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Ordinanza — n. 35083/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35083/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35083/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18132/2022 R.G. proposto da : INGROSS LEVANTE s.p.a., rappresentata e difesa d agli Avvocati Antonino Ilacqua (LCQNNN59D07F158D) e Giovanna Albanese (LBNGNN67T49A662V)giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -controricorrente – avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 2127 /2022 depositatoi l 16/6/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Trani, con decreto del 23 dicembre 2021, rigettava il ricorso presentato da Ingross Levante s.p.a. al fine di ottenere l’omologa di un accordo di ristrutturazione contenente anche una proposta di transazione fiscale non accolta dall’Agenzia delle Entrate.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35083/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).

Parole chiave

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risanamento dell'impresa in diritto tributario contenzioso tributario opposizione al precetto esecutivo omologazione della transazione ritiro a seguito di transazione opposizione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18132/2022 R.G. proposto da : INGROSS LEVANTE s.p.a., rappresentata e difesa d agli Avvocati Antonino Ilacqua (LCQNNN59D07F158D) e Giovanna Albanese (LBNGNN67T49A662V)giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro AGENZIA delle ENTRATE, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) -controricorrente – avverso il decreto della Corte d’appello di Bari n. 2127 /2022 depositatoi l 16/6/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il Tribunale di Trani, con decreto del 23 dicembre 2021, rigettava il ricorso presentato da Ingross Levante s.p.a. al fine di ottenere l’omologa di un accordo di ristrutturazione contenente anche una proposta di transazione fiscale non accolta dall’Agenzia delle Entrate.

2. La Corte d’appello di Bari, con decreto in data 16 giugno 2022, rigettava il reclamo proposto da Ingross Levante s.p.a. avverso tale statuizione.

3. Ingross Levante s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione di questa statuizione prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Gli Avvocati Giovanna Albanese e Antonino Ilacqua, quali difensori di Ingross Levante s.p.a., hanno depositato in data 7 ottobre 2022 atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dall’amministratore unico della società. Ricorrono, pertanto, le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. La peculiarità della questione trattata, di assoluta novità, giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.

Non è dovuto il raddoppio del contributo unificato: infatti, l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (v. Cass. 19071/2018, Cass.23175/2015).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia; compensa integ