Cassation court dismisses appeal regarding late claim for restitution of advance payments in a resolved real estate contract.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Tassone Costruzioni SRL against the Brescia Court of Appeal's decision. The lower court had declared the claim for restitution of advance payments inadmissible due to its late filing, noting the claim was only raised in the second instance. The Cassation Court upheld this ruling, clarifying that the claim for restitution of indebitum under Article 2033 of the Civil Code is distinct from unjust enrichment and that the procedural bar for novelty applied correctly because the specific claim was not advanced in the first instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 345 c.p.c.; Art. 2033 c.c.: A claim for restitution of indebitum raised in the second instance for amounts paid under a resolved contract is inadmissible for novelty under Art. 345 c.p.c. because the specific cause of action was not pursued in the first instance, distinguishing it from general unjust enrichment claims.
Parole chiave
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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13377/2019R.G. proposto da: TASSONE COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTEVIDEO, 21, presso lo studio dell’avvocato DELLA CORTE FERDINANDO, rappresentata e difes a dall'avvocato PERONI PIERCARLO –ricorrente – contro MARIO CANCARINI, LUCIANA CANCARINI, DANIELA CANCARINI, FEDERICO CANCARINI [C.F. CNCFRC54H07B157I,], FEDERICO CANCARINI [C.F. CNCFRC56C06B157W], CATERINA CANCARINI, ANTONIO CANCARINI, EMMACANCARINI –intimati – Oggetto: Compravendita immobiliare – Inadempimento – Condizione -Risoluzione R.G.N. 13377/2019 Ud. 14/11/2023CC Sez. S2 -R.G. 13377/2019 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 2 di 9 avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1756/2018 depositata il 19/11/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14/11/2023dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 19 novembre 2018, la Corte d’appello di Brescia, nella regolare costituzione degli appellati FRANCESCO, MARIO, LUCIANA, DANIELA e FEDERICO CANCARINI, ha disatteso il gravame proposto dalla TASSONE COSTRUZIONI S.R.L. avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1953/2010, la quale, a propria volta, aveva dichiarato risolto per inadempimento della stessa TASSONE COSTRUZIONI S.R.L. il contratto di compravendita concluso in data 14 dicembre 1989 tra la stessa società e la dante causa degli appellati, Aurelia Cancarini.
2. TASSONE COSTRUZIONI S.R.L. aveva instaurato nei confronti di Aurelia Cancarini un primo giudizio, il quale si era concluso con l’accertamento della natura definitiva -e non meramente preliminare - della scrittura privata datata 14 dicembre 1989 ed avente ad oggetto la cessione di un fondo in Villa Carcina. Passata in giudicato tale decisione, la TASSONE COSTRUZIONI S.R.L. aveva instaurato un secondo giudizio, deducendo che la precedente statuizione non aveva individuato in modo specifico il bene oggetto della compravendita, in tal modo precludendo la trascrizione dell’atto di acquisto.
Costituitisi, gli eredi di Aurelia Cancarini, avevano chiesto in via riconvenzionale l’accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento della stessa TASSONE COSTRUZIONI S.R.L., deducendo che l’effetto traslativo contenuto nella scrittura privata era Sez. S2 -R.G. 13377/2019 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 3 di 9 comunque subordinato al buon esito dell’iter amministrativo inerente un progetto di lottizzazione e che l’attrice, cui incombeva l’onere di attivarsi in sede amministrativa, era invece rimasta inerte, omettendo peraltro di versare il saldo prezzo, in relazione al quale i convenuti avevano formulato domanda di condanna.
3. Nel decidere sul gravame avverso la sentenza che aveva accolto la domanda riconvenzionale formulata dagli eredi di Aurelia Cancarini, la Corte territoriale, per quanto ancora qui rileva, ha rilevato preliminarmente che la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva definito la precedente controversia, aveva accertato non solo la natura di contratto definitivo della scrittura privata datata 14 dicembre 1989, ma anche che, in forza di questa scrittura, Aurelia Cancarini aveva assunto come unico onere quellodi partecipare alle spese del progetto di lottizzazione.
Ritenuto anche tale profilo coperto dal precedente giudicato, la Corte territoriale ha quindi concluso che sulla TASSONE COSTRUZIONI S.R.L. gravava l’onere di attivarsi per il buon esito del procedimento amministrativo, come indirettamente confermato, ancora una volta, dalla sentenza pronunciata nel precedente giudizio, la quale aveva disatteso la domanda di risoluzione proposta dalla stessa TASSONE COSTRUZIONI S.R.L. proprio sulla scorta della considerazione che nessun inadempimento era ravvisabile in capoalla venditrice per non aver seguito il procedimento amministrativo.
La Corte, ulteriormente, ha disatteso la domanda della TASSONE COSTRUZIONI S.R.L. volta a conseguire la restituzione della parte di corrispettivo già versata, rilevando che si trattava di domanda nuova formulata per la prima volta in appello.
4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia ricorre ora TASSONE COSTRUZIONI S.R.L. Sez. S2 -R.G. 13377/2019 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 4 di 9 Sono rimasti tutti intimati FEDERICO [C.F. CNCFRC56C06B157W], CATERINA, ANTONIO, EMMA CANCARINI (tutti eredi di FRANCESCO CANCARINI), MARIO, LUCIANA, DANIELA, FEDERICO CANCARINI [C.F. CNCFRC54H07B157I,].
5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380 bis.1, c.p.c.
6. La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1322, 1363 e 1367 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamente interpretato la scrittura privata datata 14 dicembre 1989, ritenendo che la medesima ponesse a carico della stessa ricorrente l’onere di seguire l’iter amministrativo. Argomenta, per contro, il ricorso che, nulla statuendo di specifico sul punto la suddetta scrittura, l’individuazione del soggetto tenuto a seguire l’iter amministrativo avrebbe dovuto essere operata sulla scorta dell’interesse prevalente della stessa venditrice a conseguire, tramite l’approvazione del progetto di lottizzazione, un incremento di valore del terreno che veniva in parte a vendere alla ricorrente. 2.2.Il motivo è inammissibile.
Lo stesso, infatti, nel dedurre una non corretta interpretazione dell’originario contratto di compravendita da parte della Corte territoriale, mostra di non aver colto la ratio effettiva della decisione della Corte d’appello, la quale, invece, ha rilevato che l’individuazione degli “oneri”gravanti sulle parti era già stata operata dalla precedente sentenza del Tribunale di Brescia n. 1319/2007, passata in giudicato, Sez. S2 -R.G. 13377/2019 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 5 di 9 da ciò deducendo che il profilo della individuazione del soggetto chiamato a seguire l’ iter del procedimento doveva ritenersi ormai definitivamente fissato(pagg. 10-11 della sentenza).
Tale valutazione non solo non viene censurata dalla ricorrente ma anche avrebbe dovuto essere in ogni caso impugnata deducendo,non una fallaceapplicazione delle previsioni in tema di esegesi contrattuale, bensì una non corretta interpretazione del contenuto del precedente giudicato, da effettuarsi alla stregua dell'esegesi delle norme e non dell’interpretazione degli atti e dei negozi giuridici: ( Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 24162 del 13/10/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24952 del 10/12/2015), 3.1. Con il secondo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti;
− in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale: − avrebbe omesso di esaminare le deduzioni della ricorrente in ordine all’intervenuta prescrizione del diritto della venditrice all’adempimento dell’impegno di seguire l’iter amministrativo, non pronunciandosi su di essa; − avrebbe in ogni caso violato gli artt. 2934 e 2935 c.c., essendo in ogni caso prescritta la pretesa della venditrice. 3.2.Il motivo è infondato.
Il motivo deve essere riqualificato e ricondotto nell’ambito dell’art. 360, n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c. Il vizio di cui la ricorrente si duole, infatti , non è riconducibile all’omesso esame di un fatto decisivo –vizio che va riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, Sez. S2 -R.G. 13377/2019 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 6 di 9 come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass.
Sez. 6 -1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 2630 5 del 18/10/2018; Cass. Sez. 2 -Sentenza n. 14802 del 14/06/2017) – bensì all’ipotesi di omessa pronunciasull’eccezione di prescrizione del diritto degli odierni intimati all’adempimento dell’obbligo di attivazione, da parte della ricorrente, per il buon esito dell’ iter amministrativo del progetto di lottizzazione. Operato questo inquadramento, si deve rammentare che questa Corte ha reiteratamente chiarito che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, con la conseguenza che tale vizio non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (Cass.
Sez. 3 - Sentenza n. 2151 del 29/01/2021; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15255 del 04/06/2019 ; Cass. Sez. 2 -Ordinanza n. 20718 del 13/08/2018). Occorre, infatti, considerare che è, invece, configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza, con la conseguenza che la reiezione implicita di una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorso per cassazione non per Sez.
S2 -R.G. 13377/2019 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 7 di 9 omessa pronunzia (e, dunque, per la violazione di una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e come difetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dal giudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmente censurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulla decisione inespressa e sulla sua decisività(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 12131 del 08/05/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7406 del 28/03/2014). Nel caso in esame, il complessivo impianto della decisione della Corte d’appello di Brescia viene a basarsi su una soluzione implicita che risulta peraltro immune da vizi, non essendo condivisibile la tesi della ricorrente per cui l’attività di impulso all’ iter amministrativo di lottizzazione veniva a costituire oggetto di una obbligazione, mentre tale attivazione costituiva, semmai, oggetto di una condizione mista il cui mancato verificarsi non poteva essere soggetto al meccanismo estintivo della prescrizione.
Invero, nel qualificare il profilo dell’iter amministrativo quale “onere” (pag.
10) la Corte d’appello ha escluso che lo stesso potesse essere ricondotto al contenuto di un’obbligazione autonoma, derivando automaticamente da tale qualificazione la infondatezza di un’eccezione che invece veniva a basarsi su una diversa, incompatibile, qualificazione. 4.1. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte ritenuto tardiva la domanda di restituzione delle somme già versate a parte venditrice per ingiustificato arricchimento, nonostante tale domanda si fondasse sulle medesime circostanze di fatto dedotte nel giudizio di primo grado. 4.2.Anche tale motivo è privo di pregio.
Sez. S2 -R.G. 13377/2019 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 8 di 9 Si deve, in primo luogo, osservare che risulta non corretta la qualificazione che la stessa ricorrente attribuisce alla propria domanda, dal momento che la richiesta di restituzione delle somme versate come corrispettivo anticipato di un contratto poi dichiarato risolto trova il proprio titolo nella fattispecie della ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e non nella residuale azione di ingiustificato arricchimento ex art.2041 c.c. Svolta tale puntualizzazione– la quale evidenzia la non pertinenza delle argomentazioni e dei richiami giurisprudenziali operati nel motivo di ricorso –si deve osservare che la declaratoria di inammissibilità per novità della domanda ex art. 345 c.p.c. adottata dalla Corte d’appello risulta pienamente conforma ai principi enunciati da questa Corte (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 7083 del 28/03/2006), non senza rimarcare che è la stessa ricorrente a riconoscere indirettamente di avere formulato detta domanda solo in sede di appello.
5. Il ricorso deve quindi essere respinto. Non vi è luogo a statuire sulle spese, essendo rimasti intimati tutti i soggetti evocati.
6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Sez. S2 -R.G. 13377/2019 – CC 14/11/2023 - Pagina nr. 9 di 9 Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il