Cassation appeal dismissed due to joint withdrawal by both parties under civil procedure code articles 390 and 391.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct following a joint withdrawal by the appellant and the respondents. The appellant, representing the failed company Immpart SRL, had previously lost the appeal against the Agency of Domain and the Municipality of Venice. Both parties subsequently signed an act renouncing the appeal, leading the court to extinguish the proceedings and compensate legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 cod. proc. civ.: When both parties jointly declare the withdrawal of an appeal, the court must declare the judgment extinct and order compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
GI Consigliere ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6235/2021 R.G. proposto da : FALLIMENTO IMMPART SRL, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Roberto Colagrande che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Alessandro Veronese e Alessio Vianello - ricorrente - contro AGENZIA DEL DEMANIO, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato RG 6235/21Fall.to Immpart-Ag.Demanio Est. Cons. Marulli - controricorrenti - nonchécontro COMUNE VENEZIA, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Stefano Gattamelata che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Nicoletta Ongaro, Giuseppe Venezian e Antonio Iannotta -controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di VENEZIA n. 1950/2020 depositata il 28/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/12/2024dal Cons. Dott. Marco Marulli.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevato che con l'epigrafata sentenza la Corte di appello di Venezia, pronunciando sul contenzioso in sede di gravame tra Immparts.r.l., cui nelle more sarebbe succeduto il Fall.to Immpart s.r.l., appellante principale, ed il Comune di Venezia, appellato, e l'Agenzia del Demanio, il Ministero Economia Finanze e il Ministero delle Infrastrutture, appellati ed appellanti incidentale, ha respinto l'appello principale ed accolto l'appello incidentale, adottando ogni conseguente statuizione.
2. Preso atto che la predetta sentenza è stata fatta oggetto di ricorso a questa Corte da parte della soccombente e che nel giudizio così incardinato hanno resistito gli intimati con controricorso.
3. Considerato che con atto depositato in cancelleria il 31.10.2024 ed accettato il 4.11.2024 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a mente dell'art. 390 cod. proc. civ. e che le controparti, RG 6235/21Fall.to Immpart-Ag.Demanio Est. Cons. Marulli sottoscrivendo digitalmente il medesimo atto, hanno dichiarato di aderire alla rinuncia.
4. Ritenuto, pertanto, che occorra dichiarare l'estinzione del giudizio a mente dell'art. 391 cod. proc. civ. e che le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione per intervenuta rinuncia e compensa le spese. Cosìdeciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno18.12.2024. Il Presidente Dott.Enrico Scoditti