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Ordinanza — n. 35070/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court quashes lower court for omitting review of content defect in majority vote deliberation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35070/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal against a lower court judgment that had declared a consorzius deliberation null without examining its substantive content. The appellant argued that the deliberation, approved by a simple majority, contained a retroactive content defect violating proportionality principles, a point previously raised in prior proceedings. The Court ruled that the lower court erred by treating the quorum defect as implicitly resolving the content issue, necessitating an independent and motivated analysis of the substantive validity.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; The lower court must independently examine substantive content defects in deliberations even when a quorum defect is present, as the validity of the content requires separate and motivated assessment.

Parole chiave

Generato dall'IA
content defect deliberation majority vote quorum retroactive validity independent review necessity consorzius urbanistico proportionality principle omission of examination rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Art. 324 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
e dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 1101, comma 2 c.c.
Art. 1123, comma 1 c.c.
Art. 1136 c.c.
Art. 68 disp. att. c.c.
Art. 69 disp. att. c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 15973/2018
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Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da CIAMBELLA LEGNAMI S.R.L., rappresentat a e difes a da gli A vv. ti Alarico Mariani Marinidel foro di Perugia e Giovanni Gebbia del foro di Teramo -ricorrente- Contro CONSORZIO ESPANSIONE INDUSTRIALE, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Corrado de Faziodel foro di Perugia e B enedetta Rosati del foro di Roma -controricorrente– Nonché EDILS.R.L. IN LIQUIDAZIONE -intimata- Oggetto: Consorzio Nullità della delibera assembleare Avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 5 /202 1 depositatail 7.1.2021, notificata il 18.1.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.12.2024dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1.−Con atto di citazione in riassunzione Ciambella Legnami s.r.l. radicava dinanzi alla Corte di Appello di Perugia il giudizio nei confronti di Consorzio Espansione Industriale, a seguito della pronuncia della S. Corte di Cassazione n. 15973/2018 con la quale la Corte, in accoglimento di uno dei motivi del ricorso presentato dalla predetta Ciambella Legnami s.r.l. cassava la sentenza n. 185/2017 emessa dalla Corte di Appello di Perugia, che aveva riformato la sentenza n. 1062/2014 del Tribunale di Perugia eaveva ritenuto la validità delle delibere assunte dal Consorzio Espansione Industriale in data 30.6.2008 e 10.11.2008 a maggioranza e non all'unanimità. 2.─In particolare la Suprema Corte, ribadendo il principio della legittimità delle delibere assunte a maggioranza, cassava la sentenza della Corte di Appello «per aver omesso di esaminare la questione dell’illegittima retroattività della modifica tabellare, sull'errata premessa che tale questione non fosse stata riproposta nel giudizio di appello».

La pronuncia evidenziava che, in realtà, l’attuale ricorrente aveva già proposto in I grado tale questione nell'atto di citazione sotto il profilo del «vizio di contenuto per essere stati infine attribuiti conguagli penalizzanti in virtù dell'efficacia retroattiva delle nuove tabelle, a distanza di tempo dall'esecuzione delle opere di urbanizzazione», e, poi, l'aveva riproposta in appello «mercè il rilievo che il Consorzio dopo aver redatto il conto consuntivo e dopo aver riscosso le somme dovute dai consorziati sulla base delle tabelle originarie, aveva illegittimamente preteso di modificare quelle stesse tabelle ancorchè la variante non avesse comportato variazioni rispetto al piano attuativo originario» , precisando che «tale riproposizione bastava a devolvere in appello l’ulteriore ragione di invalidità della deliberazione che era stata posta a base dell'azione di impugnativa».

Sulla base di detta pronuncia Ciambella Legnami s.r.l. riassumeva il giudizio ex art. 392 c.p.c., chiedendo il rigetto dell'appello proposto da Consorzio Espansione Industriale avverso la sentenza n. 1062/2014 del Tribunale di Perugia «confermando la nullità delle delibere impugnate anche con diversa motivazione; con vittoria di spese di tutte le fasi del giudizio. 3.─La Corte adita con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato: 3.1) inammissibile la domanda avente ad oggetto il rigetto dell’appello principale svolto dal Consorzio Espansione Industriale avverso la sentenza del Tribunale di I grado per intervenuto giudicato sul punto l’appello; 3.2) inammissibile la domanda avente ad oggetto la nullità, per contrarietà alle norme sul riparto delle spese, del contenuto della delibera del 10.11.2008 nella parte in cui dispone la validità della retroattività della modifica delle tabelle millesimali, in quanto domanda nuova; 3.3) ha rigettato la domanda di nullità, per contrarietà al quorum deliberativo, della delibera del 10.11.2008 avente ad oggetto la validità della retroattività della modifica delle tabelle millesimali Per quanto qui di interesse la Corte di merito ha precisatoche: a)Ai fini della decisione della presente controversia è necessario chiarire che nel giudizio di I gradodavanti al Tribunale di Perugia — sezione distaccata di Assisi —la Edil Costruzioni s.r.l. aveva chiesto in via principale che venissero dichiarate nulle le delibere assunte dal Consorzio Espansione Industrialein data 30.6.2008 e 10.11.2008 in quanto prese a maggioranza e non all'unanimità; in via subordinata che, comunque, venisse dichiarata nulla la delibera 10.11.2008 nella parte in cui prevedeva la validità retroattiva delle nuove tabelle millesimali; la Ciambella Legnami s.r.l.aveva chiesto la dichiarazione di nullità delle delibere 30.6.2008 e 10.11.2008 in quanto le stesse erano state assunte a maggioranza non all'unanimità; b)in particolare, la Ciambella Legnami s.r.l. , rispetto alla delibera del 10.11.2008, che aveva disposto in ordine alla retroattività delle nuove tabelle, evidenziava «non è legittimo, pertanto, stabilire successivamentealle modifiche apportate dalla variante del 2002 che gli effetti del contratto già concluso ed attuato, tramite il pagamento degli oneri consortili sulla base delle tabelle millesimali approvate, retroagiscono stabilendo ex post il sorgere di obbligazioni, con effetto precedente, senza l' unanimità dei consensi»; c) è evidente che la Ciambella Legnami ha sempre e solo proposto come motivo di nullità di entrambe le delibere, senza distinzione di sorta tra l’una e l’altra la mancata assunzione delle stesse all’unanimità; d)la medesima domanda è stata riproposta anche in appello;

e) la Corte di legittimità ha rilevato che la società aveva riproposto in appello l’ulteriore ragione di invalidità della delibera in ordine alla affermata retroattività della modifica delle tabelle millesimalied ha cassato rinviando per l’esame sotto tale profilo;

f) prendendo in esame la questione sollevata da Ciambella Legnami s.r.l. in I grado e riproposta in appello, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, deve, comunque, giungersi ad un rigetto della domanda di nullità della delibera 10.11.2008, relativa alla validità retroattiva delle nuovetabelle millesimali, potendo la stessa essere assunta a maggioranza.La questione trova soluzione in base alle regole dettate in materia di comunione ritenendo che la clausola statutaria di cui all'art. 11 non era idonea a regolare il quorum deliberativo necessario alla modifica delle tabelle millesimali;g) non è, invece, possibile assumere alcuna pronuncia in ordine all'eccezione di nullità di contenuto della delibera del 10.11.2008 , come sollevata per la prima volta in sede di giudizio di rinvio dalla Ciambella Legnami s.r.l. sul presupposto dell'efficacia costitutiva della modifica delle tabelle millesimali e della irret roattività di tale modifica;

h) esaminando, infatti, l'atto di riassunzione risulta evidente che la Ciambella Legnami s.r.l. , dopo aversvolto argomentazioni di merito riguardanti le spese già affrontate e ripartite dal Consorzio, pone la sua attenzione sulla questione della irretroattività della modifica delle tabelle millesimali , che è questionedi merito completamente differente dalla questione riguardante la validità della delibera avente ad oggetto, almeno in parte, la validità retroattiva della modifica delle tabelle millesimali, in quanto assunta a maggioranza e non all'unanimità;

i) a conferma della intervenuta modifica della domanda si pon gono anche le conclusioni rese, poi, dallapredetta Ciambella legnami s.r.l. che chiede di nuovo il rigetto dell'appello principale del Consorzio Espansione Industriale e la conferma della «nullità delle delibere impugnate anche con diversa motivazione». In riferimento a dette conclusioni occorre osservare che sull'appello proposto da Consorzio EspansioneIndustriale ed in particolare sul suo accoglimento è ormai intervenuto il giudicato avendo la Suprema Corte rigettato tutti i motivi riguardanti l'approvazione all'unanimità, affermando la piena legittimità e validità in quanto assunte a maggioranza. Ne deriva, pertanto, che tale domanda deve essere rigettata essendo coperta da giudicato;

l) p er quanto attiene la domanda riguardante la conferma della nullità delle delibere "con diversa motivazione" trattasi in realtà di domanda nuova che, come tale, deve essere dichiarata inammissibilenel momento in cui intende far valere la nullità della delibera del 10.11.2008 sotto il profilo della sua contrarietà alle norme in materia di riparto. 4. ─ Ciambella Legnami s.r.l. ha presentato ricorso per cassazione con tremotivi. Consorzio Espansione Industriale ha presentato controricorso ed anche memoria. Edil s.r.l. in liquidazione è rimasta intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE Laricorrente deduc e : 5.─ Con il primo motivo: Violazione degli articoli 132, comma 2, nn. 3 e 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c. Nullità della sentenza per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto e delle argomentazioni difensive delle parti. 5.1─ La censura è infondata. La sola carente esposizione dello svolgimento del processo non vale ad integrare un motivo di nullità della sentenza, purché dal contesto di questa sia dato desumere con sufficiente chiarezza le vicende processuali, le domande svolte nel processo, le difese svolte e le ragioni delle conseguenti decisioni adottate sulle stesse.

Infatti, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto della decisione, richiesta dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., non costituisce un elemento meramente formale, bensì «un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilità della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui mancanza costituisce motivo di nullità della sentenza solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nelladecisione», e ciò in ragione del principio della strumentalità della forma, per il quale la nullità non può mai essere dichiarata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, tenuto conto altresì del fatto che il legislatore, nel modificare l’art. 132 citato per mezzo della legge n. 69 del 2009, art. 45, comma 17, ha espressamente stabilito un collegamento di tipo logico e funzionale tra l’indicazione in sentenza dei fatti di causa e le ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione (Cass., n. 22346/2015;

Cass., n. 22845/2010; Cass., n. 920/2015). Nel caso di specie, essendo un giudizio di rinvio sull’accoglimento di un solo motivo del precedente ricorso per Cassazione, correttamente la corte di merito, in sede di rinvio, ha valorizzato la sola questione posta alla sua valutazione ed ha esposto fatti ed argomentazioni strettamente inerenti alla valutazione della questione relativa alla legittimità o meno della ipotizzata retroattività del riparto tabellare che il giudice di appello nel precedente giudizio non aveva valutato poichè aveva considerato la domanda inammissibile in quanto nuova, nonostante che questa fosse stata posta sin dal I grado anche dalla Ciambella Legnami s.r.l. 6.− Con il terzo motivo:

Violazione e falsa applicazione degli artt.112, 324 e 345 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per avere omesso di decidere sulla domanda di annullamento delle delibere impugnate proposta unitamente alla domanda di nullità. 6.1− I l terzo motivo deve essere esaminato in via pregiudiziale rispetto al secondo ed è fondato. Questa Corte con l’ordinanza di rinvio n.15973/2018 di legittimità aveva precisato che a motivo della invalidità delle deliberazioni era stato addotto sia il vizio del quorum (per l'avvenuta approvazione della nuova tabella di ripartizione a maggioranza anziché all'unanimità), sia il vizio di contenuto, per essere stati infine attribuiti conguagli penalizzanti in virtù dell'efficacia retroattiva delle nuove tabelle, a distanza di tempo dall'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Ciambella s.r.l. aveva esplicitamente mosso rilievo che il Consorzio dopo aver redatto il conto consuntivo e dopo aver riscosso le somme dovute dai consorziati sulla base delle tabelle originarie, aveva illegittimamente preteso di modificare quelle stesse tabelle ancorché la variante non avesse comportato variazioni rispetto al piano attuativo originario. In tale contesto l’ordinanza conclude accogliendo la censura e ritenendo che la corte territoriale non ha esaminato ledifese assunte dalla detta parte, e dunque ha errato nel ritenere non ulteriormente prospettata la questione afferente il contenuto della delibera .

Il rinvio viene esplicitamente formulato in funzione della necessità di esaminare la questione prospettata. La necessità della valutazione del vizio censurato come autonomo non ha però trovato riscontro nel giudizio di rinvio poiché la Corte ha subordinato la valutazione sul contenuto della delibera a quella sulla necessità del quorum ritenendo che risolta la problematica di questo implicitamente era superata anche la questione della validità del contenuto della delibera. Ma la circostanza che il quorum richiesto per la validità della delibera fosse soltanto limitato alla maggioranza dei soci non implica che la delibera adottata a maggioranza no0n abbia un contenuto con un autonomo vizio di invalidità che va adeguatamente ed autonomamente sottoposto ad adeguata valutazione fondata su motivazione sorretta da corretti criteri logici. 7.− Con il secondo motivo:

Violazione e falsa applicazione degli art t. 1101, comma2, 1123, comma 1 , 1136 c.c. e degli art t. 68 e 69 disp. att. c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere approvato a maggioranza anziché all'unanimità dei votanti di assemblea di un consorzio urbanistico l'applicazione retroattiva della modifica delle tabelle millesimali in violazione del criterio legale della proporzionalità con il valore delle quote di proprietà. 7.1– Il motivo è assorbito dall’accoglimento del terzo. 8.─ Per quanto esposto,il terzo motivo ricorso va accolto, infondato il primo ed assorbito il secondo.La sentenza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà a quanto sopra indicato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso , rigetta il primo assorbito il secondo. Cas