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Ordinanza — n. 34856/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against bankruptcy court ruling that mortgage loan was void due to exceeding 80% financing limit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34856/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Intrum Italy on behalf of Penelope SPV against a bankruptcy court decree. The lower court had declared a mortgage loan null because the financed amount exceeded 80% of the mortgaged property's value. The Supreme Court ruled that this regulatory limit is merely specific and does not invalidate the contract, thus overturning the bankruptcy court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 38 comma 2 T.U.B.; Art. 1418 c.c.: The violation of the 80% financing limit under prudential supervision regulations does not render a mortgage loan contract null, as it is not an essential element of the agreement.

Parole chiave

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mortgage loan validity financing limit regulation bankruptcy opposition nullity of contract prudential supervision T.U.B. compliance Cassation appeal attestato di carenza beni

Disposizioni normative citate

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Art. 38 comma 2 T.U.B.
In base all’indirizzo impresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il limite di finanziabilità previsto dall’ art. 38, comma 2, T.U.B., non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma Ric.
Art. 1418 c.c.
Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. nonché degli artt.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
38 T.U.B.e 1 della deliberazione CICR del 22/4/1995, in relazione all’art. 360 n.
art. 1418 c.c
Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1418 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 33719 del 2022
Cass. n. 6907 del 2023
33719 del 2022; conf., Cass. n. 6907 del 2023; Cass.
Cass. n. 7949 del 2023
6907 del 2023; Cass. n. 7949 del 2023).
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8881-2022proposto da: INTRUM ITALYS.P.A., quale mandataria di PENELOPE SPV S.R.L, rappresentata e difes a da gli Avvocat i STEFANO MENGHINI e CHRISTIAN LOPIZZO per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO COMMERPLAST S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ., rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCO SCALAper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 1286/2022 delTRIBUNALE DI CATANIA, depositatoil 17/2/2022; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 10/12/2024.

FATTI DI CAUSA 1.1. La Penelope SPV s.r.l., in qualità di cessionaria in blocco dei crediti di Intesa San Paolo s.p.a., ha proposto opposizioneallo stato passivo del Fallimento Commerplast s.r.l. in liquidazione, chiedendo di esservi ammessa, tra l’altro,per la Ric. 2022n. 888 1 - Sez. 1 - CC del 1 0 dice mbre 20 2 4 somma di €. 295.777,10, in collocazione ipotecaria, ed €. 7.218,53, in chirografo, in ragione del mutuo fondiario stipulato con contratto del 15/10/2010. 1.2. Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha respinto l’opposizione. 1.1.

Il t ribunale, per quanto ancora rileva, ha , in sostanza, ritenuto che la somma finanziata (pari ad €. 470.000,00) superava il limite dell’80% del valore dei beni ipotecati (€. 343.350,00)e che , di conseguenza, il contratto di mutuo fondiario era nullo. 1.2. La Intrum Italy s.p.a., quale mandataria di Penelope SPV s.r.l., con ricorso notificato il 21/3/2022, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione del decreto. 1.3. Il Fallimento ha resistito con controricorso. 1.4. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 1418 c.c. nonché degli artt. 38 T.U.B.e 1 della deliberazione CICR del 22/4/1995, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il contratto di mutuo fondiario del 15/10/2010 era nullo in ragione del superamento del limite di finanziabilità, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, il superamento di tale limite, in mancanza di norme inderogabili, non comporta la nullità del contratto. 2.2.

Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. 2.3. In base all’indirizzo impresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il limite di finanziabilità previsto dall’ art. 38, comma 2, T.U.B., non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma Ric. 2022n. 888 1 - Sez. 1 - CC del 1 0 dice mbre 20 2 4 determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d.

“vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere (Cass. SU n. 33719 del 2022; conf., Cass. n. 6907 del 2023; Cass. n. 7949 del 2023).

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio al tribunale di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato con rinvio al tribunale di Catania che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così