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Ordinanza — n. 35196/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses expulsion appeal as generic and lacking specific arguments on cohabitation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35196/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against an expulsion order inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the alleged cohabitation with an Italian citizen. The lower court had already rejected the claim based on illegal entry and failure to apply for residence, finding the appellant's complaint on cohabitation to be generic and unsubstantiated. Consequently, the appeal was dismissed without examining the merits, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: An appeal alleging a defect of motivation is inadmissible if the grounds raised are generic, abstract, and lack concrete factual specification, thereby failing to allow the court to assess the specific legal issues.

Parole chiave

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expulsion appeal defect of motivation generic grounds cohabitation claim inadmissible appeal court costs foreigner expulsion espulsione prefettizia

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato istanza chiedendo la decisione del ricorso.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 96 cod. proc. civ.
a seguito di proposta di manifesta infondatezza e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata, va fatto applicazione del solo quarto comma dell'art. 96 cod.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 380-bis c.p
A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
art. 96 cod. proc. civ
a seguito di proposta di manifesta infondatezza e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata, va fatto applicazione del solo quarto comma dell'art. 96 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un.32001/2022
Sez. Un.32001/2022
Sez. Un.32001/2022). Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24986/2023 R.G. proposto da : HOURI ZAKARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato PERTICARO PASQUALE che lo rappresenta e difende , come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI PERUGIA, QUESTURA DI PERUGIA, domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di PERUGIA n. 1473/2022depositata il 16/11/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Con ordinanza in data 16.11.2023 il Giudice di Pace di Perugia ha confermato il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Perugia in data 6.5.2022 nei confronti di HOURI ZAKARIA, proveniente dalMarocco. Il cittadino straniero ha presentato ricorso con un mezzo chiedendo la cassazione dell’ordinanza in esame. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Perugia e la Questura di Perugia hanno depositato mero atto di costituzione.

A seguito della proposta di definizione del giudizio, formulata da questa Corte ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e ritualmente comunicata alle parti, la parte ricorrente, a mezzo del difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato istanza chiedendo la decisione del ricorso. È stata disposta la trattazione camerale ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ. CONSIDERATO CHE: 2.- L’unico motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto - Vizio di motivazione. A parere del ricorrente l’impugnata ordinanza deve essere cassata in quanto affetta da un evidente vizio di motivazione che si traduce in un una vera e propria omessa pronuncia sui motivi proposti con il ricorso.

Il ricorrente lamenta la mancata valutazione da parte del giudice della convivenza con cittadina italiana. Il motivo è inammissibile. Il giudice di pace ha rilevato, in punto di legittimità dell’espulsione, che il decreto prefettizio era stato emesso per essere lo straniero entrato illegalmente nel territorio dello Stato, sottraendosi ai controlli di frontiera in data “5.6.2027”, rectius 2017, alla frontiera di Lampedusa, e che non risultava che lo stesso avesse mai fatto istanza di alcun tipo di soggiorno. Il ricorso risulta del tutto generico ed aspecifico: in particolare, tale genericità ed astrattezza si riscontra anche in ordine alla denuncia di omessa motivazione/omesso esame sulla “convivenza more uxoriocon cittadina italiana” priva di ogni concreta e specifica e circostanziata indicazione. 3.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’Amministrazione intimata. Poiché la trattazione è stata chiesta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. a seguito di proposta di manifesta infondatezza e poiché la Corte ha deciso in conformità alla proposta, stante la mancata costituzione della parte rimasta intimata, va fatto applicazione del solo quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ., in assenza di indici che possano far propendere per una diversa applicazione della norma. Sulla scorta di quanto esposto, il ricorrente va condannato al pagamento di una somma pari ad euro 1.500,00, in favore della cassa delle ammende (Cass.

Sez. Un.32001/2022). Sussistono i presupposti processuali per il versamento -ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

-Dichiara inammissibile il ricorso; - Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, c.p.c., al pagamento della somma di euro 1.500,00= in favore della cassa delle ammende; - Ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso