Cassation court allows opposition to tax collection notices based on non-notification, overturning lower court's procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appellant's opposition against tax collection notices, ruling that the lower court erred in admitting evidence submitted after the first hearing. The appellant argued the notices were prescribed due to lack of notification, while the first-instance court incorrectly applied a specific administrative law provision regarding document production. The court determined the case was an ordinary execution opposition, not an administrative appeal, meaning evidence could only be submitted before the first hearing under civil procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 320 c.p.c.; Art. 7 comma 7 legge n. 150 del 2011: In opposition proceedings against tax collection notices governed by ordinary civil procedure, evidence submitted after the first hearing is inadmissible unless the judge deems a subsequent hearing necessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
dall’Avvocato Riccardo Contardi, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Gino Funaioli n. 54/56. Ricorrente contro Roma Capitale, in persona delsindaco, rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al contro ricorso dall’Avvocato Domenico Rossi, elettivamente domiciliatapresso l’Avvocatura Capitolina in Roma, via Tempio di Giove n.
21. Controricorrente e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del direttore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n.
12. Resistente avverso la sentenza n. 8083/2021 del Tribunale di Roma, depositata il 15. 5. 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28. 11. 2023 dal consigliere Mario Bertuzzi. R.G. N. 29048/2021.Fatti di causa e ragioni della decisione Tugan Altan propose opposizione dinanzi al Giudice di pace di Roma ai sensi degli artt. 615 e 617 cod. proc civ. avverso gli estratti ruolo e le cartelle di pagamento ivi indicate emesse per importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa, eccependo la prescrizione dei crediti non avendo mai ricevuto la notifica delle cartelle.
Costituitasi Roma Capitale e, in corso di giudizio, l’Agenza delle Entrate- Riscossione, il Giudice di pace dichiarò inammissibile la domanda. Proposto appello, con sentenza n. 8083 del 15. 5. 2021 il Tribunale di Roma, dichiarata ammissibile l’opposizione, la accolse solo in relazione ad una cartella, che non risultava notificata, affermando che sulla base della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate vi era la prova della regolare notifica delle altre, nei cui confronti non si era pertanto maturata l’eccepita prescrizione. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Tugan Altan, affidandosi ad un unico motivo.
Roma Capitale ha notificato controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate- Riscossioneha depositato mero atto di costituzione. Trattato il ricorso alla camera di consiglio del 17. 11. 2022, con ordinanza interlocutoria è stata disposta l’acquisizione dei fascicoli d’ufficio di entrambi i gradi del giudizio e quindi fissata nuova data dell’adunanza. Parte ricorrente ha depositato memoria. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione o falsa applicazione degli artt. 320 e 416 c.p.c. nonché dell’art. 7 del d.lgs. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere posto a fondamento del rigetto parziale della opposizione la documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione in primo grado relativa alla notificazione delle cartelle opposte, che invece avrebbe dovuto dichiararsi inammissibile, ai sensi dell’art. 320 citato, essendo avvenuta soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni.
Il tribunale ha ritenuto utilizzabile tale documentazione ai sensi dell’art. 7, comma 7, legge n. 150 del 2011, senza però considerare che tale disposizione non era nella specie applicabile. L’opponente aveva infatti proposto R.G. N. 29048/2021.la propria domanda ai sensi dell’art. 615 c.p.c., eccependo il difetto di notifica delle cartelle esattoriali allo scopo di dedurre la sopravvenuta estinzione del credito per prescrizione, sicché il giudizio era sottoposto al rito ordinario di cognizione, che è stato di fatto seguito, e non alle disposizioni di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011.
Il motivo è fondato. Preliminarmente merita precisare che nel caso di specie non può trovare applicazione il principio espresso dalla sentenza n. 26283 del 6 settembre 2022 delle Sezioni unite di questa Corte, che ha dichiarato applicabile anche ai processi pendenti l’art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione della leggen. 215 del 2021, con il quale, novellando l’art. 12 del d.P.R. n. 602 del 19 73, è stato inserito il comma 4 bis, che dichiara non autonomamente impugnabile l’estratto di ruolo, in mancanza di uno specifico interesse del ricorrente.
La questione risulta infatti coperta da giudicato interno, avendo la sentenza del tribunale, accogliendo in parte qua l’appello, statuito specificatamente nel senso della ammissibilità della impugnazione dell’estratto di ruolo e non avendo la relativa statuizione formato oggetto di impugnazione in via incidentale. Tanto premesso, il motivo è fondato in quanto dalla lettura degli atti processuali risulta che la parte aveva proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., eccependo la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 codicedella strada e dell’art. 28 della legge n. 689 del 1981, per non essergli state le cartelle notificate entro il termine ivi indicato, facendo quindi valere un fatto estintivo sopravvenuto alla formazione del titolo, costituito nella specie dai verbalidi contestazione delle violazion i .
Ne discende che il giudizioaveva natura di opposizione all’esecuzione ( Cass. S.U. n. 22080 del 2017; Cass. n. 22094 del 2019; Cass. n. 16024 del 2016; Cass. n. 21793 del 2010 ). In quanto tale, esso era sottoposto al rito ordinario di cognizione, tanto che era stato introdotto con atto di citazione e non con ricorso, non avendo alcuna funzione recuperatoria della opposizione al verbale di contestazione della violazione. Da tale ultima considerazione discende che nella specie non era applicabile l’art. 7 legge n. 150 del 2011, che invece disciplina R.G.
N. 29048/2021.l’opposizione al predetto verbalee prevede, al comma 7, il deposito, svincolato da termini preclusivi, da parte dell’Amministrazione degli atti relativi all’accertamento, contestazione e notificazione della violazione. La produzione di documenti era pertanto regolata dall’art. 320 c.p.c., che nel giudizio dinanzi al giudice di pace ne consente il deposito solo fino alla prima udienza, salvo il caso in cui il rinvio ad una udienza successiva non sia dal giudice ritenuto necessario dalle attività svolte dalle parti ( Cass. n. 19359 del 2017;
Cass. n. 27925 del 2011 ). Il Tribunale è pertanto incorso in errorenel richiamare l’art. 7 citato e nell’utilizzare i documenti prodotti dall’Agenzia delle Entrate - Riscossioneattestanti la notifica delle cartelle di pagamento per cui è causa, dal momento che tali atti risultano prodotti in giudizio dall’Agenzia convenuta dopo la prima udienza, tenutasi l’8. 5. 2019, all’udienza di precisazione delle conclusioni del 20. 9. 2019 o, al più, in occasione della sua costituzione in giudizio, avvenuta il 9. 9. 2019. La sentenza va pertanto cassata e la causa rinviata per la decisione al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 novembre 2023. Il Presidente Felice Manna