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Ordinanza — n. 108/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late curator's evidence submission, rejecting appeal on tardiness grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 108/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court allowed the curator's appeal against the appellate court's dismissal of a debt claim. The lower court had rejected evidence submitted by the liquidation curator because the curator's appearance was late, arguing this barred specific defense actions. The court ruled that late appearance does not automatically preclude the submission of essential proof documents like delivery receipts, provided they are filed within the statutory deadline for evidence production.

Regesto Legislator

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Art. 167, 183, 293, 294 c.p.c.; Late appearance of a party does not preclude the submission of essential documentary evidence required to prove the constitutive facts of the claim, provided such evidence is produced within the statutory deadline for evidence production.

Parole chiave

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late appearance curator of bankruptcy evidence production deadline contumacy rules documentary proof civil procedure code remission of terms diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 167 c.p.c.
A sostegno delle sue decisioni, la Corte d'Appello di Roma sosteneva che la costituzione della Curatela Cimadon fosse tardiva rispetto ai termini di cui all'art. 167 cod.
Art. 183 c.p.c.
353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c.entrato in vigore, ex legge n.
Art. 293 c.p.c.
Con una ulteriore doglianza, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe male interpretato l'art. 293 cod.
Art. 294 c.p.c.
Per le suddette ragioni il giudice ignorava la richiesta dell'opposta di rimessione in termini per causa non imputabile, formulata exart. 294, comma 2, all'udienza del 01.07.2014, poiché la costituzione era validamente ed efficacemente avvenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.293, commi 1 e 2 cod.
Art. 164 c.p.c.
27-04-2023 - 7 - specie, si trattava di nullità per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
art. 167 cod. proc. civ
A sostegno delle sue decisioni, la Corte d'Appello di Roma sosteneva che la costituzione della Curatela Cimadon fosse tardiva rispetto ai termini di cui all'art. 167 cod.
articolo 293 cod. proc. civ
Con una ulteriore doglianza, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe male interpretato l'art. 293 cod.
art. 293 cod. proc. civ
Con una ulteriore doglianza, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe male interpretato l'art. 293 cod. proc. civ., anche in relazione all'art.
art. 294 cod. proc. civ
civ., anche in relazione all'art. 294 cod. proc. civ., ritenendo che la loro formulazione sia preclusiva della proposizione di mezzi istruttori da parte del convenuto: nella prospettazione della ricorrente, invece, l'art.
art. 166 cod. proc. civ
Il motivo è fondato.Non v’è dubbio, in fatto, che la Curatela Cimadon (all’epoca ancora in bonis) non si sia costituita nei termini (imposti dall’art. 166 cod. proc. civ.) per l’udienza di prima comparizione del 23.04.2013.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018
Cass. Sez. U, Sentenza n. 2258 del 26/01/2022
riguarda la rimessione in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse: è ilcaso, ad esempio, d ella nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius(Cass. Sez. U, Sentenza n. 2258 del 26/01/2022, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10754 del 17/04/2019
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 33361-2018 proposto da: CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA CIMADON EBANISTI SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA, N. 290, presso lo studio dell'avvocato ADRIANO CASELLATO, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BASSOLI; -ricorrente - contro AXEL SPORT SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, N. 55, presso lo studio dell'avvocato SIMONE STEFANELLI, che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2637/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. La società Cimadon Ebanisti s.r.l. in liquidazione notificava alla società Axel Sport s.r.l. decreto ingiuntivo per il pagamento di Ric. 2018 n. 33361 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 2 - €30.630,59, asseritamente dovuti dalla convenuta in virtù di un contratto intercorso tra le parti per la fornitura di tavoli, panche ed accessori. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Axel Sport s.r.l. innanzi al Tribunale di Latina, convenendo la Cimadon Ebanisti s.r.l. per l’udienza del 24.04.2013. Sopraggiungeva la messa in liquidazione di Cimadon Ebanisti s.r.l. e, in data 11.06.2013, dichiarazione di fallimento; espletate le relative procedure, si costituiva in corso di causa la Curatela del Fallimento Cimadon Ebanisti s.r.l. (‘Curatela Cimadon’) chiedendo il rigetto dell'opposizione, depositando in cancelleria la documentazione comprendente copia del documento di trasporto comprovante la consegna di 18 panche e 9 tavoli. 1.1.Il Tribunale di Latina accertava la fondatezza della pretesa del creditore in quanto basata su un documento di trasporto sottoscritto dal destinatario e da questo non disconosciuto in modo specifico; riduceva la pretesa limitatamente all'importo di €20.232,00 poiché la restante parte del credito era stata provata solo mediante produzione di una fattura che doveva ritenersi inidonea ai fini probatori, trattandosi di un documento unilaterale.

2. Avverso la pronuncia del Tribunale di Latina interponeva appello la società Axel Sport s.r.l. innanzi alla Corte d’Appello di Roma, che accoglieva l'appello principale, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava l'appello incidentale proposto dalla Curatela Cimadon, condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite. A sostegno delle sue decisioni, la Corte d'Appello di Roma sosteneva che la costituzione della Curatela Cimadon fosse tardiva rispetto ai termini di cui all'art. 167 cod. proc. civ.; che tale tardività determina la cessazione degli effetti della contumacia con la conseguenza per il contumace di poter compiere solo un'attività di mera difesa, senza alcuna facoltà di Ric. 2018 n. 33361 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 3 - proporre eccezioni in senso stretto o mezzi istruttori, né di proporre documenti idonei ad aprire un nuovo tema di indagine.

3. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma proponeva ricorso per cassazione la Curatela del Fallimento della Cimadon Ebanisti s.r.l., affidandolo ad un unico motivo. Si difendeva Axel Sport s.r.l.depositando controricorso. In prossimità dell'adunanza entrambe le parti depositavano memoria. Si dà atto che la Curatela del Fallimento della Cimadon Ebanisti s.r.l., già ammessa al gratuito patrocinio, giusto provvedimento dell’allora G.D. del 26.10.2018, a s é guito del decesso dell'avvocato Angelo Marfoli del foro di Latina, avvenuto in data 29.08.2021, è assistita, difesa e rappresentata dall’avvocatoCarlo Bassoli del foro di Latina in virtù di esplicita autorizzazione emessa il 10.10.2021 dal G.D. dott.ssa Maika Marini, a séguito di istanza di sostituzione del legale della Curatela (n. 19 del 7.10.2021) e della successiva procura speciale rilasciata il 12.10.2021. CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella specie degli artt. 293 e 294 cod. proc. civ. nonché degli artt. 113 e 115 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, comma 1, n.

5) cod.proc. civ., in combinato disposto con gli artt. 132, comma 1, n.

4) cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. Il mezzo si compone di due diverse censure.Secondo una prima censura, la sentenza del giudice di appello è errata nel punto in cui ritiene che la costituzione in primo grado dell'opposto creditore (attore sostanziale nei procedimenti di opposizione a decreto monitorio) sia tardiva, tanto da essere preclusiva alle acquisizioni probatorie, per cui ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti. Nella prospettazione del ricorrente, Ric. 2018 n. 33361 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 4 - invece, la costituzione della curatela fallimentare non è stata tardiva ai fini probatori per le seguenti ragioni:

A) il giudice di prime cure della prima udienza del 23/04/2013 ha rinviato la prosecuzione della prima udienza al 21/11/2013 per l'acquisizione del fascicolo monitorio (indisponibile durante l’udienza di comparizione,in quanto custodito in un armadio rimasto bloccato) limitandosi a dichiarare la contumacia dell'opposto. B) Nessuna preclusione alla costituzione dell'opposto può esservi stata dopo la prima udienza, atteso che in essa il giudice non ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. Per le suddette ragioni il giudice ignorava la richiesta dell'opposta di rimessione in termini per causa non imputabile, formulata exart. 294, comma 2, all'udienza del 01.07.2014, poiché la costituzione era validamente ed efficacemente avvenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.293, commi 1 e 2 cod. proc. civ.

Il giudice d’appello non ha tenuto in considerazione la regolarità della costituzione dell'opposta ai sensi dell'articolo 293 cod. proc. civ.: infatti, l'opposta si è costituita in cancelleria il 24 settembre 2013, ossia due mesi prima dell'udienza del 21.11.2013 fissata per la prosecuzione del giudizio, mentre il citato articolo 293 cod. proc. civ. consente la costituzione addirittura fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Con una ulteriore doglianza, la ricorrente lamenta che il giudice d’appello avrebbe male interpretato l'art. 293 cod. proc. civ., anche in relazione all'art. 294 cod. proc. civ., ritenendo che la loro formulazione sia preclusiva della proposizione di mezzi istruttori da parte del convenuto: nella prospettazione della ricorrente, invece, l'art. 293 cod. proc. civ. al comma 1 consente la costituzione tardiva, mentre il comma 2 ammette anche le produzioni documentali fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, prescindendo dal disposto del successivo art. 294 cod. proc. civ., il quale disciplina il caso in cui al giudice è consentito di Ric. 2018 n. 33361 sez.

S2 -ud. 27-04-2023 - 5 - rimettere in termini la parte contumace costituitasi tardivamente per causa a lui non imputabile, al fine di consentirgli di formulare le richieste istruttorie. 1.1. Il motivo è fondato.Non v’è dubbio, in fatto, che la Curatela Cimadon (all’epoca ancora in bonis) non si sia costituita nei termini (imposti dall’art. 166 cod. proc. civ.) per l’udienza di prima comparizione del 23.04.2013. In quell’occasione, correttamente il giudice di prime cure dichiarò la contumacia della Curatela Cimadon, previa verifica della regolarità della notificazione.

A ll'udienza di prosecuzione del processo tenutasi in data 21.11.2013, tuttavia, la Curatela Cimadon risultava costituita, già in data 24.09.2013 , ossia due mesi prima della prosecuzione dell'udienza di trattazione, posto che l'art. 293 cod. proc. civ. consente la costituzione addirittura fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. 1.2. Tanto chiarito in merito alla tempestività della costituzione della Curatela Cimadon, si deve osservare che le istanze istruttorie possono essere protratte fino alla prima udienza, ovvero beneficiare dei successivi eventuali termini concessi dal giudice a chiusura della prima udienza ai sensi dell'articolo 183, comma 6, cod. proc. civ.; nel caso di specie, nell'udienza di prosecuzione del processo tenutasi in data 21.11.2013la C uratela Cimadon aveva già prodotto i documenti di cui si discute, decisiviper la definizione della causa.

E’ utile ricordare che l e cadenze processuali introdotte dalla L. 353/1990 e sancite in modo maggiormente stringente con la novellata formulazione dell'art. 183 c.p.c.entrato in vigore, ex legge n. 51/2006 di conversione del DL. 273/2005, dal 1° marzo 2006 (con particolare riferimento al sesto comma della norma che prevede la concessione di tre progressivi termini istruttori), rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere Ric. 2018 n. 33361 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 6 - andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost).

Ne consegue che l'attore deve produrre, a pena di inammissibilità, i documenti costituenti prova del fatto costitutivo della domanda entro il secondo termine di cui all'art. 183 c.p.c., fissato per l'indicazione dei mezzi di prova e le produzioni documentali, e ciò indipendentemente dalla tardiva costituzione della controparte oltre il detto termine e dagli argomenti da essa introdotti, atteso che tale circostanza non consente la remissione in termini (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, Rv. 649419 -01). Dunque,tornando al caso di specie, l a costituzione della Curatela Cimadon era validamente avvenuta, anche ai fini della tempestiva proposizione delle istanze probatorie e consegna dei documenti, tra i quali il documento di trasporto, ritenuto prova indispensabile ai fini della dimostrazione della consegna di parte dei beni ordinati dall’odierna resistente. 1.3.

Non ha pregio , pertanto , quanto affermato dalla Corte d'Appello secondo la quale la costituzione in giudizio del contumace - pur essendo ammessa fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, exart. 293 cod . proc . civ . - non comporterebbe che tale parte possa liberamente proporre istanze istruttorie poiché, spiega la Corte , altrimenti non avrebbe ragione di essere la disposizione contenuta nell'art. 294 cod . proc . civ ., che consente al contumace di essere rimesso in termini,dimostrando la sussistenza di un impedimento a lui non imputabile(v. sentenza, p. 4, righi 12-16).

L'ambito di applicazione dell'art 294 cod.proc. civ . riguarda la rimessione in termini rispetto ad attività che gli sarebbero precluse: è ilcaso, ad esempio, d ella nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla vocatio in ius(Cass. Sez. U, Sentenza n. 2258 del 26/01/2022, Rv. 663727 – 01: nella Ric. 2018 n. 33361 sez. S2 -ud. 27-04-2023 - 7 - specie, si trattava di nullità per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c. e il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto; oppure il caso di un atto di citazione diretto ad una società priva di legale rappresentante (deceduto), edel conseguente processo svoltosi in sua assenza, affetti da nullità per impossibilità di valida instaurazione del contraddittorio e lesione del diritto di difesa (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 10754 del 17/04/2019, Rv. 653565 - 01) . Di contro,l'art. 293 cod . proc . civ . consente al contumace la costituzione tardiva, e il riferimento ai documenti di cui al comma 2 deve essere limitato, affinché questi siano utilizzabili già soltanto in forza del deposito - e non siano, al contrario, tardivi - alla fase del processo in cui ancora non è maturata la decadenza processuale in ordine alla produzione documentale (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19274 del 2016).

2. In definitiva, il C ollegio accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla medesima Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche delle spese di lite del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione,in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appell