Cassation court dismisses appeal on mandatory mediation procedural defect due to late objection by defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision regarding a property restitution case involving the Galleani family and Costabella SRL. The appellants argued the first-instance judgment was procedurally invalid because the mandatory mediation was conducted irregularly, with the plaintiff represented by an attorney lacking proper powers. The court rejected this claim, ruling that the defect was not raised by the defendant in time and was not highlighted by the trial judge, thereby waiving the objection. Consequently, the appeal was dismissed, and the case was remanded to the Court of Appeal for a new hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010; In mandatory mediation cases, the requirement of prior mediation is a condition of admissibility that must be objected to by the defendant or raised by the judge at the first hearing; failure to do so precludes the appellate court from declaring the claim inadmissible due to procedural defects in the mediation process.
Parole chiave
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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24564/2020 R.G. proposto da: GALLEANI LUIGI, GALLEANI ELENA, rappresentati e difes i dall'avvocato DONATO IVO TIRI; -ricorrenti - contro COSTABELLA SRL, rappresentata e difes a dall'avvocato STEFANO FACCIO; -controricorrente - nonchè contro GALLEANI BIANCA, GALLEANI SILVIA, GALLEANI NICOLO', GALLEANI FRANCESCA - intimati - Ric. 2020n. 24564sez. S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di GENOVA n. 557/2020 depositata il 25/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA 1. Costabella srl, proprietaria del complesso immobiliare denominato "Villa Costabella" sito in Alassio, via Adelasia n. 42, 44 e 46, circondato da area adibita a parco-giardino della superficie di 10.320 mq, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Savona Galleani Luigi e Galleani Elena al fine di sentiraccertare che questi ultimi non avevano mai posseduto per un periodo ultra ventennale e, per l'effetto, non avevano acquistato il diritto di proprietà o altro diritto reale minore con riguardo all'immobile in questione (oltre che ad altri immobili situati su territori estranei alla competenza del Tribunale adito), e per sentirli condannare a restituire l'immobile predetto, oltre che alla condanna ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. dell'importo di euro 500 , 00 per ogn i giorno di ritardo nell'esecuzionedell'obbligo di restituzione.
2. Luigi Galleani si costituiva in giudizio proponendo domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione sulla base delpossesso protratto della intera villa dal1985 fino al 2009 (salvo una breve interruzione di pochi mesi tra il2008 e il 2009 in corso di procedura di separazione coniugale).
3. Elena Galleani si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree.
4. Depositava poi atto di intervento l’ amministratore di sostegno etutore provvisorio di Teresa Berto Galleani, affermando che l'intervento aveva unaduplice natura: con riferimento ai beni Ric. 2020n. 24564sez. S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 immobili di proprietà di Costabella srl, l'intervento era ad adiuvandumdella società attrice e le conclusioni erano identiche a quest'ultima. Con riferimento inveceai beni mobili di sua proprietà, la stessa interveniva per far valere il proprio diritto a sentir accertare l'assenza di qualsiasi posizione giuridica soggettiva dei convenuti in ordine agli stessi e la condanna al rilascio di quanto indebitamente detenuto.
5. Il Tribunale di Savona in accoglimento della domanda proposta dalla societàCostabella c ondanna va Luigi Galleani e Elena Galleani a restituire all’attricevilla Adelasia , come sopra descritta, entro 30 giorni dalla pronuncia, unitamente ai beni mobili di cui all'inventario allegato alla locazione prod. 4 di parte attrice, fissando in euro 150,00al giorno per ogni ritardo .
6. Galleani Luigi e Galleani Elena proponevano appello avverso la suddetta sentenza.
7. Costabella srl resisteva al gravame e proponeva appello incidentale.
8. Si costituiva Silvia Galleani, contestando l'appello di cui chiedeva il rigetto.
9. Preliminarmente la Corte d’Appello, per quel che ancora rileva, rigettava l’eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione. La questione non era stata sollevata tempestivamente ed era anche infondata in quanto dai verbali di causa e dagli attiemergeva che la procedura di mediazione si erasvolta e si eraconclusa senza conciliazione e senza che alcuna delle parti avessesvolto nelle sedi opportune o comunque tempestivamente in causa rilievi e/ o eccezioni sulla ritualità della stessa. Infine, in ogni caso, Ric. 2020n. 24564sez.
S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 l'improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex d . lgs 28/2010 d ov ev a essere eccepita dal convenuto, apena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado ( Cass. n. 29017/2018). Peraltro, come affermato da lla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 32797 del 13 dicembre 2019,"l'improcedibilità doveva essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienzadel giudizio di primo grado (Cass. 13 novembre 2018, n. 29017; 13 aprile 2017, n. 9557; 2 febbraio 2017, n. 2703).
In mancanza della tempestiva eccezione del convenuto e del rilievo d'ufficio, era precluso al giudice di appello rilevare l' im proced i bilità della domanda.Nel caso di specie erano mancati alla prima udienza del giudizio di primo grado sia l'eccezione della parte che il rilievo d'ufficio da parte del giudice.Nello stadio d'appello eraprevista solo la facoltà del giudice di creare la condizione di procedibilità allaluce di una valutazione discrezionale. 9.1 La Corte d’appello, nel merito , qualificava la domanda come di restituzione visto il pregresso rapporto di comodato e non di rivendica e comunque riteneva provato anche l’acquisto a titolo originario del diritto di proprietà in capo alla società attrice.Quanto alla domanda riconvenzionale di usucapione condivisibilmente il Tribunale avevariferito che la relazione di fatto intercorsa tra Luigi Galleani e la Villa Adelasia non p oteva essere ricondotta ad una situazione di possesso, ma era derivata dalla relazione giuridica intercorrente tra la madre, Berto Teresa Galleani e l'immobile.
Risultava, infatti, che la villa, acquistatail 13.12.1952 dalla società Costabella srl, costituita il13.11.1952 dai coniugi Enrico Galleani e Ric. 2020n. 24564sez. S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 Teresa Berto, era sostanzialmente la casa di famigliadei Galleani, ove abitarono i predetti coniugi Galleani con i figli, e dove visse, quindi, anche Luigi Galleani, allontanandosi per qualche tempo allorché contrasse matrimonio (teste Ferrari Giovanni, Edmondo Segre, Galleano Giuseppe), per poi tornarvi. Ciò emergeva anche dalla dichiarazione resa dal convenuto Luigi Galleani davanti alla Pretura di Savona, sez, distaccata di Albenga.
La circostanza che Berto Teresa avesse sempre abitato nella villa emerge va , altresi, dalledeposizioni dei testi Ferrari Giovanni, Galleano Giuseppe, De MarchiGiuseppe e Corvi Marco Doveva escludersi,quindi, che Luigi Galleani avesse esercitato il possesso nei confronti del complessoimmobiliare in questione e/ o di porzione del medesimo, potendo, al più, aver avuto la mera detenzione degli stessi derivata da quella della madre . N on era emerso neanche alcun mutamento dell'animus d i Luigi Galleani rispetto alla originaria condizione con la quale era iniziata la sua relazione di fatto col bene.
AncheElena Galleani seppure non avesse formulato domande riconvenzionali, comunque, occupava sine titulo parte dell'immobile ed era stata, per l'effetto, legittimamente ritenuta destinataria della pronuncia di condanna al rilascio.
10. Luigi ed Elena Galleani ha nno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. 11.Costabella srl ha resistito con controricorso .
12. Bianca, Silvia, Nicolò, e Francesca Galleani sono rimasti intimati.
13. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza hannoinsistito nelle rispettive richieste. Ric. 2020n. 24564sez. S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione - vizio di motivazione, rectius completa assenza di motivazione , in relazione al capo di impugnazione in appello, ribadito in sede di conclusioni, concernente la liquidazione delle spese oggetto di condanna in solido a carico degli odierni ricorrenti, così come contenuta nella sentenza di primo grado.violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.
La Corte di Appello di Genova avrebbe completamente omesso di prendere in considerazione il motivo di impugnazione attinente alle spese, in merito al quale non a vrebbe speso alc una motivazione. Invece, ne l caso di specie , come eccepito dagli appellanti, alla luce del valoreindeterminabile e dei parametri del D.M. 55 del 2014 (l a citazione è del 2015), la somma liquidata dal Tribunale diSavona avrebbe superato i limiti, senza giustificazione alcuna. Il calcolo dei compensi dovrebbe prendere quale riferimento il decisum e , quindi , nel caso in esame, avendo il Tribunale pronunciato condanna alla restituzione di un immobile alla Costabella srl, sarebbe corretto riferirsi al valore come indeterminabile.
La Corted’Appello, invece , ha liquidato le spese di giudizio per il grado di appello in € 15.000,00 per compensi, oltre spese forfetizzate,iva e cpa in favore di Costabella s.r.l. e in € 10.000,00 per compensi, oltre speseforfetizzate, iva e cpa in favore di Silvia Galleani,trascurando del tutto il motivo di appello con il quale era Ric. 2020n. 24564sez. S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 stato censurata la liquidazione delle spese del primo grado di giudizio. In effetti, il valore della causa, atteso l'oggetto della domanda di restituzionedi beni immobili e mobili con richiesta di pagamento ex art. 614 bis c.p.c. ed una domanda di accertamento di intervenuta usucapione sfuggirebbe ai criteri previsti d all'art. 15 c.p.c. e dovrebbe essere complessivamente valutato come indeterminabile.
Pertanto, avrebbe dovuto essere applicato il conteggio indicato nella comparsaconclusionale il cui calcolo finale è ben lontano dall'esito di € 50.000contenuto in sentenza. In altri termini vi sarebbe una completa assenza di motivazione sul punto spese. 1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato. Elena Galleani aveva formulato uno specifico motivo di appello in ordine alla liquidazione delle spese del primo grado di giudizio per la complessiva somma di euro 50000 in solido con Luigi Galleani. N ella stessa sentenza impugnata, a pag. 3, si legge che Elena Galleani aveva chiesto di riformare la sentenza oltre che in relazione alla sua condanna, anche in punto di spesealla luce delle tabelle vigenti.
La Corte d’Appello, pur dando atto del relativo motivo di appello,ha del tutto omesso di esaminarlo. Deve premettersi che l'erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all'art. 360, comma 1, c.p.c., né determina l'inammissibilità del ricorso, se dall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Sez.6 - 5, Ord. n. 25557 del 27/10/2017) . Ric. 2020n. 24564sez. S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 Nel caso di specie la censura di parte ricorrente complessivamente considerata è sufficientemente chiara nell’ascrivere alla Corte d’appellol’omessa pronuncia sul suddetto motivo.
Ricorre, pertanto , il vizio di omessa pronuncia sul motivo di appello proposto da Elena Galleani. 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione -vizio di motivazione, in relazione al preteso possesso sine titulo, dell'immobile in questione da parte di Elena Galleani - vizio di motivazione, del tutto insufficiente, in relazione al possesso ad usucapionem dell'immobile in questione da parte di Luigi Galleani. Secondo la Corte d’Appello, Elena Galleani occupava sine titulo partedell'immobile ed è stata, per l'effetto, legittimamente ritenuta destinataria della pronunciadi condanna al rilascio.
L'assunto non è specificamente motivato, se non per relationem (si desume), dalla complessiva argomentazione svolta in merito alla posizione diLuigi Galleani. Tale argomentazione, in effetti, ad una migliore disamina si rivela del tutto insufficiente e contraddittoria, in quanto non vale a fare definitivamente luce sul possessodell'immobile in questione da parte di Luigi Galleani. Lo stesso ha affermato di aver iniziato a possedere l'immobile in questione, in epoca antecedente al contratto di locazione del 1994.In maniera del tutto incomprensibile, la Corte d’Appello di Genovadefinisce a pagina 17, irrilevante tale circostanza, in quanto non sarebbe idonea a desumere che l'inizio del potere di fatto del Galleani si sia instaurato in modo autonomo e non sia invece derivato da quello della madre.
Laconclusione alla quale perviene Ric. 2020n. 24564sez. S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 la Corte, per cui nella fattispecie non è emerso che l' animus del Galleani Luigi sia mutato rispetto alla originaria condizione con cui èiniziata la sua relazione di fatto col bene, a fronte di precedente exursus di natur a teorica e di principio, sarebbe , nella sostanza, sfornita di adeguata dimostrazione e motivazione e sarebbe , pertanto, ragione di cassazione della sentenza in questione. 2.1 Il secondo motivo è inammissibile. La censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in presenza di una “doppia conforme” non è ammissibile.
Peraltro, in tale ipotesi, il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. D’altra parte secondo la giurisprudenza di questa Corte: « Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice» (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022, Rv. 664193 - 01).
Ciò detto,anche la censura proposta come vizio di motivazione è inammissibile. Ric. 2020n. 24564sez. S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr.
Cass. Sez. un. 8053/2014); -nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la Corte d’Appello ha sufficientemente motivato le ragioni per le q uali non poteva riconoscersi il possesso utile ad usucapire in capo a Luigi Galleani la cui relazione con l’immobile era rimasta sempre di detenzione, senza alcun atto di interversione del possesso.
3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Omesso esame di un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. L'omesso rilievo del fatto che Costabella Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, non ha partecipato alla mediazione. Violazione degli artt. 5 e 8 d. lgs. N.28 del 2010. Omesso accertamento della mancata partecipazione di Costabella Srl alla mediazione e conseguente omessa declaratoria di inammissibilità della domanda. Ric. 2020n. 24564sez. S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 In data 7 agosto 2015 Costabella Srl, a mezzo del difensore, convocava in mediazione iconvenuti.
Alla sessione di mediazione del 14 settembre 2015 non partecipava il legale rappresentante della società Costabella Srl, ma il solo avvocato difensore, non munito di procuraspeciale/sostanziale. Secondo parte ricorrente, p erché si verifichi utilmente la condizione di procedibilità prevista dalla legge, occorre che la mediazione sia utilmente esperita con la sostanziale partecipazione delle parti. Ne deriva che, una volta promossa la procedura di mediazione, la condizione di procedibilità non si verifica sela parte instante non comparepersonalmente, (Sez. 3, n.8473 del 2019).
Sotto altro profilo, la decisione della Corte di Appello violerebbe gliartt. 5 e 8 del d . l gs. n. 28 del 20 10 laddove ha ritenuto che " .. in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto,ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda... " Tale norma sarebbe applicabile nel caso di "mancato esperimento della mediazione obbligatoria", ma non nel caso in cui l'attore onerato abbia esperito l'incombente senza poi utilmente parteciparvi personalmente e delegando la presenza al difensore privo dei necessari poteri di legge.
La decadenza di cui all'art. 8 d. lgs. n. 28 del 2010 (mancata eccezione di parte convenuta, ovvero omesso rilievo d'ufficio da parte del giudice entro la prima udienza) non si applicherebbe al caso della mediazione esperita, ma del tutto irregolare nella partecipazione necessaria delle parti. Ric. 2020n. 24564sez. S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 3.1 Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'Appello ha correttamente motivato sul punto rigettando l’eccezione di improcedibilità per mancato o irregolare espletamento della procedura di mediazione.
La questione, infatti, non era stata sollevata tempestivamente. Il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1 - bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 (Sez. 3- , O rdinanza n. 25155 del 10/11/2020, Rv. 659412 - 01) .
Dunque, in mancanza della tempestiva eccezione del convenuto, ove il giudice di primo grado non abbia provveduto al relativo rilievo d'ufficio, è precluso al giudice di appello rilevare l'improcedibilità della domanda. La Corte d'Appello correttamente ha evidenziato che, n el caso di specie , alla prima udienza del giudizio di primo grado erano mancati sia l'eccezione della parte che il rilievo d'ufficio da parte del giudice. Del tutto priva di fondamento è la tesi secondo cui i suddetti principi riguarderebbero solo l’omesso espletamento della procedura di mediazione e non l’irregolare tenuta della mediazione Ric. 2020n. 24564sez.
S2 - ud. 12 / 1 2 /202 3 perché l'attore onerato ha esperito l'incombente senza poi utilmente parteciparvi personalmente e delegando la presenza al difensore privo dei necessari poteri di legge. Infine, il ricorrente non si confronta neanche con l’ulteriore ratio decidendi della sentenza nella parte in cui la Corte d'Appello ha affermato che l’eccezione proposta dagli appellanti era anche infondata in quanto dai verbali di causa e dagli atti emergeva che la procedura di mediazione si era svolta e si era conclusa senza conciliazione e senza che alcuna delle parti avesse svolto nelle sedi opportune, o comunque tempestivamente in causa , rilievi e/ o eccezioni sulla ritualità della stessa.
4. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo e rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimit