Ordinanza — n. 317/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30408/2019 R.G. proposto da : BOTTIGLIERI ANNA MARIA , BOTTIGLIERI RITA e BOTTIGLIERI DOMENICO, elett.te domiciliati in EBOLI, VIALE AMENDOLA N. 84, i primi due asseritamente rappresentat i e difes i dall'avvocato GIOVANNI CLEMENTE (CLMGNN40D21D390H) per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d’Appello di Salerno, e l’ultimo rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CLEMENTE per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro MANDIA FELICE (nato il 25.1.1942) e MANDIA CRISTOFORO (nato l’1.12.1931) in proprio e quali eredi di LAMBERTI GRAZIA, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell’avvocato GERARDO ROMANO CESAREO (RMNGRD64M17H703N),rappresentat i e difes i dall'avvocato ADELE DE NOTARIS (DNTDLA58R44H703K) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchè contro PARISI ETERNA, MANDIA CARMINE, MANDIA MARCELLO e MANDIA FELICE (nato il 21.9.1966) quali eredi di MANDIA MATTEO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 354 c.p, art. 739 c.p, art. 325 c.p; Ordinanza — n. 317/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso il suddetto decreto della Corte d'Appello di Salerno, notificato ad istanza di Francese Rosanna e Francese Vincenzo quali eredi di Mandia Maddalena Anna il 4.7.2019, Bottiglieri Anna Maria, Bottiglieri Rita e Bottiglieri Domenico quali eredi di Mandia Concetta proponevano reclamo alla stessa Corte d'Appello ex art. 739 c.p.c. il 17/19.4.2019, notificandolo insieme al decreto di fissazione di udienza il 2.5.2019, e nel giudizio n. 524/2019 V.G. così introdotto si costituivano i coeredi eccependo l'improponibilità ed inammissibilità del reclamo e chiedendone comunque il rigetto.
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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30408/2019 R.G. proposto da : BOTTIGLIERI ANNA MARIA , BOTTIGLIERI RITA e BOTTIGLIERI DOMENICO, elett.te domiciliati in EBOLI, VIALE AMENDOLA N. 84, i primi due asseritamente rappresentat i e difes i dall'avvocato GIOVANNI CLEMENTE (CLMGNN40D21D390H) per procura a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d’Appello di Salerno, e l’ultimo rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI CLEMENTE per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro MANDIA FELICE (nato il 25.1.1942) e MANDIA CRISTOFORO (nato l’1.12.1931) in proprio e quali eredi di LAMBERTI GRAZIA, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA OSLAVIA 12, presso lo studio dell’avvocato GERARDO ROMANO CESAREO (RMNGRD64M17H703N),rappresentat i e difes i dall'avvocato ADELE DE NOTARIS (DNTDLA58R44H703K) per procura in calce al controricorso, -controricorrenti- nonchè contro PARISI ETERNA, MANDIA CARMINE, MANDIA MARCELLO e MANDIA FELICE (nato il 21.9.1966) quali eredi di MANDIA MATTEO;
MANDIA CRISTOFORO (nato il 16.5.1956), MANDIA GRAZIA (nata il 10.3.1953), MANDIA ANNA MARIA e MANDIA MILENA quali eredi di MANDIA MARIO; MANDIA CRISTIAN, MANDIA MARIO (nato il 30.7.1980), MANDIA GRAZIA (nata il 24.6.1982) e MORRONE TERESAquali eredi di MANDIA ANTONIO (nato l’1.1.1955) e a sua volta erede di MANDIA MARIO; FRANCESE ROSSANA e FRANCESE VINCENZO quali eredi di MANDIA MADDALENA ANNA ; PROCURAGENERALEPRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, -intimati- avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di SALERNOn.455/2011depositato i l 4 . 4 . 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.12.2023 dal Consigliere VINCENZO PICARO.
FATTI DI CAUSA L'annosa vicenda giudiziaria ha avuto origine nel 1982, allorché a seguito della morte del coltivatore diretto Mandia Antonio (16.7.1981), i figli dello stesso, Mandia Felice (nato il 25.1.1942) e Mandia Cristoforo (nato l'1.12.1931), hanno chiesto al Tribunale di Salerno la divisione giudiziale dei beni dallo stesso relitti nei confronti della vedova Lamberti Grazia e degli altri figli del defunto, Mandia Maddalena Anna, Mandia Mario, Mandia Matteo e Mandia Concetta, avendo il de cuius solo disposto con testamento pubblico che alla moglie andasse la quota a lei riservata per legge e che per il resto fossero applicate le regole della successione legittima.
