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Ordinanza — n. 711/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 711/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 711/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.30616/2019 R.G. proposto da: DI MARCO GUIDO, c.f. DMRGDU33D18D690V, DI MARCO VINCENZO, c.f. DMRVCN35E03D690S, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Ioannoni Fiore e dall’avv. Adriano Schiona, con indirizzi pec avv.eioannonifiori@pec.ite avvadrianoschiona@puntopec.it ricorrenti contro BOSICA GIUSEPPE, c.f. BSCGPP66R01F646F, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Di Benedetto e dall’avv. Valeria Toppetti, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Alfredo Placidi, nel suo studio in via Barnaba Tortolini controricorrente avverso la sentenza n. 1272/2019 della Corte d’appello di L’Aquila pubblicata il 17-7-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6-12- 2023 dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: contratto d’opera professionale R.G.30616/2019 C.C. 6-12-2023 FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 588 depositata il 15-10-2014 il Tribunale di Chieti rigettò la domanda proposta dall’architetto Giuseppe Bosica, volta a ottenere da Guido e Vicenzo Di Marco il pagamento del compenso professionale riferito all’incarico di progettazione per la realizzazione di due palazzine su terrenodi loro proprietà. 2.Giuseppe Bosica propose appello, che la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto con sentenza n. 1272 depositata il 17-7-2019, condannando in solido Guido e Vincenzo Di Marco a pagare in suo favore, a titolo di compenso professionale, l’importo di Euro 81.901,28, con interessi legali dalla domanda, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.

Regesto Legislator

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art. 2729 cod. civ, art. 342 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 711/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Quindi sostengono che ravvisare nella sottoscrizione del progetto e della domanda di permesso a costruire la conclusione di contratto d’opera professionale comporti errore di diritto, in quanto tale elemento da solo non è sufficiente a ritenere la conclusione del contratto secondo lo schema proposta- accettazione.2.Con il secondo motivo “art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (omesso esame delle risultanze desumibili dagli atti e dall’attività processuale in ordine alla sussistenza di un fatto storico rilevante)” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia considerato l’esistenza del contratto tra di loro e la COAF, la lettera dell’avv.

Parole chiave

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contratto d'architetto responsabilità del responsabile di progetto sussidio per la costruzione committente della costruzione aggiudicazione d'appalto edile piano di costruzione

Disposizioni normative citate

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art. 2729 cod. civ
6.Il terzo motivodi ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 2729 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente applicato i principi in tema di prova presuntiva.
art. 342 cod. proc. civ
Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli artt.112 e 342 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che, con il richiamo alla disciplina del mandato, la sentenza impugnata abbia violato l’art.112 e l’art. 342 cod.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.30616/2019 R.G. proposto da: DI MARCO GUIDO, c.f. DMRGDU33D18D690V, DI MARCO VINCENZO, c.f. DMRVCN35E03D690S, rappresentati e difesi dall’avv. Enrico Ioannoni Fiore e dall’avv. Adriano Schiona, con indirizzi pec avv.eioannonifiori@pec.ite avvadrianoschiona@puntopec.it ricorrenti contro BOSICA GIUSEPPE, c.f. BSCGPP66R01F646F, rappresentato e difeso dall’avv. Renato Di Benedetto e dall’avv. Valeria Toppetti, elettivamente domiciliato in Roma presso l’avv. Alfredo Placidi, nel suo studio in via Barnaba Tortolini controricorrente avverso la sentenza n. 1272/2019 della Corte d’appello di L’Aquila pubblicata il 17-7-2019 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6-12- 2023 dal consigliere Linalisa Cavallino OGGETTO: contratto d’opera professionale R.G.30616/2019 C.C. 6-12-2023 FATTI DI CAUSA 1.Con sentenza n. 588 depositata il 15-10-2014 il Tribunale di Chieti rigettò la domanda proposta dall’architetto Giuseppe Bosica, volta a ottenere da Guido e Vicenzo Di Marco il pagamento del compenso professionale riferito all’incarico di progettazione per la realizzazione di due palazzine su terrenodi loro proprietà. 2.Giuseppe Bosica propose appello, che la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto con sentenza n. 1272 depositata il 17-7-2019, condannando in solido Guido e Vincenzo Di Marco a pagare in suo favore, a titolo di compenso professionale, l’importo di Euro 81.901,28, con interessi legali dalla domanda, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.

La sentenza, per quanto interessa in relazione ai motivi di ricorso proposti, in primo luogo ha evidenziato l’estraneità dell’architetto Bosica al rapporto contrattuale -contratto d’opzione di preliminare- intercorso tra i Di Marco e la società COAF s.r.l. e in forza del quale i Di Marco avevano assunto nei confronti di COAF s.r.l. l’impegno a sottoscrivere i progetti finalizzati alla realizzazione, sul terreno di proprietà Di Marco, di interventi edilizi dei quali la misura del 23% sarebbe rimasto in proprietà dei Di Marco stessi all’esito della loro realizzazione; ha dichiarato che tale contratto non era opponibile all’arch.

Bosica, proprio in quanto intercorrente tra i Di Marco e una società terza. La sentenza ha dichiarato che, invece, era estremamente rilevante la circostanza che la progettazione e le domande indirizzate all’ente locale ai fini del rilascio della concessione edilizia relativa agli edifici da costruire sul loro terreno fossero state sottoscritte dai Di Marco e che l’opera progettuale dell’architetto avesse raggiunto lo scopo di ottenere il titolo edificatorio a fronte del pagamento degli oneri connessi al rilascio del titolo; ha ritenuto altresì rilevante che i Di Marco non avessero provveduto a dare corso al pagamento degli oneri concessori, facendo decadere il titolo che pure era stato ottenuto attraverso l’attività professionale dell’architetto, con una scelta reiterata attraverso l’inserimento in successivo contratto della previsione di non utilizzare i progetti dell’arch.

Bosica. Quindi la sentenza ha dichiarato che doveva ritenersi raggiunta la prova dell’avvenuto conferimento dell’incarico professionale da parte dei Di Marco, quale attestato dalla loro sottoscrizione apposta in calce ai progetti presentati per il rilascio della concessione, che doveva fare presumere che l’incarico fosse stato conferito al professionista in epoca precedente alla sottoscrizione dei progetti. Ha aggiunto che ulteriore argomento a dimostrazione dell’affidamento dell’incarico al professionista andava individuato proprio nella scrittura privata intercorsa tra i Di Marco e la società COAF,che dava conto di mandato irrevocabile dei Di Marco alla società al fine dell’espletamento delle attività necessarie alla realizzazione del fabbricato sul terreno oggetto del patto di opzione; ciò in quanto il mandato irrevocabile alla COAF comportava, in applicazione delle regole sulla rappresentanza, che le attività poste in essere dalla mandataria fossero riferibili ai mandanti Di Marco, sicché anche l’eventuale conferimento dell’incarico di progettazione da parte della COAF -circostanza non dimostrata-doveva ritenersi riferibile ai mandanti Di Marco e non escludeva la responsabilità per l’incarico a Bosica da parte dei mandanti Di Marco.

Ha aggiunto che ciò era confermato proprio dalla pattuizione intercorsa tra i Di Marco e COAF, non opponibile a Bosica, secondo la quale le obbligazioni relative alle attività svolte dalla società facevano carico sulla stessa, in quanto secondo le disposizioni sulla rappresentanza volontaria gli oneri dell’attività del rappresentante avrebbero fatto carico ai mandanti Di Marco. Ha dichiarato che nessuna rilevanza assumeva l’irrevocabilità del mandatoconferito dai Di Marco a COAF, in quanto tale irrevocabilità evidenziava l’interesse del mandatario e non che le attività fossero riferibili al mandatario.

Ha aggiunto che anche l’intervento dell’architetto successivo al venire meno dell’interesse di COAF a esercitare il diritto di opzione non aveva valenza impeditiva alla dimostrazione dell’esistenza di incarico professionale facente capo ai Di Marco, in primo luogo in quanto successivo alla presentazione del progetto e alla sua approvazione e poi perché tale intervento evidenziava solo l’interesse di Bosica alla realizzazione del progetto e alla più pronta remunerazione dell’attività da parte di altra società di costruzione. 3.Guido Di Marco e Vicenzo di Marco hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, sulla base di cinquemotivi.

Giuseppe Bosica ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoriaillustrativ a . All’esito della camera di consiglio del 6 - 1 2 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo “art. 360 n.3: violazione o falsa applicazione di norme di diritto –violazione dell’art. 1326 codice civile” i ricorrenti evidenziano che l’art.11 co.1 d.P.R. 380/2001 prevede che unico soggetto legittimato all’ottenimento di permesso a costruire sia il proprietario del suolo e lo stesso art. 11 al co.2 prevede che il proprietario possa trasferire la titolarità del permesso a costruire unitamente alla proprietà dell’immobile.

