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Ordinanza — n. 1120/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming merit trial is invalid due to prior urgent measure notification defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1120/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appellant's appeal against a second-instance judgment that rejected a claim for access to condominium premises. The appellant argued that defects in the notification of the urgent measure under Article 700 of the Civil Procedure Code violated their right to defense in the subsequent merits trial. The court ruled that the merits trial is an autonomous declarative proceeding distinct from the provisional urgent measure, rendering the latter's procedural flaws irrelevant to the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 700 cod. proc. civ.; The subsequent merits trial is an autonomous declarative proceeding distinct from the provisional urgent measure, and defects in the notification of the latter do not invalidate the merits judgment or violate the right to defense.

Parole chiave

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urgent measure notification merits trial autonomy right to defense violation procedural defect irrelevance declarative proceeding sanatoria del vizio procedurale successo d'integrazione risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 700 cod. proc. civ.
Con atto depositato in data 23.05.2008, il Condominio di Via Collepardo 13, sito in Roma, ricorreva ex art. 700 cod. proc. civ. al Ric.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 700 cod. proc. civ
Con atto depositato in data 23.05.2008, il Condominio di Via Collepardo 13, sito in Roma, ricorreva ex art. 700 cod. proc. civ.
art. 160 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18535 del 08/06/2022
14-04-2023 - 6 - condizioni; ma si tratta,appunto, di un’utilità ulteriore, che rientra nella funzione dichiarativa propria d’ogni processo di cognizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18535 del 08/06/2022, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1519 del 26/01/2006
664990 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1519 del 26/01/2006, Rv.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 35378-2018 proposto da: MUSILLI SANDRO MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIANELLO, N. 26, presso lo studio dell'avvocato GIORGIA MINOZZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SANDRO MARIA MUSILLI; -ricorrente - contro CONDOMINIO VIA COLLEPARDO N. 13, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA 7, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 5147/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023 dal ConsigliereCRISTINA AMATO; Rilevato che:

1. Con atto depositato in data 23.05.2008, il Condominio di Via Collepardo 13, sito in Roma, ricorreva ex art. 700 cod. proc. civ. al Ric. 2018 n. 35378 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 2 - Tribunale di Roma affinché ordinasse a Sandro Maria Musilli di consentire l’accesso nei locali da lui occupati in qualità di usufruttuario, al fine di eseguire lavori di competenza del condominio resi necessari per l’individuazione e l’eliminazione della causa di infiltrazioni d’acqua che aggravavano lo stato dell’immobile sottostante alla suddetta unità abitativa.

Il ricorso veniva notificato a mani della madre non convivente del Musilli, il quale restava contumace, mentre interveniva volontariamente in giudizio la proprietaria dell’appartamento in questione, F.I.P. s.r.l. 1.1. A séguito di espletamento di C.T.U. veniva esclusa la provenienza delle infiltrazioni dal discendente condominiale; pertanto, con ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma in composizione monocratica, al Musilli veniva ordinato di eliminare le cause delle infiltrazioni provenienti dall’impianto dei bagni dell’appartamento in suo uso.

Il Musilli proponeva reclamo avverso l’ordinanza, che veniva rigettato e l’ordinanza confermata dal Collegio. 1.2. Sandro Maria Musilli introduceva giudizio di merito lamentando una molteplicità di vizi del contraddittorio; giudizio che si concludeva con sentenza di rigetto del Tribunale di Roma n. 5347/2012.

2. Avverso detta sentenza interponeva appello il Musilli innanzi alla Corte d’Appello di Roma che, c on sentenza n. 5147/2018 , rigettava integralmente il gravame sostenendo, per quanto ancora qui rileva: -s tante la natura strumentale e la funzione cautelativa del tutto provvisoria, i provvedimenti d’urgenza –come i provvedimenti resi in sede di reclamo - sono destinati a perdere ogni efficacia e vigore a seguito della decisione emessa nel successivo giudiziodi merito, nel Ric. 2018 n. 35378 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 3 - quale restano assorbiti, indipendentemente da ogni rilievo in ordine alla relativa legittimità sotto il profilo della sussistenza dei requisiti per la loro adozione; - pertanto, l’eventuale vizio di notificazione del ricorso introduttivo del giudizio cautelare non spiega alcuna influenza nel successivo giudizio di merito svoltosi dinanzi al Tribunale; -nel caso di specie, essendo stato il giudizio di reclamo introdotto dall’odierno appellante, attesa la natura integralmente devolutiva del reclamo,resta priva di pregio la questione posta in punto di mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio cautelare.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Roma proponeva ricorso Musilli Sandro Maria, affidandolo a due motivi e illustrandolo con memoria depositata in prossimità dell'adunanza. Si difendeva il Condominio via Collepardo 13 di Roma depositando controricorso. considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza impugnata e del procedimento (exart. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha del tutto omesso di pronunciare sull’eccepito difetto del diritto alla difesa costituzionalmente e processualmente garantito, essendo stato privato il Musilli del diritto dipartecipare al giudizio cautelare che gli ordinava di eliminare le cause di infiltrazioni nel corso del quale era stato nominato il C.T.U., subendone la decisione in violazione di quanto disposto dall’art. 24 Costituzione e dall'art . 101 cod. proc. civ. Lamenta il ricorrente omissione di pronuncia e violazione del principio del contraddittorio, posto che la notifica del ricorso monitorio era stata effettuata a mani della madre, familiare non convivente, poiché il Musilli Sandro Maria, Ric. 2018 n. 35378 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 4 - pur essendo usufruttuario dell’appartamento in questione, risiedeva nella città di Pavia.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 137, 138 e 139 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ.) nella parte in cui la Corte d’Appello ha del tutto omesso di pronunciarsi sull’eccepito difetto della mancata e diretta consegna nel luogo di residenza dell’atto da notificare, in quanto l’ufficiale giudiziario deve eseguire la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto, ex art. 160 cod. proc. civ.; difetto sollevato dal Musilli e, in ogni caso, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Come affermato da queste Corte, infatti, la presunzione di convivenza non meramente occasionale non opera nel caso in cui (come nel caso di specie) la notifica sia stata eseguita nella residenza propria del familiare diversa da quella del destinatario dell’atto; né la nullità della notifica può dirsi sanata dalla conoscenza aliunde della notificazione dell’atto, ove non accompagnata dalla costituzione del convenuto, posto che il convenuto non ha potuto partecipare al giudizio cautelare che gli ordinava di eliminare le cause di infiltrazioni e con il quale era stato nominato il C.T.U.

Trattandosi, dunque, nel suo caso,di notificazione al «vicino di casa», l’ufficiale giudiziario avrebbe dovuto dare notizia dell’avvenuta notificazione, a mezzo lettera raccomandata, nel luogo di residenza del destinatario. La violazione del principio del contraddittorio comporta, poi, la nullità di tutti i provvedimenti successivi.

3. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto entrambi attengono al vizio di notificazione del provvedimento cautelare e ai suoi effetti sul principio del contraddittorio. Essi sono infondati per le ragioni di cui appresso. Ric. 2018 n. 35378 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 5 - 3.1.Il nuovo testo del sesto comma dell'art. 669 - octies cod . proc . civ., come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), ha innovato il sistema previgente al fine di rendere stabile (ancorché ovviamente idonea al giudicato)la misura cautelare di tipo anticipatorio, se e fino a che essa non sia sostituita da una sentenza del medesimo o di diverso segno, affrancando così l'efficacia della cautela dalla successiva verifica in sede di cognizione,che di questa necessita solo per le misure cautelari non anticipatorie.

L'autonomia tra il procedimento cautelare intesoa una misura di tipo anticipatorio e il giudizio di merito, frutto della predetta modifica del 2005 , è ben presente nella più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21491 del 31/08/2018, Rv. 650038 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7260 del 10/04/2015, Rv. 634830 - 01 ) che ha affermato che il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico,o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito.

In sintesi, n el sistema attuale il procedimento cautelare è necessariamente monofasico,sia emessa o no in prima battuta,ovvero in esito al reclamo ex art 669 - terdecies cod. proc . civ . , la misura domandata . N on a caso l'inciso finale del comma 6 dell'art . 669 - octies cod . proc . civ . prevede che ciascuna parte possa «iniziare» il giudizio di merito : segno che quest'ultimo non è una fase ulteriore del procedimento cautelare,ma è un giudizio che -proprio perché eventuale e non necessitato per la conservazione della misura- non differisce funzionalmente e strutturalmente da un comune processo dichiarativo.

La stabilità della cautela anticipatoria costringe la parte colpita dalla misura, che intenda rimuoverne gli effetti, ad instaurare il giudiziodi merito, non sottoposto a termini o Ric. 2018 n. 35378 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 6 - condizioni; ma si tratta,appunto, di un’utilità ulteriore, che rientra nella funzione dichiarativa propria d’ogni processo di cognizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18535 del 08/06/2022, Rv. 664990 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1519 del 26/01/2006, Rv. 586401 -01). 3.2.Tanto precisato, non ha pregio neanche quanto argomentato dal ricorrente in merito all'omessa pronuncia attribuibile alla Corte distrettuale che, invece, ha correttamente ritenuto superata la fase cautelare rappresentata dal provvedimento d'urgenza ex art. 700 cod. proc. civ. che, assolvendo alla funzione di dare immediata attuazione alla tutela giurisdizionale mediante limitazione del pregiudizio che possa derivare dalla durata del processo a cognizione piena, è caratterizzato da strumentalità , provvisorietà , difetto di decisorietà, ed è destinato ad essere superato dagli altri provvedimenti che possono essere adottati nel corso del giudizio(v. sentenza p. 3, righi 33-42).

In altre conclusive e decisive parole, va rimarcato che ciò che i motivi di ricorso mostrano di non cogliere è che il giudizio di merito susseguente ad unprocedimento cautelare è, rispetto a quest o , del tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito e dal rispetto delle relativeforme. Una cosa, infatti, è il processo dichiarativo , che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna, altra, invece, è il procedimento cautelare, che dà luogo ad un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione,non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente “non giudica”, ma si limita ad emettere le misure necessarie a conservare l’utilità del futuro giudizio dichiarativo.

Ric. 2018 n. 35378 sez. S2 -ud. 14-04-2023 - 7 - Il che vale ad escludere inradice la lamentata violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per vizio della notifica del ricorso cautelare.

4. In definitiva, il C ollegio rigetta il ricorso , liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €4.200,00 per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari