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Ordinanza — n. 24/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza di regolamento di competenza iscritta al n. 8657/2023 R.G. proposta da: PANZAVOLTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Luzi (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: riccardo.luzi@ordineavvocatiforlicesena.eu) -ricorrente - contro CAM PERFORAZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pelinga (indirizzo p.e.c. indicato nella memoria difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c.: avv.pelinga@pec.giuffre.it) -resistente - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI FORLÌ depositata in data 8 marzo 2023 a definizione del procedimento iscritto al n. 2389/2022 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere DANILOCHIECA FATTI DI CAUSA E

Regesto Legislator

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art. 20 c.p, art. 91 c.p; Ordinanza — n. 24/2024 — snciv · Corte di Cassazione: In accoglimento della sollevata eccezione, con ordinanza dell’8 marzo 2023, comunicata in pari data, il giudice adìto declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale marchigiano; nel contempo, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la parte istante in via monitoria alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale ordinanza la Panzavolta s.r.l. ha proposto istanza di regolamento di competenza sulla base di quattro motivi, prospettanti la violazione: 1)degli artt. 20, 29 e 42 c.p.c.; 2)ancora dell’art. 20 c.p.c., oltre che dell’art. 1341, comma 2, c.c.; 3)nuovamente dell’art. 20 c.p.c.; 4)dell’art. 91 c.p.c..

Parole chiave

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costi della perizia accollo delle spese procedurali spese di esecuzione assunzione delle spese spese di ripristino ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 20 c.p
20, 29 e 42 c.p.c.; 2)ancora dell’art. 20 c.p.c., oltre che dell’art.
art. 91 c.p
20 c.p.c.; 4)dell’art. 91 c.p.c..

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 16768/2022
Cass. Sez. Un. n. 16768/2022).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sull’istanza di regolamento di competenza iscritta al n. 8657/2023 R.G. proposta da: PANZAVOLTA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Luzi (indirizzo p.e.c. indicato nel ricorso: riccardo.luzi@ordineavvocatiforlicesena.eu) -ricorrente - contro CAM PERFORAZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Nicoletta Pelinga (indirizzo p.e.c. indicato nella memoria difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c.: avv.pelinga@pec.giuffre.it) -resistente - avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE DI FORLÌ depositata in data 8 marzo 2023 a definizione del procedimento iscritto al n. 2389/2022 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 ottobre 2023 dal Consigliere DANILOCHIECA FATTI DI CAUSA E

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto ingiuntivo n. 570/2022 del 31 maggio 2022 il Tribunale di Forlì intimava alla CAM Perforazioni s.r.l. di pagare alla Panzavolta s.r.l. la somma di 16.530,90 euro, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di saldo del corrispettivo da questa preteso per i lavori eseguiti in adempimento del contratto di subappalto stipulato inter partes. Avverso tale decreto proponeva opposizione la CAM Perforazioni s.r.l., la quale, in via pregiudiziale, eccepiva l’incompetenza per territorio del Tribunale adìto, indicando come competente il foro di Pesaro.

In accoglimento della sollevata eccezione, con ordinanza dell’8 marzo 2023, comunicata in pari data, il giudice adìto declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale marchigiano; nel contempo, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la parte istante in via monitoria alla rifusione delle spese di lite. Avverso tale ordinanza la Panzavolta s.r.l. ha proposto istanza di regolamento di competenza sulla base di quattro motivi, prospettanti la violazione: 1)degli artt. 20, 29 e 42 c.p.c.; 2)ancora dell’art. 20 c.p.c., oltre che dell’art. 1341, comma 2, c.c.; 3)nuovamente dell’art. 20 c.p.c.; 4)dell’art. 91 c.p.c..

La CAM Perforazioni s.r.l. ha resistito depositando memoria difensiva ex art. 47, ultimo comma, c.p.c.. Per la trattazione dell’istanza è stata fissata l’odierna adunanza camerale, secondo il procedimento delineato dall’art. 380-terc.p.c.. Il Pubblico Ministero, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Anteriormente all’adunanza camerale, con atto sottoscritto ai sensi dell’art. 390, comma 2, c.p.c. dal suo legale rappresentante pro tempore, Andrea Panzavolta, e dal suo difensore, avv. Riccardo Luzi, la Panzavolta s.r.l. ha rinunciato alla proposta istanza di regolamento di competenza.

Alla rinuncia ha aderito la resistente CAM Perforazioni s .r.l., a mezzo del suo legale rappresentante pro tempore, Paolo Spallacci. Entrambe le parti hanno espressamente richiesto alla Corte di disporre l’integrale compensazione delle spese processuali. La rinuncia deve ritenersi tempestiva, applicandosi ratione temporis al presente giudizio il nuovo testo dell’art. 390, comma 1, c.p.c., come modificato dall’art. 3, comma 28, lettera m), n. 1), D. Lgs. n. 149 del 2022, in base al quale la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale «finchè non sia cominciata la relazione all’udienza, o sino alla data dell’adunanza camerale», essendo state soppresse le parole «o finchè non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’articolo 380 ter».

Va, conseguentemente, dichiarata l’estinzione del presente giudizio. Alla luce di quanto disposto dall’art. 391, ultimo comma, c.p.c., non deve pronunciarsi condanna alle spese a carico della ricorrente, avendo l’altra parte aderito alla rinuncia nel modo previsto dalla stessa norma. Non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, in quanto tale misura eccezionale lato sensu sanzionatoria si applica nei soli casi tipici di rigetto integrale dell’impugnazione o di declaratoria della sua inammissibilità o improcedibilità, non essendo la norma che la contempla suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr.

Cass. Sez. Un. n. 16768/2022).

P.Q.M.

dichiara estinto il presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di cons