Ordinanza — n. 1276/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27869/2022R.G. proposto da LAZZOTTI BARBARA, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Moretti, con domicilio in Firenze, Viale Europa 101. –RICORRENTE– contro PAOLI MARIA CRISTINA, rappresentata e difesa dall’avv. Iacopo Sforzellini, con domicilio in Firenze, Via Manzoni n. 2. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze pubblicata in data 13.4.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 14 d.lgs. 150/2011, artt. 14 d.lgs. 150/2011, art. 702 bis c.p, art. 3 d.lgs. 150/2011; Ordinanza — n. 1276/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 161 c.p.c., sostenendo che, discutendosi di compensi giudiziali civili, la causa, sottoposta al rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, doveva essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale a pena di nullità. Il motivo è fondato. Deve anzitutto respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente sull’assunto che la causa sarebbe stata decisa non in applicazione del rito speciale per la liquidazione dei compensi degli avvocati, ma di quello regolato dall’art. art. 702 bis c.p.c. che prevede l’appellabilità della pronuncia.
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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27869/2022R.G. proposto da LAZZOTTI BARBARA, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Moretti, con domicilio in Firenze, Viale Europa 101. –RICORRENTE– contro PAOLI MARIA CRISTINA, rappresentata e difesa dall’avv. Iacopo Sforzellini, con domicilio in Firenze, Via Manzoni n. 2. -CONTRORICORRENTE- avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze pubblicata in data 13.4.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.11.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1.
Barbara Lazzotti ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avv. Maria Cristina Paoli per il pagamento del compenso per la difesa in un giudizio civile definito in cassazione con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, e per altra causa svoltasi dinanzi al Tribunale di Lucca,per il quale era stato concordato un onorario di € 3000,00. Oggetto: donazione L’avv. Paoli si è costituita, eccependo l’inammissibilità dell’opposizione, poiché proposta con citazione anziché con ricorso, come prescritto dall’art. 14 d.lgs. 150/2011 e 702 bis c.p.c..
Il Tribunale, disposto il mutamento del rito, ha confermato il decreto ingiuntivo, regolando le spese. Per la cassazione dell’ordinanza Barbara Lazzotti ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. L’avv. Maria Cristina Paoli resiste con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie illustrative.
2. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 14 d.lgs. 150/2011 e 161 c.p.c., sostenendo che, discutendosi di compensi giudiziali civili, la causa, sottoposta al rito sommario speciale di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011, doveva essere decisa dal Tribunale in composizione collegiale a pena di nullità. Il motivo è fondato. Deve anzitutto respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente sull’assunto che la causa sarebbe stata decisa non in applicazione del rito speciale per la liquidazione dei compensi degli avvocati, ma di quello regolato dall’art. art. 702 bis c.p.c. che prevede l’appellabilità della pronuncia.
Va posto in rilievo che il Tribunale, in risposta all’eccezione di inammissibilità dell’opposizione sollevata dalla resistente proprio perché proposta con citazione e non con ricorso secondo quanto previsto dall’art. 14 d.lgs. 150/2011, ha disposto il mutamento del rito, applicando intenzionalmente – e correttamente - il rito sommario speciale, con conseguente ricorribilità in cassazione dell’ordinanza in base al principio dell’ultrattività del rito e della tutela dell’affidamento. Come già più volte affermato da questa Corte, anche a seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio (Cass. 26083/2021;
Cass. 26347/2019; Cass. 26163/2014; Cass. s.u. 390/2011). 2.1. Il Tribunale, avendo optato per l’applicazione del rito speciale ex art. 14 d.lgs. 150/2011, doveva applicare per intero la relativa disciplina e trattare e decidere la causa in composizione collegiale a pena di nullità ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 150/2011 (Cass. s.u. 12609/2012). L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale costituisce, pertanto , un'autonoma ragione di nullità della decisione che, nella specie, comporta la cassazione con rinvio della causa al giudice che si è pronunciato (Cass. s.u. 12609/2012;
Cass. 16186/2018; Cass. 24754/2019; Cass. 13856/2022). E’ pertanto accolto l’unico motivo di ricorso; l’ordinanza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità, e che procederà alla trattazione e decisione della causa secondo le previsioni dell’art. 14 d.lgs. 150/2011.
P.Q.M.
accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile de