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Ordinanza — n. 360/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing; individual condo owners cannot challenge expense allocation decisions alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 360/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the cassation appeal inadmissible because individual condominium owners lack standing to challenge a deliberation regarding the allocation of legal costs. While owners generally have active standing to annul assembly decisions, passive standing to appeal only belongs to the administrator when the dispute concerns common expenses. The Court ruled that since the litigation involved the condominium as a single entity rather than distinct rights over common property, the individual owners were not the proper parties to file the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; Art. 1130 c.c.: In condominium disputes concerning the allocation of common expenses, the administrator is the sole passive party entitled to file an appeal, as individual owners lack a distinct subjective legal situation separate from the condominium entity regarding such costs.

Parole chiave

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condominium standing expense allocation passive party legal costs assembly deliberation cassation admissibility common property ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
Questa Corte anche di recente ha ribadito che il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c.
Art. 1130 c.c.
Art. 86 cod. proc. civ.
Ricorrenti contro Alongi Patrizia, difesa da se sessa ai sensi dell’art. 86 cod.
art. 365 c.p
Questa Corte anche di recente ha ribadito che il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. n. 36057 del 2022
7533/2017.evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione( Cass. S.U. n. 36057 del 2022; Cass.
Cass. n. 9935 del 2022
36057 del 2022; Cass. n. 9935 del 2022; Cass.
Cass. n. 1165 del 2022
9935 del 2022; Cass. n. 1165 del 2022 ).
Cass. S.U. n. 10934 del 2019
Cass. n. 22116 del 2023
10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023 ).
Cass. n. 2636 del 2021
Cass. n. 29748 del 2017
Cass. n. 19223 del 2011
29748 del 2017; Cass. n. 19223 del 2011; Cass.
Cass. n. 9213 del 2005
19223 del 2011; Cass. n. 9213 del 2005).
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Testo completo

irillo Paolo, rappresentati e difes i per procura alle liti allegata a l ricorso dall’Avvocato Salvatore Ciccarelli,elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, via Antonio Gramsci n.

19. Ricorrenti contro Alongi Patrizia, difesa da se sessa ai sensi dell’art. 86 cod. proc. c iv . , elettivamente domiciliata presso il suostudio in Napoli, via Fedro n.

4. Controricorrente avverso la sentenza n.13910/2016 del Tribunale di Napoli , depositata il 28. 12. 2016. Udita la relazione sulla causa svolta dal consigliere Mario Bertuzzi nella camera di consiglio del 28. 11. 2023. Fatti di causa e ragioni della decisione Consentenza n. 13910 del 28. 12. 2016 il Tribunale di Napoli, in riforma della decisione emessa dal Giudice di pace, accolse l’impugnativa proposta da Alongi Patrizia per l’annullamento della delibera adottata in data 27. 1. 2012 R.G. N. 7533/2017.dall’assemblea del condominio sito in Napoli, via Belsito n. 19, che nell’approvare la spesa di assistenza legale svolta a favore del condominio in un giudizio in cui questi era stato convenuto, l’aveva ripartita pro quota, oltre che a carico degli altri condomini, anche nei confronti della esponente.

A sostegno della conclusione accolta il Tribunale affermò che l’attrice, in quel giudizio, si era costituita e difesa assumendo in propriola lite, separandola sua posizione processuale da quella del condominio, sicché era venuto meno il rapporto di rappresentanza del difensore del condominio nei suoi confronti, ragion per cui il compenso a questi dovuto non poteva essere posto a suo carico. Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 28. 12. 2016, con atto consegnato all’ufficiale giudiziario il 24. 2. 2017, hanno proposto ricorso Accadia Enrico, Scelfo Annamaria, Schneider Adriana, Gunetti Ilaria e Cirillo Paolo, in qualità di condomini dello stabile di via Belsito n. 19 di Napoli.

Alongi Patrizia ha notificato controricorso, mentre non hanno svolto attività difensiva il condominio e Mandato Maurizio, pure intimati. La causa è stata avviata in decisione in camera di consiglio. Parte controricorrente ha depositato memoria. Preliminarmente va esaminata e quindi disattesa l’eccezione sollevata dalla controricorrente di nullità della procura alle liti rilasciata dalla controparte, in quanto presente in un foglio allegato al ricorso e contenente un riferimento solo generico al giudizio di cassazione, senza ulteriori precisazioni in ordine a quello introdotto.

Questa Corte anche di recente ha ribadito che il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione, è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stessoe che tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente R.G.

N. 7533/2017.evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione( Cass. S.U. n. 36057 del 2022; Cass. n. 9935 del 2022; Cass. n. 1165 del 2022 ). Tanto precisato, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione dei ricorrenti alla proposizione dell’impugnazione. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa di una delibera dell’assemblea di condominio che ha ripartito una spesa comune. Ora,in materia di impugnazione di deliberazioni dell’assemblea condominiale , deve ritenersi che mentre la legittimazione attiva a proporre la domanda di annullamento spetti in via generale ad ogni singolo condomino, la legittimazione passiva resti esclusivamente in capo all’amministratore dicondominio.

La giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel senso che, nelle controversie condominiali, la legittimazione passiva e, conseguentemente, il potere di proporre impugnazioneavverso la sentenza sfavorevole , può essere riconosciuto ai singoli condomini solo nel caso in cui la lite investa il diritto degli stessi sulle parti comuni dell’edificio, nei cui confronti il condomino vanta la posizione di comproprietario pro quota e quindi è titolare di una autonoma situazione giuridica soggettiva distinta dal condominio, inteso come soggetto unitario, e dagli altri partecipanti ( Cass.

S.U. n. 10934 del 2019; Cass. n. 22116 del 2023 ). Viceversa, nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, essendo l’amministratore unico legittimato passivo, la titolarità del potere di impugnazione spetta a quest’ultimo, in coordinazione con la decisione dell’assemblea, mentre per l’effetto non è ammissibile il gravame avanzato da un singolo condomino avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio( Cass. n. 2636 del 2021;

Cass n. 29748 del 2017; Cass. n. 19223 del 2011; Cass. n. 9213 del 2005). Il ricorso, in quanto proposto autonomamente da singoli condomini, va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. R.G. N. 7533/2017.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrent i al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.200,00 , di cui euro 200,00 per esborsi,oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma,nella camera di consiglio del 2 8 novembre 2023. Il Presidente Felice Manna