L'asse ereditario era composto essenzialmente da un fondo rustico con annesse case coloniche sito in Montecorvino Pugliano (podere n. 1434), che in base alle leggi di Riforma Fondiaria n. 230 e 841 del 1950 era stato assegnato a Mandia Antonio con patto di riservato dominio dall'1.10.1955 dall'E.R.S.A.C. (ente di Riforma Fondiaria della Regione Campania, al quale in seguito sarebbe subentrata per soppressione la Regione Campania), che era poi stato da lui acquistato con patto di riservato dominio con atto del notaio Domenico Zecca del 13.1.1961, ed era stato poi affrancato dal riservato dominio ad opera del de cuius, col pagamento di quindici annualità del prezzo di assegnazione e col pagamento anticipato delle annualità residue ex art. 10 della L. n. 386/1976, come certificato dall'E.R.S.A.C..
Per quanto ancora rileva, nel giudizio davanti al Tribunale di Salerno la figlia del defunto, Mandia Concetta, con l'adesione della madre Lamberti Grazia, e dei fratelli Mandia Maddalena Anna e Mandia Mario, si erano opposti alla divisione giudiziale per l'indivisibilità del suindicato podere, prevista dall'art. 1 della L.n.1078/1940 anche per i terreni di riforma fondiaria già affrancati dal riservato dominio, ed avevano chiesto in via riconvenzionale in via principale di dichiarare il subingresso di Mandia Concetta nell'assegnazione del podere quale unica coltivatrice diretta designata dai coeredi ex art. 7 della L. n. 379/1967 con liquidazione delle quote spettanti ai coeredi, in subordine in caso di ritenuta cessazione del riservato dominio per effetto dell'art. 10 della L.n.386/1976, la devoluzione del podere a tutti i coeredi, compreso il coniuge, in quote ideali, in modo da conservare il podere in comunione per il permanere del vincolo d'indivisibilità, ed in ulteriore subordine di assegnare il podere a Mandia Concetta, coltivatrice diretta, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 1078/1940, con l'obbligo di liquidare la quota di eredità in favore degli altri coeredi ai sensi dell'art. 6 della L. n. 1078/1940.
Il Tribunale di Salerno con la sentenza non definitiva n. 706/1997 riteneva che il podere fosse stato affrancato dal riservato dominio per effetto dell'art. 10 della L. n. 386/1976, e pertanto respingeva la domanda di subentro nell'assegnazione di Mandia Concetta ex art. 7 della L. n. 379/1967, norma applicabile solo in ipotesi di morte dell'assegnatario del terreno di riforma fondiaria prima del riscatto, non senza rilevare il giudicato negativo su tale domanda avanzata sempre da Mandia Concetta risultante dalla sentenza n.32/1994 del Tribunale di Salerno, divenuta irrevocabile.
Con la stessa sentenza venivano respinte anche le altre due domande riconvenzionali di Mandia Concetta, ritenendo che la L. 191/1992 avesse abolito, una volta trascorsi 30 anni dall'assegnazione, il vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma fondiaria, anche per i rapporti, come quello di specie, non esauriti. Con separata ordinanza, essendo stato ritenuto il podere con annessa casa colonica divisibile, la causa veniva rimessa sul ruolo istruttorio, e con la sentenza definitiva n. 2019/2010 il Tribunale di Salerno, essendo nelle more deceduta la vedova Lamberti Grazia, nonché i figli del de cuius Mandia Matteo (al quale subentravano come eredi la vedova Parisi Eterna ed i figli Mandia Felice (nato il 21.9.1966), Mandia Carmine e Mandia Marcello), Mandia Mario (al quale subentravano gli eredi Mandia Antonio, Mandia Milena, Mandia Cristoforo (nato il 16.5.1956) e Mandia Grazia (nata il 10.3.1953), e Mandia Concetta (alla quale subentravano gli eredi Bottiglieri Anna Maria, Bottiglieri Rita e Bottiglieri Domenico), dichiarava aperta la successione di Mandia Antonio e disponeva la divisione con attribuzione a ciascuno dei figli del defunto (o ai suoi eredi) di 1/6 del podere, ed a Mandia Concetta anche della casa colonica con terreno annesso con obbligo di pagamento di un conguaglio in denaro agli altri coeredi.
Avverso la sentenza non definitiva (oggetto di riserva d'impugnazione) e la sentenza definitiva del Tribunale di Salerno proponevano appello Bottiglieri Anna Maria, Bottiglieri Rita e Bottiglieri Domenico, che contestavano la ritenuta divisibilità del podere per l'inapplicabilità retroattiva della L. n. 191/1992 ad una successione apertasi nel 1981, ritenevano quindi applicabili, data l'intervenuta affrancazione dal riservato dominio, gli articoli 5, 6 e 7 della L.n.1078/1940, riproponendo la domanda di assegnazione del podere in primo grado avanzata ex art. 5 L. n. 1078/1940 da Mandia Concetta, alla quale subentrava, col consenso delle sorelle, il di lei figlio Bottiglieri Domenico, e chiedevano che fosse dichiarata nulla la sentenza non definitiva di primo grado per la mancata partecipazione necessaria al giudizio del Pubblico Ministero, con rinvio al giudice di primo grado per il relativo procedimento in camera di consiglio, con conseguente rigetto dell'avversa domanda giudiziale di divisione, che era stata accolta nella sentenza definitiva del Tribunale di Salerno, sul presupposto infondato della divisibilità del podere.
Mandia Cristoforo e Mandia Felice eccepivano il difetto di interesse degli appellanti principali, invocando il giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Salerno n. 32/1994, che aveva respinto la domanda di Mandia Concetta di subentro nell'assegnazione del podere ex art. 7 della L. n.379/1967, contestavano l'appello principale e proponevano appello incidentale contro la sentenza definitiva di primo grado, criticando la stima del compendio, il progetto di divisione ed il governo delle spese processuali. La Corte d'Appello di Salerno con la sentenza non definitiva n.186/2017 accoglieva l'appello principale dei Bottiglieri, ritenendo che il podere con casa colonica fosse soggetto a vincolo d'indivisibilità in perpetuo ex art. 1 della L. n. 1078/1940 (in tal senso Corte Cost. n. 233/1991) in base al fatto che la L.n.191/1992, che aveva sostituito l'indivisibilità per 30 anni dall'assegnazione all'indivisibilità perpetua, non aveva carattere d'interpretazione autentica della normativa previgente, per cui all'apertura della successione di Mandia Antonio, avvenuta nel 1981, andava applicato il regime dell'indivisibilità perpetua, e rigettando conseguentemente la domanda di divisione giudiziale di Mandia Felice e Mandia Cristoforo accolta in primo grado.
Con la stessa sentenza veniva dichiarata la nullità della sentenza non definitiva del Tribunale di Salerno, che aveva respinto la domanda riconvenzionale di Mandia Concetta di assegnazione del podere ex art. 5 della L. n. 1078/1940 poi fatta propria da Bottiglieri Domenico, in quanto in base all'art. 7 della stessa legge era obbligatorio nel relativo procedimento camerale l'intervento in causa del Pubblico Ministero a garanzia dell'indivisibilità dei terreni di riforma fondiaria, ma poiché al Pubblico Ministero non era attribuito in materia anche un potere di azione, non si riteneva ammissibile il rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., e considerandosi necessaria la decisione di merito della Corte medesima, veniva rimessa alla decisione definitiva la sorte delle spese processuali e con separata ordinanza veniva disposto il mutamento del rito da ordinario a camerale per decidere sulla domanda originaria di Mandia Concetta di assegnazione del podere ex artt. 5 e 7 della L. n. 1078/1940.
Nel corso del giudizio camerale a Mandia Maddalena Anna, deceduta, subentravano quali eredi Francese Rosanna e Francese Vincenzo, a Mandia Matteo, deceduto, subentravano quali eredi Parisi Eterna, Mandia Carmine, Mandia Marcello e Mandia Felice (nato il 21.9.1966), a Mandia Mario, deceduto, subentravano quali eredi Mandia Cristoforo (nato il 16.5.1956), Mandia Grazia (nata il 24.6.1982) e Mandia Milena, a Mandia Antonio (nato l'1.1.1955) (già erede di Mandia Mario), deceduto, subentravano quali eredi, ma restando contumaci, Mandia Grazia (nata il 24.6.1982) e Mandia Cristian, e contumace restava anche la Regione Campania, mentre l'E.R.S.A.C. si costituiva insistendo per l'indivisibilità del podere.
Con decreto del 2/4.4.2019 la Corte d'Appello di Salerno, disattesa l'eccezione di giudicato sollevata contro gli appellanti principali in base alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 32/1994, che aveva respinto la domanda di subentro nell'assegnazione avanzata da Mandia Concetta ex art. 7 della L. n. 379/1967, in quanto al giudizio che l'aveva preceduta avevano partecipato i figli del defunto Mandia Antonio, ma non la moglie Lamberti Grazia, che aveva invece preso parte a questo giudizio, e ritenuti equiparabili i requisiti richiesti dall'art. 5 della L. n. 1078/1940 a quelli necessari secondo l'art. 7 della L. n.379/1967, respingeva la domanda di Mandia Concetta, fatta propria dal figlio Bottiglieri Domenico, di assegnazione del podere ex art. 5 della L. n. 1078/1940 per insussistenza in Mandia Concetta dei requisiti occorrenti, non senza rilevare che tale norma, allo scopo di favorire la continuità della conduzione del fondo e la concentrazione dei terreni soggetti a vincoli d'infrazionabilità nella persona di un soggetto idoneo a garantire un'efficiente coltivazione, attribuiva il diritto ai discendenti diretti dell'assegnatario originario iure proprio e non iure successionis (Cass. n. 15308/2010), con conseguente intrasmissibilità del relativo diritto, e compensava le spese processuali di primo e di secondo grado e quelle di CTU in considerazione della durata dei giudizi e della complessità delle questioni giuridiche oggetto della vicenda processuale, integranti giusti motivi di compensazione.
Avverso il suddetto decreto della Corte d'Appello di Salerno, notificato ad istanza di Francese Rosanna e Francese Vincenzo quali eredi di Mandia Maddalena Anna il 4.7.2019, Bottiglieri Anna Maria, Bottiglieri Rita e Bottiglieri Domenico quali eredi di Mandia Concetta proponevano reclamo alla stessa Corte d'Appello ex art. 739 c.p.c. il 17/19.4.2019, notificandolo insieme al decreto di fissazione di udienza il 2.5.2019, e nel giudizio n. 524/2019 V.G. così introdotto si costituivano i coeredi eccependo l'improponibilità ed inammissibilità del reclamo e chiedendone comunque il rigetto.
All'udienza del 3.10.2019 il giudizio n. 524/2019 V.G. veniva trattenuto in decisione dalla Corte d'Appello di Salerno, ma nessun provvedimento risultava depositato. Avverso il decreto del 2/4.4.2019 della Corte d'Appello di Salerno Bottiglieri Anna Maria, Bottiglieri Rita e Bottiglieri Domenico quali eredi di Mandia Concetta hanno altresì proposto ricorso alla Corte di Cassazione, notificandolo in date comprese tra l'1.10.2019 ed il 7.10.2019, affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso notificato l'11.11.2019 Mandia Felice e Mandia Cristoforo, in proprio e quali eredi di Lamberti Grazia, che hanno anche eccepito in via preliminare l'improcedibilità del ricorso per litispendenza ex art. 39 comma 1° c.p.c. in relazione alla pendenza davanti alla Corte d'Appello di Salerno del procedimento camerale n. 524/2019 V.G., la tardività del ricorso avversario sia per consumazione del potere d'impugnazione e decorrenza del termine breve di 60 giorni dalla notifica del reclamo alla Corte d'Appello di Salerno da parte degli stessi Bottiglieri il 2.5.2019, sia perché la prima notifica del ricorso, quella dell'1.10.2019, é avvenuta all'indirizzo pec del legale domiciliatario avversario estratto dal registro INI-PEC, all'epoca ritenuto inidoneo dalla giurisprudenza della Suprema Corte, e non dal registro REGINDE, e l'inammissibilità del ricorso per difetto di conferimento di valida procura speciale all'avv.
