Ordinanza — n. 81/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8646/2023 R.G. proposto da : CARUCCI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Ruocco Andrea, domiciliatario pec ruocco.andrea@avvocatifoggia.legalmail.it -ricorrente- contro IBL BANCA SPA -intimato- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE ROMA n. 9770/2023 depositata il 25/03/2023; viste le conclusioni del P.G. Luisa de Renzis, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, previ chiarimenti alle parte. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaPresidente ROSA MARIA DI VIRGILIO.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 81/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CARUCCI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Ruocco Andrea, domiciliatario pec ruocco.andrea@avvocatifoggia.legalmail.it -ricorrente- contro IBL BANCA SPA -intimato- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE ROMA n. 9770/2023 depositata il 25/03/2023; viste le conclusioni del P.G. Luisa de Renzis, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, previ chiarimenti alle parte. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaPresidente ROSA MARIA DI VIRGILIO.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8646/2023 R.G. proposto da : CARUCCI GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avv. Ruocco Andrea, domiciliatario pec ruocco.andrea@avvocatifoggia.legalmail.it -ricorrente- contro IBL BANCA SPA -intimato- avverso SENTENZA di GIUDICE DI PACE ROMA n. 9770/2023 depositata il 25/03/2023; viste le conclusioni del P.G. Luisa de Renzis, che ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, previ chiarimenti alle parte. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dallaPresidente ROSA MARIA DI VIRGILIO.
Premesso: che Carucci Giuseppe ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma, n.9770 del 2023, che, nella controversia con IBL Banca ( per la ripetizione di quanto versato per spese e commissioni, in forza dell’estinzione anticipata del finanziamento concesso al Carucci), ha declinato la propria competenza per valore, ed individuato il Giudice competente nel Tribunale di Roma; che IBL Banca è rimasta intimata; che con atto in data 3/8/23, il Carucci, a mezzo del difensore, con atto indicato quale “rinuncia agli atti”, ha dichiarato di rinunciare al proposto regolamento di competenza; che non può pronunciarsi alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasta intimata la Banca; che come affermato, tra le tante, nelle pronunce 25485/18 e 19560/15, in materia di impugnazioni, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione,
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del p