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Ordinanza — n. 1125/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court corrects prior order for lawyer fee allocation but rejects correction for omitted incidental proceedings costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1125/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the request to correct a previous order regarding the allocation of legal fees and expenses. While the parties argued for a correction to properly distribute costs for the main appeal and an omitted incidental proceeding, the court distinguished between the two types of errors. It granted the correction for the mandatory allocation of lawyer fees but denied the request to add costs for the separate incidental action because the original order had already considered the defense work performed in that phase.

Regesto Legislator

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Art. 288 comma 2° c.p.c.; The court may correct material errors in judgments, including the omission of mandatory accessory provisions, but cannot correct omissions where the original decision already accounted for the relevant facts or where the omission does not constitute a material error under the specific statutory requirements.

Parole chiave

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correction of material error allocation of legal fees incidental proceedings costs mandatory accessory provisions procedural economy principle spese di difesa spese di gratuito patrocinio rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 288 comma 2° c.p.c.
Visto l'art. 288 comma 2° c.p.c. manda alla cancelleria per
art. 373 c.p
art. 391-bis c.p
287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. un. n. 16037/2010
Cass. sez. un. n. 26373/2008
Cass. n. 24966/2018
sez. un. n. 26373/2008
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8017/2022 R.G. proposto da : SCORLA GIANLUCA, SCORLA GIOVANNA e PERULLI ADRIANA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI (PNZMSM60B04E445Z) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELE GANZ (GNZDNL52P22L736A) per procura in calce al controricorso del 3.10.2016, -ricorrenti- nonché da IMMOBILIARE NOVA DOMUS DI SCORLA GIULIO E C. S.A.S., in persona del socio accomandatario Scorla Giulio, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI (PNZMSM60B04E445Z) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO CIAN (CNIMRZ56C28L736R)per procura su foglio separato, -ricorrente- contro FALCHI GIUSEPPE, -intimato- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE DI CASSAZIONE n. 36478/2021 depositata il24.11 . 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2024 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Premesso che la Corte di Cassazione con l'ordinanza del 17.6/24.11.2021 n.36478/2021 ha rigettato il ricorso proposto da Falchi Giuseppe nei confronti dei controricorrenti Scorla Gianluca, Scorla Giovanna e Perulli Adriana (patrocinati dagli avvocati Daniele Ganz e Massimo Panzarani) e della controricorrente Immobiliare Nova Domus S.A.S. (patrocinata dagli avvocati Maurizio Cian e Massimo Panzarani), condannando il soccombente Falchi Giuseppe al pagamento in favore di ciascuna delle parti controricorrenti della somma di € 2.800,00 per compensi e di € 200,00 per spese; rilevato che la Immobiliare Nova Domus S.A.S. con l'avvocato Massimo Panzarani da un lato, e Scorla Gianluca, Scorla Giovanni e Perulli Adriana con gli avvocati Massimo Panzarani e Daniele Ganz dall'altro lato, hanno chiesto la correzione dell'errore materiale della summenzionata ordinanza della Suprema Corte, che ha definito il procedimento n. 20770/2021 RG , nella parte in cui non ha disposto la distrazione in favore degli avvocati Massimo Panzarani e Daniele Ganz, dichiaratisi antistatari delle spese del giudizio di legittimità liquidate in favore dei rispettivi assistiti, e nella parte in cui non avrebbe disposto la liquidazione anche delle spese di lite con riferimento al procedimento di inibitoria svoltosi ex art. 373 c.p.c. davanti alla Corte d'Appello di Venezia, richieste formulate dai suddetti difensori in quel procedimento con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c., in prossimità dell'adunanza camerale del 17.6.2021; considerato che, a seguito dell'ordinanza interlocutoria del 25.11.2022, i ricorrenti hanno provveduto ad integrare il contraddittorio il 20.7.2023 a Falchi Giuseppe, rispettando il termine concesso per l'incombente di sessanta giorni dalla comunicazione di quell'ordinanza, per cui la causa, rinviata a nuovo ruolo, é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 9.1.2024; rilevato che la richiesta di distrazione delle spese processuali liquidate avanzata dall'avvocato Massimo Panzarani, che patrocinava la controricorrente Immobiliare Nova Domus S.A.S., ed avanzata dagli avvocati Massimo Panzarani e Daniele Ganz, che patrocinavano i controricorrenti Scorla Gianluca, Scorla Giovanna e Perulli Adriana, nel procedimento n. 20770/2021 RG della Corte di Cassazione, merita accoglimento, in quanto la distrazione delle spese, chiesta dagli antistatari nelle memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. e quindi tempestivamente, era un atto dovuto, che non presupponeva alcuna valutazione discrezionale da parte della Suprema Corte; rilevato, infatti, che secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev'essere individuato, in assenza di un'esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Cass. ord. 23.12.2022 n. 37666;

Cass. ord. 29.12.2021 n.41931; Cass. ord. 21.12.2021 n. 41093; Cass. ord. 28.9.2021 n.26253); considerato, infatti, che le sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16037 del 7.7.2010, occupandosi dell'istanza di distrazione delle spese di lite, hanno posto l'accento sull'esigenza di salvaguardare l'effettività del principio di garanzia della durata ragionevole del processo (come previsto dalla Cost. art. 111, comma 2), che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. sez. un. n. 26373/2008) impone al giudice (anche nell'interpretazione dei rimedi processuali) di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, traducendosi, per converso, in un inutile dispendio di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, né da effettive garanzie di difesa; rilevato che le sezioni unite hanno quindi aderito ad un ampliamento della procedura di correzione dell'errore materiale, in particolare quanto all'omissione, facendo leva soprattutto sul carattere "necessitato" dell'elemento mancante e da inserire, ammettendo la correzione integrativa dell'atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo, ed estendendola quindi a qualsiasi errore, anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale; rilevato che non può invece trovare accoglimento la richiesta di correzione per la mancata liquidazione dei compensi e delle spese relativi al procedimento di inibitoria svoltosi ex art. 373 c.p.c. davanti alla Corte d'Appello di Venezia (vedi sulla competenza per la liquidazione della Suprema Corte Cass. n.24966/2018), in quanto non è stata dimostrato che l’ordinanza della quale si è chiesta la correzione, nella liquidazione effettuata delle spese processuali, non abbia tenuto conto anche dell’attività difensiva svolta per l’attività difensiva della fase inibitoria davanti alla Corte d’Appello, che non richiedeva un’autonoma valutazione; considerato che nulla va disposto per le spese di questo procedimento per assenza di contrasto tra le parti sulla richiesta di correzione

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dispone la correzione dell'ordinanza n. 36478/2021 del 17.6/24.11.2021 della Corte di Cassazione nel senso che dove nel dispositivo é scritto “e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida per ognuna delle due parti controricorrenti in euro 2800 più 200 per esborsi” debba leggersi ed intendersi “e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna delle due parti controricorrenti in € 2.800,00 per compensi, oltre IVA, CA e rimborso spese generali del 15%, ed € 200,00 per esborsi, con distrazione per le spese della Immobiliare Nova Domus S.A.S. in favore dell'avvocato Massimo Panzarani e per le spese di Scorla Gianluca, Scorla Giovanni e Perulli Adriana in favore degli avvocati Massimo Panzarani e Daniele Ganz”. Visto l'art. 288 comma 2° c.p.c. manda alla cancelleria per