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Ordinanza — n. 34855/2024 — snciv Generato dall'IA

Bank's appeal dismissed; bank must prove full account history in bankruptcy, not just contract.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34855/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the bank's appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly required proof of the entire account history. The bank argued it had submitted all statements, but the court found the missing documents constituted a factual error, not a legal one. Consequently, the bank must seek revocation under Article 395 of the Code of Civil Procedure rather than a cassation appeal.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.; Art. 115 c.p.c.; Art. 360 n. 3, 4 c.p.c.; Art. 395 n. 4 c.p.c.: A claim that a judge failed to consider documents actually produced in the case files constitutes a factual error subject to revocation, not a ground for cassation appeal.

Parole chiave

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bankruptcy opposition account statement evidence factual error revocation cassation inadmissibility bankruptcy proceedings fideiussione bancaria fideiussione al regresso danno ai creditori

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 2, n. 4, l.fall.
Art. 115 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
4, l.fall., e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
3c.p.c., nonché la nullità del procedimento per anomalia costituzionale, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunaleha ritenuto che la banca Ric.
Art. 395 n. 4 c.p.c.
L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 n.
d.P.R. n. 115/2002
13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.
l. n. 228/2012
1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 1562 del 2021
Cass. n. 19174 del 2016
Cass. n. 19174 del 2016; Cass.
Cass. n. 11196 del 2007
19174 del 2016; Cass. n. 11196 del 2007).
Cass. n. 11453 del 2011
Cass. n. 15043 del 2018
4 c.p.c., ove nericorrano le condizioni (Cass. n. 15043 del 2018).
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Testo completo

la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15125-2022proposto da: BCC NPLS 2019 S.R.L., in persona della mandataria doValue s.p.a. in forza di procura in data 23/12/2019, rappresentata e difesa da ll’Avvocato ROBERTO MALIZIA per procura i n calce a l ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO AZETA IMMOBILIARE S.R.L. e BCC UMBRIA CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA; -intimati - avverso il DECRETO delTRIBUNALE DI ROMA de l 5 / 5 / 20 2 2 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 10/12/2024.

FATTI DI CAUSA 1.1. La Bcc Umbria Credito Cooperativo società cooperativa ha proposto opposizione allo stato passivo del Fallimento Azeta Immobiliare s.r.l. insistendo per l’ammissione del credito di €. 400.856,46 a titolo di saldo passivo del conto corrente intestato alla Eurolegno Mobili Componenti Accessori da Ric. 2022n. 15125 - Sez. 1 - CC del 1 0 dice mbre 20 2 4 Bagno s.r.l. e garantito da fideiussione prestata dalla società fallita. 1.2. Nel corso del giudizio è intervenuta la Bcc NPLS 2019 s.r.l., in qualità di cessionaria del credito della Bcc Umbria Credito Cooperativo società cooperativa, facendo proprie le richieste dell’opponente. 1.3.

Il tribunale, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione. 1.4. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato il principio per il quale la banca che faccia valere in giudizio il credito derivante da un rapporto di conto corrente deve provare l’andamento dello stesso per l’intera durata del suo svolgimento, dall’inizio del rapporto e senza interruzione, ha rilevato che la banca opponente aveva prodotto esclusivamente la documentazione contrattuale sulla quale ha fondato la propria pretesa, e cioè il contratto di apertura di conto e la fideiussione prestata dalla società fallita, ma non la serie completa degli estratti conto contenenti l’elenco dei movimenti, dall’inizio alla chiusura del rapporto, dai quali potersi desumere il complessivo andamento dello stesso. 1.5.

La Bcc NPLS 2019 s.r.l., con ricorso notificato l’1/6/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. 1.6. Il Fallimento è rimasto intimato, al pari della Bcc Umbria Credito Cooperativo società cooperativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con l ’ unico motivo l a ricorrente , lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 99, comma 2°, n. 4, l.fall., e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., nonché la nullità del procedimento per anomalia costituzionale, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il tribunaleha ritenuto che la banca Ric. 2022n. 15125 - Sez. 1 - CC del 1 0 dice mbre 20 2 4 opponente non aveva prodotto in giudizio la serie completa degli estratti conto contenenti l’elenco dei relativi movimenti dall’inizio del rapporto fino alla sua chiusura, senza, tuttavia, considerare che la banca istante aveva, in realtà, prodotto in giudizio la serie completa degli estratti conto del conto corrente, a partire dalla prima operazione compiuta dalla società correntista (29/7/2003) fino al 30/9/2015, e che le informazioni probatorie poste a fondamento della decisione assunta sono state traviste dal tribunale in quanto contraddette dagli atti del processo. 2.2.

Il motivo è inammissibile. L’affermazione contenuta nella pronuncia impugnata circa l’inesistenza, nei fascicoli processuali (d’ufficio o di parte), di documenti che, invece, a dire della parte che l’impugna, risultino esservi stati incontestabilmente inseriti, come gli estratti del conto corrente per l’intera durata del rapporto, concreta non un errore di giudizio bensì un (asserito) errore di fatto suscettibile di costituire motivo di revocazione a norma dell’art. 395 n. 4 c.p.c., e non di ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 1562 del 2021;

Cass. n. 19174 del 2016; Cass. n. 11196 del 2007). 2.3. L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. costituisce, infatti, l’ errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa ed è, dunque, configurabile nel caso (come quello di specie) in cui il giudice supponga inesistente un documento (che si assume essere stato) ritualmente prodotto ed effettivamente esistente (Cass.n. 11453 del 2011). 2.4. Ne consegue che, se la parte assume che il giudice abbia errato nel ritenere non prodotto in giudizio il documento decisivo, può far valere tale preteso errore soltanto in sede di Ric. 2022n. 15125 - Sez. 1 - CC del 1 0 dice mbre 20 2 4 revocazione, ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., ove nericorrano le condizioni (Cass. n. 15043 del 2018).

3. Il ricorso è, dunque, inammissibile.

4. Nulla per le spese del giudizio , in difetto di attività difensiva delle parti intimate.

5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art