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Decreto — n. 463/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 463/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 463/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2286/2023 R.G. proposto da : INTILISANO MARIO, FONTANA MARIA TERESA, INTILISANO PAOLO, INTILISANO LUCIANA, elettivamente domiciliati in messina via san filippo bianchi 54, presso lo studio dell’avvocato INTILISANO MARIO (NTLMRA70C16F158A) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro SPADARO GIUSEPPE, SPADARO CONCETTA, elettivamente domiciliati in MESSINA SANTA MARIA DEL SELCIATO N. 20, presso lo studio dell’avvocato ARDIZZONE ALFIO CESARE (RDZLCS69M27E555I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MESSINA n.6189/2016 depositata il 10/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 463/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : INTILISANO MARIO, FONTANA MARIA TERESA, INTILISANO PAOLO, INTILISANO LUCIANA, elettivamente domiciliati in messina via san filippo bianchi 54, presso lo studio dell’avvocato INTILISANO MARIO (NTLMRA70C16F158A) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro SPADARO GIUSEPPE, SPADARO CONCETTA, elettivamente domiciliati in MESSINA SANTA MARIA DEL SELCIATO N. 20, presso lo studio dell’avvocato ARDIZZONE ALFIO CESARE (RDZLCS69M27E555I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MESSINA n.6189/2016 depositata il 10/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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spese di difesa condono delle spese procedurali indennizzo del difensore d'ufficio ripetibili dell'avvocato compensazione nel fallimento anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
20, presso lo studio dell’avvocato ARDIZZONE ALFIO CESARE (RDZLCS69M27E555I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MESSINA n.6189/2016 depositata il 10/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2286/2023 R.G. proposto da : INTILISANO MARIO, FONTANA MARIA TERESA, INTILISANO PAOLO, INTILISANO LUCIANA, elettivamente domiciliati in messina via san filippo bianchi 54, presso lo studio dell’avvocato INTILISANO MARIO (NTLMRA70C16F158A) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro SPADARO GIUSEPPE, SPADARO CONCETTA, elettivamente domiciliati in MESSINA SANTA MARIA DEL SELCIATO N. 20, presso lo studio dell’avvocato ARDIZZONE ALFIO CESARE (RDZLCS69M27E555I) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE MESSINA n.6189/2016 depositata il 10/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge