Cassation court dismisses appeal for procedural nullity due to withdrawal after lower court revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and extinguished the proceedings because the appellant withdrew the lawsuit following the lower court's revocation of the contested order. The appellant argued the original separation of proceedings violated necessary joinder and defense rights, but the withdrawal rendered these substantive arguments moot. Consequently, the Court ruled that no further decision on litigation costs or uniform contribution duplication was necessary in the absence of opposing parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002: Withdrawal of appeal extinguishes the proceeding without need for acceptance, precluding examination of admissibility or substantive grounds regarding virtual default and uniform contribution duplication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2869/2021 R.G. proposto da : FIORILLO LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DI TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato BRIAMONTE MICHELE che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRANDE PAOLO -ricorrente- contro FERROVIE DEL SUD E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL IN CONCORDATO PREVENTIVO (FSE), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, LO RUSSO REGINA, FONTANA GIANCARLO, CHUBB EUROPEAN GROUP LTD, FAUSTO VITTUCCI SAS DI AMEDEO VITTUCCI -intimati- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE BARI n. 5892/2019 depositata il 25/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere ALESSANDRA DAL MORO. FATTI DI CAUSA 1.-La società F.R.E. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici s.r.l. promuoveva avanti al Tribunale di Bari azioni di responsabilità contro l'amministratore Luigi Fiorillo, il quale otteneva l’autorizzazione a chiamare in causa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) quale socio unico della società stessa, Maria Elena Raso, Regina Lorusso e Giancarlo Fontana quali sindaci della società, la società di revisione Fausto Vittucci C. s.a.s. di Amedeo Vittucci, e la propria compagnia di assicurazione Chubb European Group Ltd R.G.I., per sentire dichiarare la loro responsabilità esclusiva o solidale per i fatti di causa.
L'attrice estendeva le proprie domande nei confronti dei terzi chiamati, costituitisi in giudizio. Dopo il deposito delle memorie di trattazione e istruttorie, il giudice, considerato che la decisione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dai terzi chiamati società di revisione, sindaci e MIT, poteva definire il giudizio con riferimento alla controversia tra questi ultimi da un lato, e l'attrice e il convenuto dall'altro, disponeva la separazione della posizione di costoro dal giudizio originario –che restava pendente tra la società attrice, il convenuto e la compagnia assicuratrice di questi - e fissava per il giudizio cosi’ separato - tra attrice convenuto e predetti terzi chiamati - l'udienza della precisazione delle conclusioni.
A detta udienza -che si svolgeva mediante trattazione scritta- il giudice, rilevato che «a seguito del provvedimento di separazione dei giudizi Fiorillo Luigi non era più parte del presente giudizio sicché non potevano essere esaminate le richieste da lui formulate con le note scritte depositate» assegnava a tutte le parti tranne che a Fiorillo i termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
2. Contro detta ordinanza Luigi Fiorillo ha proposto ricorso straordinario in Cassazione affidandolo a te motivi. Le controparti sono rimaste intimate.
3. Con successiva ordinanza, in data 15 febbraio 2021 il Tribunale di Bari, a fronte dell'istanza di sospensione del giudizio proposta da Fiorillo in attesa della definizione del ricorso straordinario per Cassazione, ha revocata l’ordinanza impugnata ed ha concesso un nuovo termine ex art. 190 c.p.c. a tutte le parti del processo, compreso l’odierno ricorrente.
4. Nella memoria depositata il 25.11.2024 il ricorrente, preso atto dell’intervenuta revoca del provvedimento impugnato, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, ma ha chiesto alla Corte di prendere atto della fondatezza dei motivi che hanno costretto il comparente al deposito del ricorso straordinario per Cassazione e dello scorretto contegno processuale dei terzi chiamati che, «nonostante l'abnormità del provvedimento impugnato», intendevano avvalersene come risultava dagli scritti conclusionali frattanto depositati, e ciò ai fini della decisione sulle spese di lite e sulla duplicazione del contributo unificato in ipotesi di soccombenza, visto che nella specie «a buon ragione si è trovato costretto a ricorrere per Cassazione».
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Il ricorrente si duole della nullità dell’ordinanza impugnata in quanto ritenuta emessa: (a) in violazione del litisconsorzio processuale necessario determinatosi con la chiamata dei terzi in causa (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 102 c.p.c.); (b) del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato non trovando più le domande svolte dal convenuto Fiorillo nei confronti dei terzi chiamati l'ambito processuale nel quale possono essere decise (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt.99 e 112 c.p.c.); (c) del diritto di difesa del ricorrente (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 24 Cost. 101 c.p.c. e 190 c.p.c.).
Quanto all’ammissibilità del mezzo di gravame proposto reputa che il provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza, non producesse effetto solo sul piano processuale, ma assumesse carattere decisivo e definitivo, determinando un pregiudizio irreparabile ai diritti del ricorrente e alla validità del processo e non potendo essere altrimenti impugnato se non ex articolo 111 comma 7 cost e 360 c.p.c.
2. Il collegio osserva che la rinuncia al ricorso intervenuta a seguito della revoca del provvedimento impugnato, determina l’estinzione del procedimento senza necessità di accettazione essendo le parti resistenti rimaste intimate, e che, per tale ragione non deve essere vagliata l’ammissibilità e la fondatezza del ricorso agli effetti della soccombenza virtuale in funzione della decisione sulle spese di lite, e neppure della decisione sul raddoppio del contributo unificato, che invero non è previsto in tal caso. Invero come stabilito da questa Corte «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica» (Cass. n. 34025/2023; nello stesso senso Cass. n. 1343/2019) 4.
Perciò deve dichiararsi l’estinzione del giudizio e darsi atto che nessun provvedimento è necessario per la regolazione delle spese di lite in assenza di controparti costituite.
P.Q.M.
La Corte, visto l’art. 391 c.p.c. dichiara e