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Ordinanza — n. 35086/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to failure to deposit official court communication.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35086/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the official communication of the lower court's decision. Although the appellant cited this document, the original copy from the registry was never filed, and the appeal was not notified within the strict thirty-day deadline. The court ruled that this procedural defect must be raised ex officio and cannot be cured by the opposing party's lack of objection.

Regesto Legislator

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Art. 183, comma 1, l. fall.; Art. 18, comma 14, l. fall.: The failure to deposit the official communication of the lower court's decision renders the appeal inadmissible, a defect the court must raise ex officio regardless of the opposing party's conduct.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural impropriety failure to deposit official communication inadmissible appeal ex officio ruling notification deadline court registry domanda di fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 183, comma 1, l. fall.
Art. 18, comma 14, l. fall.
che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, applicandosi la disciplina prevista dall'art. 18, comma 14, l. fall.;
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod.
Art. 6, § 1, della CEDU
7356/2022; in senso sostanzialmente conforme si veda pure Cass. 6218/2019).
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art.
art. 369 cod. proc. civ
art. 372 cod. proc. civ
civ., copia del decreto comunicato munito delle copie dei messaggi di spedizione e di ricezione ad opera della cancelleria (senza che sia possibile porre rimedio alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17014/2024
Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to missing notification proof and inadmissible incidental appeal.
Cass. 30201/2019
Cass. 30201/2019) dalla pubblicazione del decreto, dato che la notifica del ricorso è avvenuta in data 7 febbraio 2024 (mercoledì) mentre la pubblicazione del decreto impugnato risale al 4 gennaio 2024.
Cass. 7356/2022
Cassation court dismisses appeal for filing late due to single date on judgment precluding deposit/publishing distinction.
Cass. 6218/2019
7356/2022; in senso sostanzialmente conforme si veda pure Cass. 6218/2019).
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Testo completo

o avverso decreto di omologazione di concordato preventivo Ud.11/12/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4024/2024 R.G. proposto da : RE-NEW HOLDING s.r.l., rappresentatae difesa dagli A vvocat i Fabrizio Di Marzio (DMRFRZ65A19G482G) , Ettore Rocchi (RCCTTR64S20H223Q)e Valeria Ciotta (CTTVLR64M62F704D) giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso -ricorrente – contro FERRARINI s.p.a. in concordato preventivo, rappresentata e difesa dagli Avvocati Domenico Spagnuolo (SPGDNC70R26F839B) , Sido Bonfatti (BNFSDI51B05F257O), Antonio Donato (DNTNTN82R11G535J)e Sabrina Dazzi (DZZSRN72D52G337H) giusta procura speciale allegata al controricorso - controricorrente - avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna n. 21 /202 4 depositatoil 4/1/2024; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Reggio Emilia, con decreto in data 12 aprile 2023, omologava il concordato preventivo presentato da Ferrarini s.p.a., rigettando l’opposizione presentata da Re-New Holding s.r.l. (di seguito, per brevità, R.H.).

2. La Corte d’appello di Bologna, a seguito del reclamo presentato da R.H., osservava –fra l’altro e per quanto qui di interesse –che i rischi dedotti da parte della reclamante incidevano sulla mera fattibilità economica, già valutata positivamente dai creditori, ma non consentivano di affermare che il piano concordatario fosse manifestamente inidoneo a raggiungere i risultati prefissati e, dunque, privo di causa. Rilevava, inoltre, che la supposizione del tribunale in ordine al fatto che le scadenze dei pagamenti previsti nel piano concordatario fossero correlati al deposito del provvedimento di omologa piuttosto che alla definitività dello stesso,risultava del tutto irrilevante nella valutazione in questione; ciòin quanto l’aumento dei crediti per la maturazione degli interessi per un periodo verosimilmente contenuto non consentiva, di per sé, di affermare che il piano non potesse avere alcuna attuazione.

Giudicava, infine, che non vi fossero elementi per ritenere che il patrimonio aziendale fosse stato sottostimato, sia perché le valutazioni compiute dai proponenti i concordati concorrenti non potevano essere ridotte al mero valore del patrimonio aziendale, ma si ricollegavano a molteplici fattori, sia perché non era logicamente corretto estrapolare singoli dati da un piano concordatario e considerarli attendibili, sia perché la possibilità di esperire azioni revocatorie era stata dedotta in maniera generica, senza alcuna quantificazione.

3. R.H. ha proposto ricorso per la cassazione di tale decreto, pubblicato in data 4 gennaio 2024, prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Ferrarini s.p.a.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1 cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Rileva il collegio, in via pregiudiziale, che l’odierno ricorso deve essere dichiarato improcedibile. La dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta comunicazione della decisione impugnataattesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., copia del decreto comunicato munito delle copie dei messaggi di spedizione e di ricezione ad opera della cancelleria (senza che sia possibile porre rimedio alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ.; cfr.

Cass., Sez. U., 21349/2022). Nel caso di specie la stessa ricorrente ha dichiarato (a pag.

1) di impugnare il decreto “pubblicato in data 4 gennaio2024, comunicato alle parti in data 9 gennaio 2024”; non si è curata, però, di depositare la copia della comunicazione della cancelleria a cui ha fatto espresso riferimento. Ne deriva, poiché la decisione impugnata è stata comunicata e la ricorrente ha depositato la sola copia autentica della stessa priva dei relativi messaggi, che il difetto di procedibilità deve essere rilevato anche d'ufficio, non potendo il vizio ritenersi sanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente, giacché l'improcedibilità trova la sua ragione nel presidiare, con efficacia sanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la stessa sequenza di avvio di un determinato processo (da ultimo Cass. 17014/2024).

Il mancato deposito della comunicazione effettuata ad opera della cancelleria assume rilevanza decisiva, in quanto la stessa non risulta comunque nella disponibilità della Corte di cassazione, perché neppure parte controricorrentesi è curata di produrla, e il ricorso non è stato notificato entro trenta giorni (termine entro cui è ricorribile per cassazione il provvedimento emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 183, comma 1, l. fall. che decide sul reclamo avverso il decreto di omologazione, applicandosi la disciplina prevista dall'art. 18, comma 14, l. fall.;

Cass. 30201/2019) dalla pubblicazione del decreto, dato che la notifica del ricorso è avvenuta in data 7 febbraio 2024 (mercoledì) mentre la pubblicazione del decreto impugnato risale al 4 gennaio 2024. Va detto, infine, che l’improcedibilità dell’odierna impugnazione può essere rilevata d'ufficio senza necessità di stimolare il contraddittorio, perché il divieto di porre a fondamento della decisione una questione non sottoposta al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative ai requisiti di procedibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, § 1, della CEDU, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea -ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato su questioni di rito che la parte, con una minima diligenza, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (cfr. in senso analogo, sebbene con riferimento al rilievo della tardività della impugnazione, Cass. 7356/2022; in senso sostanzialmente conforme si veda pure Cass. 6218/2019).

5. In conclusione, il ricorso presentato da R.H. deve essere dichiarato improcedibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 12.200, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15% Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di