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Ordinanza — n. 1273/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as case extinguished by mutual withdrawal of appeal with opposing party's consent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1273/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the parties mutually withdrew their litigation stance. The appellants had challenged a lower court's dismissal of their claim regarding a construction contract, while the appellee, representing the opposing company, accepted the withdrawal. The court ruled that since both parties and their lawyers adhered to the withdrawal, the proceedings terminated without any ruling on costs.

Regesto Legislator

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Art. 390, Art. 391 cod. proc. civ.: The cassation procedure is extinguished when the parties mutually withdraw the appeal, provided the withdrawal is formally accepted by the opposing party and their authorized counsel.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinguishment of proceedings adhesion to withdrawal cassation appeal dismissal costs allocation rule recesso dal contratto offerente escluso desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
Art. 391, comma 4 cod. proc. civ.
-la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod.
D.P.R. n. 115 del 2002, Art. 13 comma 1 quater
06-06-2023 -4- Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R.
art. 390 cod. proc. civ
Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
art. 391 cod. proc. civ
-la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2317/2016
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37078-2019 proposto da: MARCHEGGIANI MARIA, ROMAGNOLI VITTORIO, PACI TIZIANA, MARINELLI FREDIANO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DON GIOVANNI MINZONI, N. 9, presso lo studio dell'avvocato ENNIO LUPONIO, rappresentati e difesi dagli avvocati CINZIA FENICI, MARIELLA ALBERICI; -ricorrenti - contro IODIO LAURETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO DELLA COSTANZA, ed elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIO FASCETTI, N. 5, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI; -controricorrente - nonché contro CURATI ROBERTO; -intimato- avverso la sentenza n. 673/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO.

RILEVATO CHE: Ric. 2019 n. 37078 sez. S2 -ud. 06-06-2023 -2- 1. Sulla premessa di aver concluso un contratto di appalto con l’impresa Edil C s.r.l., la s.a.s. Aquilone Immobiliare conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Urbino la Edil C s.r.l., per sentirla condannare alla riconsegna del cantiere. A sostegno della sua pretesa, l’attrice contestava alla convenuta una serie di asseriti inadempimenti, in forza dei quali ella avrebbe inviato alla convenuta, in data 09.02.2002, una diffida a riprendere i lavori entro 15 giorni; poiché detto tempo sarebbe inutilmente trascorso, sosteneva l’attrice che il contratto intercorrente tra le parti si sarebbe risolto di diritto. 1.1.

Edil C s.r.l. elevava domanda riconvenzionale per sentire dichiarare il recesso unilaterale ed ingiustificato dal contratto di appalto. Nelle more del giudizio interveniva estinzione della società attrice, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.

2. Il Tribunale di Urbino rigettava entrambe le domande, compensando le spese di lite.

3. La socia accomandataria dell’estinta s.a.s. Aquilone Immobiliare, Tiziana Paci, e i soci accomandanti Frediano Marinelli, Vittorio Romag n oli e Margheggiani Maria, impugnavano la suddetta pronunciainnanzi alla Corte d’Appello di Ancona che, con sentenza n. 673/2019, dichiarava l’appello inammissibile e improcedibile per difetto di legittimazione attiva dei proponenti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite del grado.

4. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione Tiziana Paci, Frediano Marinelli, Vittorio Romagnoli e Margheggiani Maria, affidandolo a due motivi. Si difendeva depositando controricorso Lauretta Iodio nella sua duplice qualità di exsocia della Edil C s.r.l. in liquidazione e Ric. 2019 n. 37078 sez. S2 -ud. 06-06-2023 -3- di cessionaria dei crediti contestati, cedutile dalla società Edil C s.r.l. Restava intimato Roberto Curati, nella sua qualità di exsocio della Edil C s.r.l. in liquidazione. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza Lauretta Iodio e Roberto Curati si costituivano mediante nuovo difensore, avvocato Claudia Cardenà,giusta procura in calce alla memoria,in sostituzione dell’avvocato Maurizio Della Costan za, deceduto in data 21.06.2020. In prossimità dell’adunanza perveniva atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da entrambe le parti in causa. CONSIDERATO CHE:

1. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 1.1. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. -la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass. n. 2317/2016). 1.2. Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.3. Nella specie, avendo trovato le parti in causa una transazione dell’intera lite, l’atto di rinuncia comunicato da Tiziana Paci, Frediano Marinelli, Vittorio Romagnoli e Margheggiani Maria è stato accettato da Lauretta Iodio e Roberto Curati, e di tanto ne danno atto i rispettivi difensori.

2. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. Ric. 2019 n. 37078 sez. S2 -ud. 06-06-2023 -4- Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di rinuncia con adesione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio. N