Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 334/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 334/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 334/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 26310/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; considerato che , nel giudizio di cassazione, in rag ione della particolare struttura (dominata dall’impulso d’ufficio) e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo (come, invece, invocato dal difensore del ricorrente con istanza depositata il 7 novembre 2023, in ragione del decesso di Fava Graziano, avvenuto nel corso del giudizio di cassazione), con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale istaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. n. 1757/2016;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p; Decreto — n. 334/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 22624/2011); atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo nei soli confronti della Matita di Comberlato Erica C. S.a.s. (posto che verso Zancan Andrea non è stata proposta alcuna azione, come dallo stesso riconosciuto, ma è stata effettuata la mera litis denuntiatio); P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrent e Matita di Comberlato Erica C.

Parole chiave

Generato dall'IA
inattività successiva alla sospensione ritardo ingiustificato tempestività dell'istanza di ricusazione notifica tardiva dei difetti ricorso per carenza inosservanza del termine legale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 26310/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; considerato che , nel giudizio di cassazione, in rag ione della particolare struttura (dominata dall’impulso d’ufficio) e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo (come, invece, invocato dal difensore del ricorrente con istanza depositata il 7 novembre 2023, in ragione del decesso di Fava Graziano, avvenuto nel corso del giudizio di cassazione), con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale istaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (Cass. n. 1757/2016;

Cass. n. 24635/2015; Cass. n. 22624/2011); atteso che deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, che si liquidano come in dispositivo nei soli confronti della Matita di Comberlato Erica C. S.a.s. (posto che verso Zancan Andrea non è stata proposta alcuna azione, come dallo stesso riconosciuto, ma è stata effettuata la mera litis denuntiatio); P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrent e Matita di Comberlato Erica C.

S.a.s., delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.600,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. Roma, 2 gennaio 2