Quindi sostengono che ravvisare nella sottoscrizione del progetto e della domanda di permesso a costruire la conclusione di contratto d’opera professionale comporti errore di diritto, in quanto tale elemento da solo non è sufficiente a ritenere la conclusione del contratto secondo lo schema proposta- accettazione.2.Con il secondo motivo “art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (omesso esame delle risultanze desumibili dagli atti e dall’attività processuale in ordine alla sussistenza di un fatto storico rilevante)” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia considerato l’esistenza del contratto tra di loro e la COAF, la lettera dell’avv.

Camerini che attestava il rapporto diretto di COAF con il tecnico, il fatto che i Di Marco avevano nominato un loro diverso tecnico di fiducia nella persona dell’ing. De Iure, il fatto che i Di Marco non conoscevano neppure l’arch. Bosica, la lettera di Mediaservice s.a.s. che qualifica l’arch. Bosica come suo rappresentante; sostengono che tali mancate valutazioni conducono a ritenere errata la conclusione della sentenza impugnata sull’avvenuto raggiungimento della prova. 3.Con il terzo motivo “art. 360 n.3: violazione e falsa applicazione di norme di diritto – violazione degli artt. 2697 e 2729 codice civile; violazione artt. 115 e 116 c.p.c.

Art. 360 n. 4 error in procedendo” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata non abbia considerato che i De Marco nel 2006 non potevano attribuire a chicchessia incarico di progettazione di interventi edificatori, stante l’impegno contrattuale irrevocabile intervenuto con COAF; lamentano che la sentenza non abbia considerato che con la lettera 23 - 9 - 2008 COAF tramite l’avv. Camerini aveva confermato l’attribuzione al geom. Di Nicola dell’incarico progettuale in questione e che lo stesso attore Bosica in atto di citazione aveva dichiarato di avere operato insieme al geom.

Di Nicola. Quindi sostengono che la sentenza impugnata abbia violato il principio sull’onere della prova, essendo stata valutata solo la sottoscrizione dei Di Marcoal progetto e alla domanda di permesso a costruire,senza considerare gli elementi probatori a c ontrariis da loro fornitie la mancanza di richieste istruttorie della controparte al fine di dimostrare l’incontro delle volontà. Sostengono che la sentenza abbia violato l’art. 2729 cod. civ., per non avere valutato che l’elemento presuntivo di attribuzione dell’incarico professionale dato dalle sottoscrizioni dei progetti non era accompagnato da elementi gravi, precisi e concordanti e anzi era contrastato dalla documentazione che dimostrava il contrario.

Sostengono altresì la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in quanto non sono state poste a fondamento della decisione tutte le prove proposte dalle parti e le prove non sono state valutate adeguatamente. 4.Con il quarto motivo “art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 codice civile; violazione e falsa applicazione degli artt. 1793 e ss. codice civile; error in procedendo” i ricorrenti lamentano che la sentenza abbia eseguito un richiamo del tutto inconferente alle disposizioni sul mandato, in quando l’accordo qualificato dalla sentenza come mandato irrevocabile non era un mandato,ma una cessione di legittimazione a richiedere il titolo abilitativo dai proprietari Di Marco a COAF. 5.Con il quinto motivo (rubricato come sesto) “art. 360 n.

3. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto: violazione degli artt.112 e 342 c.p.c.” i ricorrenti lamentano che, con il richiamo alla disciplina del mandato, la sentenza impugnata abbia violato l’art.112 e l’art. 342 cod. proc. civ.; ciò in quanto la domanda proposta in primo grado dall’architetto era nel senso che i Di Marco avevano conferito direttamente e non tramite mandatario incarico professionale all’architetto. 6.Il terzo motivodi ricorso è fondato sotto il profilo della violazione dell’art. 2729 cod. civ., in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente applicato i principi in tema di prova presuntiva.

Deve darsi continuità al principio secondo il quale, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravità al grado di probabilità dell’esistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza richiede che il fatto ignoto sia -di regola-desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza; il giudice è tenuto ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, per verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva, non raggiungibile attraverso una analisi atomistica degli stessi; quindi la denuncia di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi supresunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenzaignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass.

Sez. 2 21-3-2022 n. 9054 Rv. 664316-01, Cass. Sez. L 30-6-2021 n. 18611 Rv. 661649). Nella fattispecie la sentenza impugnata non ha fatto applicazione dei principi esposti e il ricorrente ha censurato in modo pertinente la decisione in quanto, nel sovvertire la conclusione del giudice di primo grado che aveva escluso la prova de lla conclusione del contratto d’opera professionale tra i proprietari dell’immobile e l’architetto, la Corte d’appelloha ritenuto di porre a fondamento della decisione, quale prova del conferimento di quell’incarico, il datodi fatto che la domanda per il rilascio della concessione edilizia e il progetto erano stati sottoscritti daGuido e Vincenzo Di Marco e avevano raggiunto lo scopo dell’ottenimento della licenza edilizia.

Testualmente, la sentenza ha dichiarato (pag. 7, punto 2.4) che la sottoscrizione apposta dai proprietari del terreno ai progetti presentati all’ente locale ai fini del rilascio della licenza edilizia“deve fare presumere che l’incarico stesso fosse stato conferito al professionista in epoca antecedente”. Però, in questo modola sentenza ha fondato la presunzione di conclusione del contratto d’opera professionale tra i Di Marco e l’architetto Bosica su un fatto storico privo di gravità e anche di concordanza con gli altri elementi emersi in giudizio.

Sotto il profilo della mancanza di gravità, in primo luogo si richiama quanto già statuito da questa Corte, secondo cui l’esigenza che il progetto di costruzione, per il quale sia chiesta la concessione edilizia, rechi la sottoscrizione del proprietario e dell’autore del progetto, corrisponde alla tutela degli interessi pubblicistici connessi all’esercizio dello ius edificandi e non è idonea alla dimostrazione dell’esistenza di un contratto di opera intellettuale intercorso tra i sottoscrittori; neppure alla presentazione del progetto all’autorità comunale può riconoscersi l’effetto di un mezzo idoneo all’incontro dei consensi per quel contratto e neancheil valore di atto ricognitivo di quel contratto, essendo alla presentazione stessa abilitato il proprietario del suolo in quanto tale e non anche quale committente dell’opera (così Cass.

Sez. 3 5 - 9 - 1984 n. 4767, Rv. 436672 - 01) . Quindi, la circostanza che i proprietari dell’immobile avessero sottoscritto i progetti al fine della presentazione della domanda per la concessione edilizia non è in sé elementograve dal quale potere trarre la conseguenza della conclusione del contratto d’opera professionale tra i proprietari medesimi e il progettista.Sotto il profilo della mancanza di gravità, si aggiunga quanto i ricorrenti hanno evidenziato in ordine al fatto che i consorti Di Marco non potevano attribuire alcun incarico a fronte dell’impegno contrattuale già assunto con COAF, nonché in ordine alfatto che l’avv.

Camerini per COAF con lettera 23 - 9 - 2008 aveva confermato che la società aveva conferito l’incarico al geom. Di Nicola, il quale secondo l’allegazione dello stesso arch. Bosica nell’atto di citazione aveva ricevuto l’incarico unitamente a lui. Non erano idonei a conferire il carattere di gravità al fatto della sottoscrizione dei progetti gli altri elementievidenziati dalla sentenza, che non sono neppure concordanti e cioè convergenti a dimostrare la conclusione del contratto. La sentenza ha valorizzato il dato che i Di Marco non avessero provveduto a pagare gli oneri concessori con la conseguente decadenza della concessione e avessero concluso successivamente altro contratto preliminare relativo a quel terrenonel quale avevano anche previsto che non sarebbe stato utilizzato il progetto dell’arch.

Bosica: entrambi quei dati sono pienamente in linea con la tesi dei convenuti appellati Di Marco, secondo la quale essi non avevano conferito l’incarico al professionista. La sentenza impugnata di seguito (pagg.7-8 punto 2.5) ha dichiarato che era“ulteriore argomento” a dimostrazione dell’incarico al professionista da parte dei Di Marco il dato della scrittura privata intercorsa tra i Di Marco e la COAF. P erò, a tale fine la sentenza ha valorizzato unelemento che essa stessa ha ritenuto non univocamente convergente, laddove ha pure dichiarato che quella scrittura attestava un mandato dei Di Marco alla COAF, perchéin questo modo la sentenza ha ritenuto o almeno presupposto che l’incarico al professionista fosse stato dato dalla COAF, seppure in forza del mandato.

La sentenza non è stata in grado di individuare altre presunzioni a sostegno dell’assunto della conclusione del contratto di prestazione d’opera professionale tra i Di Marco e l’architetto Bosica, in quantoper il resto la motivazione è finalizzata esclusivamente a svalorizzare gli elementi posti dal giudice di primo grado a fondamento della sua diversa conclusione, per cui,in conclusione, il ragionamento presuntivo non è stato svolto nei termini imposti dall’art. 2729 cod. civ. 7.Per le ragioni esposte, assorbenti su tutte quelle non esaminate e sugli altri motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, che esaminerà l’appello e le domande di Giuseppe Bosica sulla base dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto, statuendo anchesulle spese del giudizio di legittimità ex art.385 co. 3 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza i