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Ordinanza — n. 370/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 370/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 370/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25499/2019 R.G. proposto da : SCANU RAIMONDO, elett.te domiciliato in ORISTANO, VIA GIOVANNI XXIII N. 5, presso lo studio dell’avvocato ANGELO SERRA (SRRNGL54M07L049J), che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro SCANU PIER PAOLO, SCANU MICHELE, SCANU IGNAZIO, SCANU MARIA FRANCESCA, SCANU MARIA TINA e BANCO DI SARDEGNA S.P.A., -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARIn.120/2019depositata l’8.2.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 370/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La rimessione in termini richiesta da Scanu Pier Paolo in calce al controricorso notificato il 22.10.2019 non può essere accolta ex art. 153 comma 2° c.p.c., in quanto il predetto, una volta ricevuta la notifica del ricorso, avrebbe potuto iscrivere la causa a ruolo ed eccepire la tardività della notifica dell'avverso ricorso, anziché incorrere in decadenza per avere imprudentemente confidato nelle rassicurazioni del legale avversariosulla mancata iscrizione a ruolo della causa, per cui essendo tardiva la notifica del controricorso, Scanu Pier Paolo va a sua volta considerato intimato.

Parole chiave

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diritto d'abitazione legittimazione a contestare licenza costruzioni non autorizzate edilizia abitativa agevolata servitù di divieto di costruzione soggiorno ininterrotto
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25499/2019 R.G. proposto da : SCANU RAIMONDO, elett.te domiciliato in ORISTANO, VIA GIOVANNI XXIII N. 5, presso lo studio dell’avvocato ANGELO SERRA (SRRNGL54M07L049J), che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso, -ricorrente- contro SCANU PIER PAOLO, SCANU MICHELE, SCANU IGNAZIO, SCANU MARIA FRANCESCA, SCANU MARIA TINA e BANCO DI SARDEGNA S.P.A., -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARIn.120/2019depositata l’8.2.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Con atto di citazione del 14.5.2001 i fratelli germani Scanu Maria Tina, Scanu Pierpaolo, Scanu Michele, Scanu Ignazio e Scanu Maria Francesca convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Oristano il fratello Scanu Raimondo per la divisione dei beni relitti dai genitori Zuncheddu Antonina e Scanu Battista, morti rispettivamente il 14.3.1988 ed il 20.2.1997, previo accertamento della nullità, per difetto di forma, dell'atto di liberalità di Scanu Battista di cui alla scrittura privata del 29.3.1990, o in subordine della nullità dello stesso per indeterminabilità dell'oggetto, ed in ulteriore subordine per l'accertamento della sua falsità per apocrifia, con divisione dei beni tra i figli per successione legittima e con condanna del convenuto al pagamento dei frutti percepiti per il godimento in esclusiva di alcuni beni ereditari.

Si costituiva nel giudizio di primo grado Scanu Raimondo, che contrastava le domande degli attori relative alla scrittura privata del 29.3.1990 ed al pagamento dei frutti, e non si opponeva alla divisione, ed in via riconvenzionale chiedeva accertarsi in suo favore l'usucapione ordinaria maturata relativamente ad alcuni immobili del compendio che aveva costruito e nei quali abitava insieme alla propria famiglia, ed in via gradata di accertare che il valore degli immobili da lui costruiti e quindi del suo credito verso la massa ereditaria ammontava ad €200.000,00.

Nel giudizio veniva chiamato anche il Banco di Sardegna SPA, creditore ipotecario iscritto su alcuni beni del compendio, che restava contumace. Il Tribunale di Oristano con la sentenza non definitiva n. 727/2015 dichiarava la nullità dell'atto di donazione di cui alla scrittura privata del 29.3.1990, dichiarava aperta la successione di Zancheddu Antonina e di Scanu Battista, accertava che della massa ereditaria facevano parte gli immobili siti in Comune di Silì ed un credito per indennità di esproprio, ma non gli immobili elencati in citazione in Comune di Nughedu Santa Vittoria e Busachi, rigettava la riconvenzionale di usucapione di Scanu Raimondo, rigettava la domanda degli attori relativa ai frutti e condannava gli attori al pagamento a Scanu Raimondo di € 8.520,43.

Con la sentenza definitiva n. 365/2016 il Tribunale Oristano dichiarava inammissibili le ulteriori domande di Scanu Raimondo, disponeva procedersi allo scioglimento della comunione mediante estrazione a sorte in base al progetto di divisione predisposto dal Giudice istruttore e condannava Scanu Raimondo al pagamento agli attori di € 18.133,25. Impugnate le sentenze del Tribunale di Oristano da Scanu Raimondo, la Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza n.120/2019 del 13.12.2018/8.2.2019 rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese di secondo grado in favore degli originari attori.

Avverso tale sentenza, notificata il 18.4.2019, ha proposto ricorso alla Suprema Corte notificato a Scanu Maria Tina, Scanu Pierpaolo, Scanu Michele, Scanu Ignazio, Scanu Maria Francesca ed al Banco di Sardegna SPA il 17/21.6.2019, Scanu Raimondo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, affidandosi ad un unico motivo. Scanu Pier Paolo ha notificato il 22.10.2019 controricorso, chiedendo di essere rimesso in termini per la tardiva notifica del controricorso, mentre Scanu Maria Tina, Scanu Michele, Scanu Ignazio, Scanu Maria Francesca ed il Banco di Sardegna SPA sono rimasti intimati.

Il solo Scanu Pier Paolo ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 19.12.2023. Preliminarmente va respinta la richiesta di rimessione in termini di Scanu Pier Paolo, che ha notificato il controricorso il 22.10.2019, e quindi oltre il termine di 40 giorni dalla ricevuta notifica del ricorso di Scanu Raimondo (17/21.6.2019), che sarebbe scaduto il 31.7.2019. Sostiene Scanu Pier Paolo che il 19.7.2019 l'avv. Angelo Serra, legale di Scanu Raimondo, gli avrebbe formalmente comunicato che essendo tardiva la notifica compiuta del ricorso non avrebbe provveduto ad iscrivere la causa a ruolo, mentre poi l'11.9.2019 ha iscritto la causa a ruolo, dandogliene comunicazione solo in data 15.9.2019, ossia dopo la scadenza del termine a lui spettante per la notifica del controricorso (31.7.2019).

La rimessione in termini richiesta da Scanu Pier Paolo in calce al controricorso notificato il 22.10.2019 non può essere accolta ex art. 153 comma 2° c.p.c., in quanto il predetto, una volta ricevuta la notifica del ricorso, avrebbe potuto iscrivere la causa a ruolo ed eccepire la tardività della notifica dell'avverso ricorso, anziché incorrere in decadenza per avere imprudentemente confidato nelle rassicurazioni del legale avversariosulla mancata iscrizione a ruolo della causa, per cui essendo tardiva la notifica del controricorso, Scanu Pier Paolo va a sua volta considerato intimato.

Con un unico motivo Scanu Raimondo lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio rappresentato dalla circostanza che i fabbricati ubicati in Oristano, località Sattu Accas Silì, censiti nel catasto fabbricati a foglio 8, mappale 175, sub. 1, 2, 3 e 4, che non sono stati inclusi nella massa ereditaria da dividere, perché ritenuti abusivi dal Tribunale di Oristano, confermato dalla Corte d'Appello di Cagliari, sarebbero in realtà risultati regolari dal punto di vista urbanistico- edilizio come emergente dall'accertamento di conformità rilasciato dal Comune di Oristano a Scanu Raimondo il 2.2.2018, che insieme agli elaborati tecnici ed alla ricevuta pratica SUAPE 7647 erano stati allegati alla comparsa conclusionale del giudizio di appello.

Il ricorso é improcedibile ex art. 369 comma 2° n.

2) c.p.c., in quanto Scanu Raimondo non ha depositato, come era suo onere, entro venti giorni dall'ultima notifica, la copia della sentenza impugnata asseritamente notificatagli il 18.4.2019, avendo indicato in calce al ricorso come prodotta come documento 1 la “copia autentica della sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n.120/2019 sezione II pubblicata in data 8.2.2019”, senza fare menzione di una notifica della stessa, né di una relata di notifica e la consultazione del fascicolo cartaceo ha confermato che il ricorrente non ha depositato entro venti giorni dalla notifica del ricorso la copia della sentenza impugnata notificatagli. Nulla va disposto per le spese processuali del giudizio di legittimità in quanto i controricorrenti sono rimasti intimati. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 occorre dare atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara improcedibile il ricorso di Scanu Raimondo. Visto l'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da p