficienza e inadeguatezza della motivazione. 1.3. Con il terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.,la società ha infine sollevato la stessa questione dell’omessa considerazione del l’asserito riconoscimento, da parte d ell’ing.

Bruni, della prop r ia obbligazione nelle due mail di marzo e maggio 2009 prospettandola, tuttavia, come violazione dell’art.132 cod. proc. civ. : la C orte d’appello non avrebbe adeguatamente motivato perché « ritenesse erronea la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva attribuito efficacia dirimente alle comunicazioni mail del 5 marzo 2009 del 18 maggio 2009» (così in ricorso).

2. I tre motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità argomentativa, sono in parte infondati e in parte inammissibili. La Corte ha qualificato il contratto come contratto di prototipo, cioè come contratto diretto alla progettazione e realizzazione di un primo esemplare di molla , da utilizzarsi quale modello di una serie di realizzazioni successivela cui produzione sarebbe eventualmente stata affidata allo stesso ingegnere progettista. Ha, quindi, rimarcato in motivazione che il primo modello di molla era stato accettato e, secondo gli accertamenti del c.t.u. nominato, era risultato perfettamente funzionante; il secondo modello, prodotto a seguito della variazione della tipologia di portelloneda parte della committente, non presentava, secondo quanto stabilito dallo stesso c.t.u., un disegno erroneo, tant’è che la nuova impresa incaricata dalla Carpenteria Ric. 2019n.1730 sez.

S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 5 - Bozzano lo ha riutilizzato; pertanto, la Corte d’appello ha ritenuto di poter escludere un difetto di diligenza dell’ing. Bruni, risultando «dimostrato il suo impegno», consistito nel riesaminare il progetto e proporreuna molla di dimensioni maggiori (pag.9 della sentenza ) . Nel contratto intercorso tra le parti era esplicitamente previsto che il prototipo necessitasse di adattamenti progressivi ed era stato convenuto che i prezzi della progettazione sarebbero stati corrisposti soltanto nel caso non fosse stata più affidata la produzione in serie del prodotto corrispondente al prototipo: escluso, pertanto, il difetto di diligenza nella progettazione del prototipo, la Corte d’appello ha perciò riconosciuto all’ing.

Bruni ildiritto al pagamento dell’opera prestata. Ciò considerato, deve dunque escludersi un difetto di motivazione come prospettato dal ricorrente in riferimento al n. 4 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ.: in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienzadella motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabilio risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016; e multis, da ultimo, Cass. Sez. 3, n. 10815 del 18/04/2019, con numerosi richiami; Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022): nessuna di tali evenienze ricorre invece nella specie, perché, come detto, nella sentenza impugnata, la Corte territoriale ha Ric. 2019n.1730 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 6 - escluso in merito l’inadempimento alla progettazione del prototipo, stabilita come oggetto del contratto intercorso tra le parti. D’altro canto, la Corte di merito non ha affatto omesso di considerare il contenuto delle mail del 2009 (richiamate in motivazione, al primo capoverso di pag. 11), ma lo ha valutato come unicamente significativoper provare che le caratteristiche, le dimensioni e il peso del portellone previst e inizialmente in contratto al fine della progettazione del prim o campion e di molla era no stat e successivamente modificate.

In altri termini, la Corte d’appello non ha certamente trascurato che l’ing. Bruni, dopo il cambio della tipologia di portellone, avesse accettato di riesaminare il progetto della molla, ma ha escluso – sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata e di una deposizione testimoniale -ogni difetto di diligenza, nella realizzazione sia del primo modello che del secondo progetto, con ciò in conseguenza escludendo l’inadempimento. In tal senso, il motivo non risulta ammissibile perché non spiega quale fatto contenuto nelle due mailsarebbe decisivo per una decisione di diverso contenuto (v. da ultimo Cass.

Sez. L, n. 29954 del 13/10/2022).

3. Il ricorso dev’essere perciò respinto , con conseguente condanna della società ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dell’ingegner Bruni resistente , liquidate in dispositivo in relazione al valoredella causa. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2019n.1730 sez. S2 - ud. 30 - 5 - 20 23 - 7 -

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condannaCarpenteria Bozzano s.n.c. al pagamento, in favore dell'ingegner Francesco Bruni, in qualità di titolare dell’impresa omonima, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del