Giovanni Clemente da parte di Bottiglieri Anna Maria e Bottiglieri Rita, trattandosi di procura rilasciata in data anteriore alla pubblicazione del decreto della Corte d'Appello di Salerno impugnato. Sono state depositate memorie ex art. 380 bis. 1 c.p.c. dai ricorrenti e dai controricorrenti Mandia Felice e Mandia Cristoforo, mentre gli altri coeredi sono rimasti intimati, come pure la Regione Campania. La causa é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 19.12.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente va rilevato il difetto di valida procura speciale dell'avv.
Giovanni Clemente a patrocinare davanti alla Suprema Corte le ricorrenti Bottiglieri Anna Maria e Bottiglieri Rita. Mentre, infatti, Bottiglieri Domenico risulta patrocinato dal suddetto legale in base alla procura speciale validamente rilasciatagli in calce al ricorso, contenente specifico riferimento sia al giudizio di Cassazione, sia al provvedimento impugnato, per Bottiglieri Anna Maria e Bottiglieri Rita l'avv. Giovanni Clemente ha richiamato nel ricorso unicamente il mandato conferitogli a margine della comparsa di nuova costituzione depositata in data 12.1.2016 nel procedimento n. 455/2011 RG della Corte d'Appello di Salerno.
Tale procura, però, non può valere come procura speciale rilasciata per proporre ricorso in Cassazione contro il decreto della Corte d'Appello di Salerno del 2/4.4.2019, perché a prescindere dal suo contenuto, é stata rilasciata in data uguale, o anteriore al 12.1.2016, e quindi quando ancora il decreto impugnato non era stato pubblicato. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, "la procura per il ricorso per cassazione, che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, rispondendo tale prescrizione all'esigenza, coerente con il principio del giusto processo, di assicurare la certezza giuridica della riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa" (Cass.n.7014/2017;
Cass. n.6000/2015; Cass. n. 19226/2014; Cass.n.13558/2012; Cass. sez. lav. 13.9.2006 n. 19560). L'invalidità della procura speciale di Bottiglieri Anna Maria e Bottiglieri Rita non inficia, però, la validità della procura speciale conferita all'avv. Giovanni Clemente dall'unico soggetto realmente interessato a subentrare nell'assegnazione del podere quale erede di Mandia Concetta, ossia Bottiglieri Domenico, alla cui designazione hanno peraltro aderito nel giudizio davanti alla Corte d'Appello di Salerno le sorelle Bottiglieri Anna Maria e Bottiglieri Rita, nei confronti delle quali, dato l'esito che vedremo in rito del presente giudizio, risulta superfluo disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo prevalente il principio costituzionalmente garantito della ragionevole durata del processo rispetto all'osservanza formale del principio dell'integrità del contraddittorio che non sia congiunta ad un interesse concreto meritevole di tutela.
Va respinta l'eccezione di litispendenza sollevata da Mandia Felice e Mandia Cristoforo, in proprio e quali eredi di Lamberti Grazia, in relazione alla pendenza davanti alla Corte d'Appello di Salerno del procedimento camerale n.524/2019 V.G.. Ancorché, infatti, sia ormai ammessa la configurabilità della litispendenza anche tra cause pendenti davanti a giudici di grado diverso, dovendosi garantire che non sia violato il principio del ne bis in idem fino a che in uno dei giudizi tra le stesse parti aventi il medesimo oggetto non si sia formato il giudicato (vedi in tal senso Cass. sez. un. 12.12.2013 n. 27846), nella specie non si versa in tema di litispendenza.
Tale istituto processuale, tende ad impedire il simultaneo esercizio della funzione giurisdizionale sulla stessa controversia da parte di più giudici che abbiano competenza a decidere, onde evitare la possibilità di giudicati contrastanti, e quindi non può operare qualora contro il medesimo provvedimento vengano proposti due diversi rimedi impugnatori, dei quali uno solo previsto dalla legge, giacché in questo caso il giudice investito del gravame ammissibile dovrà decidere sull'impugnazione, mentre l'altro dovrà dichiarare inammissibile il gravame dinanzi a lui proposto (Cass. ord. 3.5.2023 n. 11522; 21573/2019;
Cass. n. 19294/2017; Cass. n.18312/2014 Cass. n. 7991/2010; Cass. n. 6236/1999; Cass. n.25452/2007). In base a tale principio, poiché il reclamo ex art. 739 comma primo c.p.c. alla Corte d'Appello é previsto solo contro i decreti emessi in camera di consiglio dal Tribunale e non contro quelli emessi dalla stessa Corte d'Appello, e poiché il provvedimento contenzioso, anche se assoggettato a rito camerale, per la designazione del coerede subentrante nell'assegnazione e per la tacitazione dei coeredi esclusi incide su posizioni di diritto soggettivo ed ha natura sostanziale di sentenza, la cui pronuncia é ricorribile in Cassazione ex art. 111 comma 7 (vedi Corte Cost. 16.4.1985 n. 103;
Cass.11.5.2005 n. 9849), e lo stesso vale per il procedimento volto ad individuare il coerede dell'originario assegnatario al quale assegnare il terreno di riforma fondiaria indivisibile ex art. 5 L.1078/1940, questa Corte non può esimersi dal decidere sull'impugnazione dinanzi a sé proposta, a ciò non ostando la precedente attivazione, da parte dell'odierno ricorrente, di altro rimedio impugnatorio non consentito dall'ordinamento. L'ostacolo alla pronuncia nel merito del ricorso di Bottiglieri Domenico non deriva quindi dalla litispendenza, ma dalla tardività del ricorso contro il decreto della Corte d'Appello di Salerno del 2/4.4.2019, che é stato spedito per la notifica a Mandia Felice e Mandia Cristoforo ed agli altri coeredi intimati in date comprese tra l'1.10.2019 ed il 7.10.2019, ossia quando era ormai decorso il termine breve di 60 giorni dalla data in cui lo stesso Bottiglieri Domenico aveva notificato alle controparti contro lo stesso provvedimento, che evidentemente conosceva, il reclamo alla Corte d'Appello di Salerno ex art. 739 c.p.c. (2.5.2019).
Per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, nel caso di proposizione di più impugnazioni contro lo stesso provvedimento davanti a giudici diversi, o allo stesso giudice, la notifica della prima impugnazione equivale a notifica ad istanza di parte del provvedimento impugnato e fa decorrere il termine breve d'impugnazione ex art. 325 c.p.c., per cui la seconda impugnazione é inammissibile per tardività se non proposta entro quel termine breve decorrente dalla notifica della prima impugnazione (vedi in tal senso Cass. 11.11.2020 n. 25437;
Cass. 29.11.2016 n. 24332; Cass. 4.2.2016 n. 2165; Cass. 18.7.2011 n. 15721; Cass.26.6.2010 n. 12898; Cass. n. 9265/2010; Cass. n. 9058/2010). Le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di Bottiglieri Domenico in solido con l'avv. Giovanni Clemente, che per Bottiglieri Anna Maria e Bottiglieri Rita ha proposto ricorso tardivo in Cassazione senza munirsi di procura speciale agendo quindi come un falsus procurator con responsabilità personale, e poiché Mandia Felice risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la condanna per le spese a lui riferibili va emessa direttamente a favore dello Stato ex art. 133 del D.P.R. n. 115/2012, mentre per la parte riferibile a Mandia Cristoforo va emessa a favore di quest’ultimo.
Quanto alla responsabilità personale dell’avv. Giovanni Clemente per le spese processuali riferibili a Bottiglieri Anna Maria e Bottiglieri Rita, che a differenza di Bottiglieri Domenico, non gli hanno mai conferito procura speciale per proporre ricorso alla Suprema Corte, le sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 10706/2006 hanno affermato che “in materia di disciplina delle spese processuali, nel caso di azione o d’impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura ad litem o di procura falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l’atto è speso), l’attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio” (vedi nello stesso senso Cass. ord. 29.8.2023 n. 25399;
Cass. ord.3.8.2023 n. 23773; Cass. n.5577/2017; Cass. n. 11551/2015). Occorre dare atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per imporre un ulteriore contributo unificato a carico del solo ricorrente Bottiglieri Domenico, se dovuto, in quanto l'attività processuale espletata dall'avv. Giovanni Clemente non é imputabile, per mancanza di valida procura speciale, alle ricorrenti Bottiglieri Maria Anna e Bottiglieri Rita.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione seconda civile, dichiara inammissibile il ricorso di Bottiglieri Domenico, e condanna in solido Bottiglieri Domenico e l'avv. Giovanni Clemente al pagamento delle spese processuali di Mandia Felicee Mandia Cristoforo, liquidate in €200,00 per spese ed € 6.100,00 per comp