Ordinanza Interlocutoria — n. 433/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. R.G. 3791/2021, proposto da AMATUCCI ALESSANDRA, rappresentat a e difes a in proprio e dall’avv. Giulio Simeone, con domicilio in Roma, Via Ferrari n. 4. –RICORRENTE– contro NERI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Giammarino, con domicilio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso l’avv. Francesco Falvo D’Urso. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 15.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - il primo motivo del ricorso verte sul tema delle conseguenze processuali che derivano dalla tardiva adozione del provvedimento di mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 e delle modalità di deduzione del vizio in cassazione, anche alla luce dei principi evincibili dalla sentenza delle S.U. 36596/2021, questione la cui rilevanza e la presenza di un unico precedente specifico consigliano la trattazione in pubblica udienza. Oggetto: sanzioni amministrative
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza Interlocutoria — n. 433/2024 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 3791/2021, proposto da AMATUCCI ALESSANDRA, rappresentat a e difes a in proprio e dall’avv. Giulio Simeone, con domicilio in Roma, Via Ferrari n. 4. –RICORRENTE– contro NERI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Giammarino, con domicilio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso l’avv. Francesco Falvo D’Urso. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 15.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - il primo motivo del ricorso verte sul tema delle conseguenze processuali che derivano dalla tardiva adozione del provvedimento di mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 e delle modalità di deduzione del vizio in cassazione, anche alla luce dei principi evincibili dalla sentenza delle S.U. 36596/2021, questione la cui rilevanza e la presenza di un unico precedente specifico consigliano la trattazione in pubblica udienza. Oggetto: sanzioni amministrative
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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. R.G. 3791/2021, proposto da AMATUCCI ALESSANDRA, rappresentat a e difes a in proprio e dall’avv. Giulio Simeone, con domicilio in Roma, Via Ferrari n. 4. –RICORRENTE– contro NERI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Giammarino, con domicilio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso l’avv. Francesco Falvo D’Urso. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 15.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - il primo motivo del ricorso verte sul tema delle conseguenze processuali che derivano dalla tardiva adozione del provvedimento di mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 e delle modalità di deduzione del vizio in cassazione, anche alla luce dei principi evincibili dalla sentenza delle S.U. 36596/2021, questione la cui rilevanza e la presenza di un unico precedente specifico consigliano la trattazione in pubblica udienza. Oggetto: sanzioni amministrative
P.Q.M.
rimette la causa all’udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in dat