Ordinanza Interlocutoria — n. 321/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6057/2021 R.G. proposto da : ALLEVA EMILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PANELLA EDMONDO (PNLDND72M26A515X) -ricorrente- contro COMUNE DI CELANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADDIS ABEBA N. 1, presso lo studio dell’avvocato FEGATILLI ANTONIO (FGTNTN77H09A515G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC COOP -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1117/2020 depositata il 11/08/2020.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1158 c.c, art. 2644 c.c, art. 2643 c.c; Ordinanza Interlocutoria — n. 321/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ALLEVA EMILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PANELLA EDMONDO (PNLDND72M26A515X) -ricorrente- contro COMUNE DI CELANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADDIS ABEBA N. 1, presso lo studio dell’avvocato FEGATILLI ANTONIO (FGTNTN77H09A515G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC COOP -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1117/2020 depositata il 11/08/2020.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6057/2021 R.G. proposto da : ALLEVA EMILIANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PANELLA EDMONDO (PNLDND72M26A515X) -ricorrente- contro COMUNE DI CELANO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADDIS ABEBA N. 1, presso lo studio dell’avvocato FEGATILLI ANTONIO (FGTNTN77H09A515G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC COOP -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO L'AQUILA n. 1117/2020 depositata il 11/08/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/11/2023 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - il Comune di Celano ha agito in giudizio per chiedere di far dichiarare – in suo favore – l’intervenuta usucapione ai sensi dell’art. 1158 c.c. . di un immobile che lo stesso e nte aveva già acquistato con atto di compravendita del 28/10/1991 non trascritto nei RRII; - detto immobile, nel 2006, era stato pignorato in danno dell’originario proprietario (dante causa del Comune) e trasferito a Emiliano Alleva con decreto del 30/5/2011; - La Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado ha accolto la domanda, richiamando il principio secondo cui, in tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente a titolo derivativo e quello perusucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile a favore del secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accertal'usucapione e dall'anteriorità della trascrizione di essa odella relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., con riferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., n on risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo ed acquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa. (Cassazionecivile, sentenza n. 2162/2005).; - avverso la sentenza della Corte d’appello ha proposto ricorso Emiliano Alleva ponendo la questione di diritto sulla possibilità - per chi sia già proprietario di un immobile per titolo valido - di proporre domanda di acquisto dello stesso bene per usucapione; - la questione, avente rilievo nomofilattico, va trattata in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio dell