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Ordinanza — n. 548/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 548/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 548/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32592/2019 R.G. proposto da : SIPPIC S.P.A., in persona del legale rappresentante dott. Antonio Albino, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PALUMBO 26, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PROFILI, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO GAETA (GTACLD65R04F839Z) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro COMUNE DI CAPRI, in persona del Sindaco , Marino Lembo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato CORRADO SGROI (SGRCRD65P16H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO LEMBO (LMBNTN58C31Z614F) per procura in calce al ricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2445/2019depositata il 75 . 2019 .

Regesto Legislator

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art. 940 cod. civ, art. 228 c.p, art. 2909 cod. civ; Ordinanza — n. 548/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Inoltre non é vero che si tratti di fatto non considerato, in quanto la sentenza impugnata ha specificamente motivato sul fatto che le ammissioni del Comune di Capri in quel giudizio, riferibili solo ai legali che avevano firmato gli atti, e non al Sindaco rappresentante del Comune di Capri, che aveva firmato solo la procura, non avevano valore confessorio, e non é stato spiegato perché, in contrasto con tale motivazione e con la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata a supporto nella sentenza impugnata, si sarebbe invece dovuto ritenere applicabile l'art. 228 c.p.c. sulla confessione giudiziale.

Parole chiave

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bando di espropriazione occupazione divieto di frequentare le osterie diritto di riprendere il possesso della cosa autostazione ritiro della concessione

Disposizioni normative citate

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art. 940 cod. civ
Quanto alla lamentata violazione dell'art. 940 cod.
art. 228 c.p
art. 2909 cod. civ
14297/2017) che la violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell'art. 2909 cod.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32592/2019 R.G. proposto da : SIPPIC S.P.A., in persona del legale rappresentante dott. Antonio Albino, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PALUMBO 26, presso lo studio dell’avvocato ARMANDO PROFILI, rappresentata e difesa dall'avvocato CLAUDIO GAETA (GTACLD65R04F839Z) per procura in calce al ricorso, -ricorrente- contro COMUNE DI CAPRI, in persona del Sindaco , Marino Lembo, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI, 4, presso lo studio dell’avvocato CORRADO SGROI (SGRCRD65P16H501U) rappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO LEMBO (LMBNTN58C31Z614F) per procura in calce al ricorso, -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLIn.2445/2019depositata il 75 . 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 22.7.2005 il Comune di Capri, sostenendo di essere proprietario di una porzione dell’immobile sito in Capri, piazza Diaz 4/6, denominato “Bar Funicolare” , conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, la Sippic S.P.A., per sentirla condannare al rilascio di tale porzione, in quanto ormai posseduta senza titolo dopo la scadenza , nel 1945,della concessione rilasciatale dal Comune nel 1930 , e per ottenerne la condanna alla restituzione dei canoni di locazione indebitamente percepiti per la locazione del Bar Funicolare a Boccanfuso Elio, poi Alerob di Boccanfuso Alessandro.

Il Comune di Capri precisava, che con l’atto rogato il 15.10.1906 era stata regolamentata la concessione delle aree pubbliche necessarie per la realizzazione della Funicolare che collegava Marina Grande all’originario centro storico di Capri, e che con atto rogato nel 1930 aveva concesso per 15 anni (senza previsione di rinnovo) alla Sippic S.P.A. una porzione della terrazza realizzata al di sopra della stazione superiore della Funicolare, per esercitarvi un bar all’aperto. Si costituiva nel giudizio di primo grado la Sippic SPA, che sosteneva di essere divenuta proprietaria del Bar Funicolare in virtù del decreto di esproprio intervenuto direttamente in suo favore nel 1957, e comunque per usucapione, avanzando per quest’ultima domanda riconvenzionale, eccepiva il proprio “difetto di legittimazione passiva”, in quanto non aveva la materiale detenzione del Bar Funicolare,e contrastava la domanda di rilascio, sostenendo che esso aveva una destinazione funzionale alla Funicolare di Capri, la cui realizzazione era stata concessa alla Sippic SPA dal Ministero dei Lavori Pubblici (alla quale era poi subentrata la Regione Campania) sulla base del decreto ministeriale del 12.11.1903, posto che nella convenzione intercorsa tra le parti nel 1906 non si parlava di concessione per la realizzazione di una funicolare, ma solo di “ concorso del Comune per impianto di una funicolare”.

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri, con la sentenza n. 82 del 23.7.2012,accoglieva la domanda del Comune di Capri, e condannava la Sippic S.P.A. al rilascio immediato del Bar Funicolare, libero da persone e cose, e rigettava la domanda del Comune di Capri di condanna alla restituzione dei canoni di locazione percepiti dalla Sippic S.P.A. e la riconvenzionale di usucapione di quest’ultima, che condannava alle spese processuali. Appellata la sentenza di primo grado dalla Sippic S.p.A., contrastata dal Comune di Capri, la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2445 del 24.4/7.5.2019, rigettava l’appello e condannava la Sippic S.P.A. al pagamento anche delle spese processuali di secondo grado.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto ricorso alla Suprema Corte, notificato al Comune di Capri il 25.10.2019, la Sippic SPA, affidandosi a quattro motivi, e resiste con controricorso notificato il 4.12.2019 il Comune di Capri. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza camerale del 12.12.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Col primo motivo laSippic SPA lamenta l 'omesso esame ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. del fatto che gli atti concessori della costruenda Funicolare fossero dello Stato, e per esso del Ministero dei Lavori Pubblici, e non del Comune di Capri.

Tale motivo é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma cpc per “doppia conforme”, e comunque anche per mancanza di decisività, perché l'area sulla quale la Funicolare ed il bar, realizzato quale concessionaria dalla Sippic SPA, sulla terrazza sovrastante la stazione superiore tra il 1935 ed il 1940, secondo la previsione della convenzione col Comune di Capri concedente del 1930, era comunque di proprietà demaniale del Comune di Capri in base alla presunzione di demanialità dell'art. 22 della L. 20.3.1865 n. 2248, confermata dalla convenzione conclusa dalle parti nel 1906.

L'omesso esame ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. del decreto prefettizio del 26.3.1912, che ha pronunciato l'occupazione permanente degli immobili e che la ricorrente considera come decreto di esproprio (essendo stato applicato l'art. 30 comma 2° della L. 26.6.1865 n. 2359) e ritiene costituire il suo titolo di proprietà del Bar Funicolare, é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma cpc per “doppia conforme”. In ogni caso non si tratterebbe di un fatto decisivo, in quanto la sentenza impugnata ha affermato, con statuizione non impugnata, che gli atti della procedura di espropriazione sono stati richiesti dalla Sippic SPA quale concessionaria del Comune di Capri, e non in proprio, aggiungendo che neppure la Sippic SPA ha dimostrato la coincidenza delle particelle espropriate con quelle oggetto della rivendica del Comune di Capri.

Quanto alla lamentata violazione dell'art. 940 cod. civ., che prevede il modo di acquisto della proprietà della specificazione in caso di utilizzo di materia altrui per la formazione di una nuova cosa, richiamata solo nella rubrica del primo motivo di parte ricorrente , non risulta che tale titolo di acquisto sia stato tempestivamente invocato in via riconvenzionale dalla Sippic SPA, e comunque la norma non é applicabile a situazioni che siano già state regolate convenzionalmente dalle parti (vedi Cass. n. 1606/1981), come nel caso di specie avvenuto con le convenzioni tra le parti del 1906 e del 1930.

Per il resto sono richiamate nel primo motivo violazioni di legge inconferenti rispetto alle doglianze proposte, che si risolvono nella riproposizione della tesi della Sippic SPA, già bocciata in entrambi i gradi di merito, secondo la quale la stessa sarebbe divenuta proprietaria del Bar Funicolare in base al decreto del Prefetto di Napoli del 26.3.1912, a fronte della diversa e plausibile motivazione offerta dalla sentenza impugnata. Col secondo motivo la Sippic SPA lamenta l 'omesso esame ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. del fatto che, nel giudizio promosso dalla Sippic SPA per ottenere il rilascio del Bar Funicolare dal conduttore Boccanfuso Eugenio (poi Alerob di Boccanfuso Alessandro), il Comune di Capri intervenuto avesse ammesso l'esistenza di un vincolo di destinazione pubblica dell'area posta in prossimità della stazione superiore della funicolare sulla quale era stato realizzato il bar, da ritenere quindi ostativaal rilascio da parte della Sippic SPA al Comune di Capri del Bar Funicolare, in quanto strumentale al migliore svolgimento del servizio offerto agli utenti della funicolare, é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma cpc per “doppia conforme”.

Inoltre non é vero che si tratti di fatto non considerato, in quanto la sentenza impugnata ha specificamente motivato sul fatto che le ammissioni del Comune di Capri in quel giudizio, riferibili solo ai legali che avevano firmato gli atti, e non al Sindaco rappresentante del Comune di Capri, che aveva firmato solo la procura, non avevano valore confessorio, e non é stato spiegato perché, in contrasto con tale motivazione e con la giurisprudenza della Suprema Corte richiamata a supporto nella sentenza impugnata, si sarebbe invece dovuto ritenere applicabile l'art. 228 c.p.c. sulla confessione giudiziale.

Col terzo motivo la Sippic SPA lamenta l 'omesso esame ex art. 360 comma primo n. 5 c.p.c. del fatto che con la convenzione del 1906 il Comune di Capri non avesse rilasciato la concess i o ne per la realizzazione della funicolare, svolgendo solo un ruolo di ausiliario rispetto a quella realizzazione, concessa dallo Stato e per esso dal Ministero dei Lavori Pubblici, al quale poi era subentrata, per il decentramento amministrativo, la Regione Campania. Tale motivo é inammissibile ex art. 348 ter ultimo comma cpc per “doppia conforme”, e manca comunque di decisività per quanto già osservato relativamente al primomotivo.

Quanto alla riproposizione da parte della Sippic SPA delle istanze istruttorie relative alla domanda riconvenzionale di usucapione, é inammissibile perché non sono stati riproposti i capitoli di prova coi testi da escutere (vedi su tale necessità Cass. 8.6.2023 n. 16207; Cass. n. 16290/2016), ed ancor prima perché la richiesta non si confronta con la motivazione sul punto dell'impugnata sentenza, che ha respinto il motivo di appello della Sippic SPA sulle richieste istruttorie (pagine 11 e 12), sia in quanto non può essere usucapita un'area demaniale, sia in quanto i capitoli di prova erano volti a dimostrare la detenzione del Bar Funicolare, inidonea a valere come possesso ad usucapionem, sia perché dopo che il giudice di primo grado aveva motivatamente ritenuto di non dare corso all'istruttoria, la Sippic SPA non aveva chiesto la revoca della sua ordinanza, facendo ritenere quindi implicitamente rinunciate le richieste istruttorie in precedenza avanzate, che erano state poi riproposte solo nei motivi di appello.

Col quarto motivo 4 la Sippic SPA si duole del fatto che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto che con la sentenza passata in giudicato n. 12282/2004 della Corte di Cassazione (relativa al giudizio di rilascio del Bar Funicolare promosso dalla Sippic SPA contro il conduttore Boccanfuso Eugenio (poi Alerob di Boccanfuso Alessandro, nel quale il Comune di Capri era intervenuto) il Comune di Capri era stato ritenuto estraneo al rapporto di locazione. Tale motivo é inammissibile, in quanto non é stato riprodotto il contenuto di tale sentenza, e non si é quindi posta la Suprema Corte in condizione di valutare se vi sia stata violazione del giudicato.

Va ricordato (Cass. 9.5.2023 n. 12365; Cass.n.17175/2020; Cass. n. 14297/2017) che la violazione della cosa giudicata, in quanto importa disapplicazione dell'art. 2909 cod. civ., è denunciabile in Cassazione, ma il controllo di legittimità deve limitarsi all'accertamento degli estremi legali per l'efficienza del giudicato esterno nel processo in corso, senza potersi sindacare l'interpretazione che del giudicato stesso abbia dato il giudice di merito, perché essa rientra nella sfera del libero apprezzamento di quest'ultimo e, quindi, è incensurabile in sede di legittimità, quando l'interpretazione stessa sia immune da errori giuridici o da vizi di logica.

Non essendo stato riprodotto il testo del preteso giudicato ignorato, non si può dire se vi sia stata o meno la violazione lamentata, e comunque la sentenza impugnata ha ritenuto la sentenza n. 12282/2004 della Corte di Cassazione, intercorsa fra soggetti terzi, (per essere stata negata la legittimazione del Comune di Capri ad intervenire nel giudizio per rivendicare il Bar Funicolare, perché estraneo alla locazione conclusa dalla Sippic SPA col conduttore Boccanfuso Eugenio, che era stata posta a base della domanda di rilascio avanzata dall'attrice Sippic SPA), come inidonea a vincolare sulle diverse questioni attinenti alla proprietà dell'area demaniale ed alla sua concessione alla Sippic SPA il Comune di Capri, e tale motivazione non é affetta da errori giuridici,o da vizi di logica.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono lasoccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della Sippic SPA dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Sippic SPA al pagamento in favore del Comune di Capri delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in € 200,00 per spese vive ed € 8.500,00 per compensi. Visto l’art.13 comma 1 quater del