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Decreto — n. 329/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 329/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 329/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3328/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, stante che la controparte è rimasta intimata; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 2 gennaio 2024 Il Consigl

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p; Decreto — n. 329/2024 — snciv · Corte di Cassazione: n. 3328/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, stante che la controparte è rimasta intimata; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 2 gennaio 2024 Il Consigl

Parole chiave

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inattività successiva alla sospensione tempestività dell'istanza di ricusazione abbandono del procedimento tacita revoca dell'opposizione rinuncia al dibattimento orale rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
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Testo completo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE IL CONSIGLIERE DELEGATO Esaminati gli atti del procedimento iscritto al R.G. n. 3328/2022; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che non deve provvedersi alla condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte che ha dato causa al procedimento, stante che la controparte è rimasta intimata; P. Q. M. visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 2 gennaio 2024 Il Consigl