Decreto — n. 465/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12107/2022 R.G. proposto da : DI NOLA SERGIO, RESTUCCIA ANTONINO, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato TASSONE BRUNO rappresentati e difesi dall'avvocato RESTUCCIA ANTONINO, anche quale difensore di se stesso; -ricorrente- contro CALVANESE CARMELA, LA CALAMITA FRANCESCA, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA SAN PASQUALE N. 55, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LOPIANO MICHELE (LPNMHL61C12A662C) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MATERA n.2249/2015 depositata il 05/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 465/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12107/2022 R.G. proposto da : DI NOLA SERGIO, RESTUCCIA ANTONINO, elettivamente domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell’avvocato TASSONE BRUNO rappresentati e difesi dall'avvocato RESTUCCIA ANTONINO, anche quale difensore di se stesso; -ricorrente- contro CALVANESE CARMELA, LA CALAMITA FRANCESCA, elettivamente domiciliati in NAPOLI VIA SAN PASQUALE N. 55, DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato LOPIANO MICHELE (LPNMHL61C12A662C) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MATERA n.2249/2015 depositata il 05/11/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3 .000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.