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Ordinanza — n. 875/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal judgment for violating principle of correspondence between claim and ruling regarding professional fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 875/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the appellate judgment for violating the principle of correspondence between the claim and the ruling regarding professional fees. The appellant argued that both companies should be jointly liable for appeal fees, while the lower court incorrectly limited liability to the first instance amount. The court held that the lower court misinterpreted the explicit request for joint liability, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 13 l. 247/2012: The principle of correspondence between the claim and the ruling is violated when the court fails to recognize an explicit request for joint liability, requiring a new examination of the demand's content.

Parole chiave

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principle of correspondence professional fees joint liability appellate procedure civil appeal interpretation of claim cassation review cassa di compensazione professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
La Corte di merito, affermando che il difensore non avesse chiesto il pagamento solidale di ulteriori importi per il giudizio di appello a carico della Fondermetal,ha mal inteso il contenuto della domanda, violando l’art. 112 c.p.c.
Art. 13 l. 247/2012
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 13 della legge 247/2012 e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza omesso di considerare che la Fondermetal aveva conferito incarico all’avv.
art. 86 c.p
proposto da PALMIERI DAVIDE, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Milano, alla Via Emilio Gola n.
art. 91 c.p
Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che, nonostante il parziale accoglimento dell’appello, il ricorrente sia stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello in assenza di soccombenza.
art. 112 c.p
La Corte di merito, affermando che il difensore non avesse chiesto il pagamento solidale di ulteriori importi per il giudizio di appello a carico della Fondermetal,ha mal inteso il contenuto della domanda, violando l’art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2148/2004
Cass. 20322/2005
Cass. 5402/2019
20322/2005; Cass. 5402/2019; Cass.11103/2020; Cass.
Cass. 11103/2020
Cass. 12967/2023
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10624-2017 proposto da: PALLOTTINO DAVIDE, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAPECCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ENRICO PERRELLA giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Ric. 2017 n. 10624 sez. S2 -ud. 27-04-2023 -2- D’AMARIO BRUNA, quale difensore di se stessa, elettivamente domiciliata presso il proprio studio in ROMA alla VIA VARRONE 9; -ricorrente incidentale - nonché contro PALLOTTINO ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.
Cass. 17186/2023
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.
Cass. 15012/2023
Italian Supreme Court dismisses parole appeal due to lack of evidence for lawyer's absence and insufficient therapeutic risk mitigation.
Cass. 27772/2023
Condominium appeal dismissed regarding De Lorenzo but allowed regarding Rao due to improper cost allocation.
Cass. 32898/2023
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest when main claim is granted.
Cass. s.u. 8077/2012
In tal caso non va scrutinata la sufficienza e logicità della motivazione della pronuncia, ma occorre esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente proposta (in tal senso Cass. s.u. 8077/2012; Cass.
Cass. 41465/2021
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16652-2016 proposto da: SCIANNAMEO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE n.124, presso lo studio dell'avvocato CARLA CORDESCHI, rappresentato e difeso Zuer A--." ritA g dall'avvocato ANDREA PETTINI; - ricorrente contro COMUNE DI FIRENZE, in persona del Sindaco pro 2021 tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO N. 2774 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PERUZZI, ALESSANDRA CAPPELLETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 750/2015 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 05/01/2016 R.G.N. 893/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Consigliere Dott.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20771/2017 R.G. proposto da PALMIERI DAVIDE, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Milano, alla Via Emilio Gola n. 31. –RICORRENTE– contro FONDERMETAL S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Simona Merisi, con domicilio in Cassano d’Adda, Via S. Dionigi n. 44. –CONTRORICORRENTE– e FALLIMENTO METALVERN S.R.L., in persona del curatore p.t. -INTIMATO- avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 2570/2016, pubblicata in data 22.6.2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. L’avv. Davide Palmieri ha adito il T ribunale di Monza, chiedendo la condanna della Fondermetal s.r.l. al pagamento dei Oggetto: comunione compensi professionali per la difesa svolta in due giudizi di opposizione a precetto e per la condanna in solido sia dell’assistita che Metalvern ai sensi dell’art. 68 L.P. per le spettanze dei successivi giudizi di appello definiti con transazione. Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda relativamente ai compensi per i giudizi di primo grado, per l’importo di €. 4207,87, che ha posto a carico della Fondermetal; per le cause di appello ha condannato la Metalvern al pagamento di € 2460,08, senza vincolo di solidarietà.

Proposto appello dall’avv. Palmieri, la Corte distrettuale di Milano ha ritenuto che il difensore avesse chiesto la condanna della Fondermetal al pagamento dei compensi per i soli giudizi di primo grado e non anche le cause di appello, non potendo ottenere, per queste ultime, la condanna di entrambe le società con vincolo solidale in assenza di domanda; in parziale accoglimento del gravame, ha però ordinato il rimborso forfettario delle spese generali, condannando l’appellante al pagamento delle spese di secondo grado. Per la cassazione della sentenza l’avv.

Davide Palmieri propone ricorso in tre motivi. La Fondermetal resiste con controricorso. La Curatela del Fallimento Metalvern è rimasta intimata. Con ordinanza interlocutoria del 22.3.2022 la causa è stata inviata a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni unite sulle questioni poste dal terzo motivo di impugnazione. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 13 della legge 247/2012 e l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la sentenza omesso di considerare che la Fondermetal aveva conferito incarico all’avv.

Palmieri per la notifica del precetto e per la successiva fase di opposizione e che la Metalvern era, invece, la controparte processuale, per cui entrambe le società dovevano rispondere in solido per il pagamento dei compensi professionali avendo transatto i giudizi di appello, come il difensore aveva esplicitamente chiesto nelle conclusioni in atti. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 345 c.p.c., per aver il giudice di merito ritenuto che il ricorrente avesse chiesto la condanna della Fondermetal al solo pagamento di € 4207,87 per i giudizi di primo grado, senza aver disposto l’acquisizione dei fascicoli di primo grado per individuare l’effettivo contenuto delle domande.

Il terzo motivo denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che, nonostante il parziale accoglimento dell’appello, il ricorrente sia stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello in assenza di soccombenza.

2. Deve respingersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso, che, al contrario di quanto dedotto, solleva questioni processuali con adeguata specificazione delle vicende rilevanti per la decisione. La lite può esser definita sulla base del contenuto delle domande e delle conclusioni riprodotte negli atti del presente giudizio di legittimità, non occorrendo l’acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito, andati smarriti.

3. Il primo motivo è fondato. Il ricorso, deducendo la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto il pronunciato, sollecita un nuovo apprezzamento del contenuto della domanda che non è precluso a questa Corte di legittimità. La rilevazione edinterpretazione del contenuto della domanda è – in genere - attività riservata al giudice di merito , ma è sindacabile in cassazione quando risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato o quando, attraverso il non corretto esercizio dell’operazione interpretativa, vengano violati i limiti costituiti, da un lato, dall’esigenza di rispetto del principio della domanda e, dall’altro, dal divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta (Cass. 2148/2004;

Cass. 20322/2005; Cass. 5402/2019; Cass.11103/2020; Cass. 12967/2023; Cass. 17186/2023; Cass.15012/2023; Cass. 27772/2023; Cass. 32898/2023). In tal caso non va scrutinata la sufficienza e logicità della motivazione della pronuncia, ma occorre esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente proposta (in tal senso Cass. s.u. 8077/2012; Cass. 41465/2021).

4. Dal tenore letterale delle conclusioni formulate a verbale, si evince che il ricorrente, oltre al pagamento dei compensi per € 4207,87 nei confronti della sola Fondermetal, aveva chiesto la condanna della Metalvern s.r.l. al pagamento delle spettanze per i giudizi di appello in via solidale con la parte assistita , pari ad € 2460,00, distinguendo chiaramente le somme pretese in via esclusiva dalla cliente per il patrocinio svolto in primo grado, da quelle riguardanti la difesa in appello, pretese con vincolo di solidarietà per effetto dell’intervenuta transazione.

L’importo di €. 2460,00 per i giudizi di impugnazione non poteva ritenersi ricompreso, in assenza di una più esplicita limitazione del petitum, nella somma complessivamente richiesta, pari ad €. 4207,87, non potendo ritenersi indicativa, in tal senso, l’elencazione a verbale delle prestazioni svolte, a fronte dell’esplicita richiesta di pagamento dei compensi in via solidale nei confronti di entrambe le società convenute (cfr. conclusioni riprodotte anche a pag. 11 del controricorso). La Corte di merito, affermando che il difensore non avesse chiesto il pagamento solidale di ulteriori importi per il giudizio di appello a carico della Fondermetal,ha mal inteso il contenuto della domanda, violando l’art. 112 c.p.c.

E’, pertanto, accolto il primo motivo, con assorbimento delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de