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Ordinanza Interlocutoria — n. 433/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 433/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 433/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. R.G. 3791/2021, proposto da AMATUCCI ALESSANDRA, rappresentat a e difes a in proprio e dall’avv. Giulio Simeone, con domicilio in Roma, Via Ferrari n. 4. –RICORRENTE– contro NERI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Giammarino, con domicilio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso l’avv. Francesco Falvo D’Urso. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 15.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - il primo motivo del ricorso verte sul tema delle conseguenze processuali che derivano dalla tardiva adozione del provvedimento di mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 e delle modalità di deduzione del vizio in cassazione, anche alla luce dei principi evincibili dalla sentenza delle S.U. 36596/2021, questione la cui rilevanza e la presenza di un unico precedente specifico consigliano la trattazione in pubblica udienza. Oggetto: sanzioni amministrative

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Ordinanza Interlocutoria — n. 433/2024 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. 3791/2021, proposto da AMATUCCI ALESSANDRA, rappresentat a e difes a in proprio e dall’avv. Giulio Simeone, con domicilio in Roma, Via Ferrari n. 4. –RICORRENTE– contro NERI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Giammarino, con domicilio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso l’avv. Francesco Falvo D’Urso. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 15.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - il primo motivo del ricorso verte sul tema delle conseguenze processuali che derivano dalla tardiva adozione del provvedimento di mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 e delle modalità di deduzione del vizio in cassazione, anche alla luce dei principi evincibili dalla sentenza delle S.U. 36596/2021, questione la cui rilevanza e la presenza di un unico precedente specifico consigliano la trattazione in pubblica udienza. Oggetto: sanzioni amministrative

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive impugnazione di decisioni amministrative ammende per infrazione procedurale termine di revisione ritardo del ministero pubblico estensione della procedura
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. R.G. 3791/2021, proposto da AMATUCCI ALESSANDRA, rappresentat a e difes a in proprio e dall’avv. Giulio Simeone, con domicilio in Roma, Via Ferrari n. 4. –RICORRENTE– contro NERI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Giammarino, con domicilio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso l’avv. Francesco Falvo D’Urso. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 15.12.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.11.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - il primo motivo del ricorso verte sul tema delle conseguenze processuali che derivano dalla tardiva adozione del provvedimento di mutamento del rito ai sensi degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011 e delle modalità di deduzione del vizio in cassazione, anche alla luce dei principi evincibili dalla sentenza delle S.U. 36596/2021, questione la cui rilevanza e la presenza di un unico precedente specifico consigliano la trattazione in pubblica udienza. Oggetto: sanzioni amministrative

P.Q.M.

rimette la causa all’udienza pubblica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in dat