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Ordinanza — n. 34826/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes lower court order for detention extension due to failure to address all arguments presented by the migrant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34826/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's order denying a request to review a detention extension, ruling the decision null and void. The migrant argued the lower court failed to address his claim that the administration did not prove the necessity for deportation, while only examining procedural timeliness. The court held that the lower court's omission to rule on this substantive argument violated the principle of necessary correspondence between the request and the decision, rendering the entire order invalid.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: A judicial decision is null if it fails to address all arguments presented by the parties, violating the principle of necessary correspondence between the request and the ruling.

Parole chiave

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principle of necessary correspondence nullity of judicial decision detention extension review procedural omission cassation without remittal proroga della carcerazione espulsione protezione internazionale assenza prolungata all'estero

Disposizioni normative citate

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Art. 112 c.p.c.
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.
Art. 360 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
Art. 382 c.p.c.
Ne consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi presentati, su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod.
Art. 82 D.P.R. n. 115/2002
Art. 83 D.P.R. n. 115/2002
Art. 133 D.P.R. n. 115/2002
art. 112 cod. proc. civ
civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 11028/2009
Cass. 23007/2010
11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 18583/2012
133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass.
Cass. 22882/2018
18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass.
Cass. 30876/2018
22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass.
Cass. 19299/2021
30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 24413/2021
19299/2021, nonché Cass., Sez. U., 24413/2021).
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Testo completo

el decreto di proroga del trattenimento Ud.13/11/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18499/2023 R.G. proposto da : ELAQARI HOSSAM, rappresentato e difeso d a ll’ A vvocato Loredana Rago (RGALDN71L52A662A) giusta procura speciale in calce al ricorso -ricorrente – contro MINISTERO DELL'INTERNOe QUESTURA DI POTENZA - intimati - avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Melfi in R.G. n. 912/2023 depositata il 31/8/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA 1. Il Questore della Provincia di Prato, in data 16 giugno 2023, emetteva un decreto di trattenimento nei confronti di Elaqari Hossam, cittadino del Marocco, che veniva convalidato dal Giudice di pace di Melfi il 21 giugno 2023. Il migrante, in data 11 luglio 2023, avanzava domanda di protezione internazionale, a seguito della cui presentazione, il successivo 13 luglio 2023, veniva celebrata udienza di convalida del trattenimento disposto exart. 6 d. lgs. 142/2015. La commissione territoriale di Salerno rigettava la domanda di protezione con provvedimento del 19 luglio 2023, avverso il quale il migrante non presentava ricorso entro il termine prescritto.

Il Giudice di pace di Melfi, all’esito dell’udienza svoltasi in data 11 agosto 2023, disponeva la proroga dell’originariotrattenimento. Il medesimo magistrato, con provvedimento del 31 agosto 2023, rigettava la richiesta di riesame del provvedimento di proroga, ritenendo che la relativa richiesta fosse stata presentata tempestivamente. Osservava, inoltre, che il termine di trenta giorni si riferiva alla richiesta di proroga, mentre a nulla rilevava che l’udienza si fosse tenuta e conclusa oltre tale termine, in quanto per quest’ultima occorreva avere riguardo unicamente al termine di quarantotto ore dalla data di richiesta inviata dalla Questura all’ufficio del Giudice di pace.

2. Elaqari Hossam ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando tre motivi di doglianza. Gli intimati Ministero dell’Interno e la Questura di Potenzanon hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., perché il Giudice di pace ha reso una motivazione apparente e non intelligibile in ordine alla tempestività con cui era stata richiesta e disposta la proroga. 3.2Il secondo motivo deduce, a mente dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 Costituzione e dell’art. 13, comma 5-bis, d. lgs. 286/1998, perché, sebbene la richiesta di fissazione dell’udienza di proroga del trattenimento fosse stata inoltrata precedentemente alla scadenza del termine di trattenimento, l’udienza per esaminare tale richiesta era stata celebrata soltanto una volta che il termine era scaduto. 3.3 Il terzo motivo prospetta, exart. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., perché il giudice di merito non ha preso in considerazione in alcun modo gli ultimi due motivi illustrati all’interno della richiesta di riesame,con i quali era stata lamentata la mancata verifica, in sede di decisione sulla richiesta di proroga, della sussistenza di elementi che consentissero di ritenere probabile l’identificazione dello straniero ovvero del fatto che il mantenimento del trattenimento fosse necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio.

4. L'esame del terzo mezzo deve avvenire in via preliminare rispetto a quello degli altri, in applicazione del principio della ragione più liquida, in quanto il suo accoglimento comporta l'accoglimento del ricorso con assorbimento delle altre censuree impone di cassare senza rinvio il provvedimento impugnato. Il motivo è fondato. L’odierno ricorrente aveva sollecitato – come questa Corte può direttamente accertare, quale giudice del fatto processuale, essendo stato dedotto un error in procedendo– il riesame del provvedimento di proroga anche in ragione del fatto che la P.A. non aveva assolto l’onere probatorio che su di lei incombeva in ordine al ricorrere dei presupposti per adottare il provvedimento richiesto.

Su questa parte della domanda di riesame in giudice di pace non si è espresso in alcun modo, limitandosi a verificare la tempestività della richiesta di proroga presentata e della data di celebrazione dell’udienza. La mancanza di alcuna statuizione, esplicita o implicita, a proposito dell’ulteriore argomento dedotto a conforto della richiesta di riesame integra la violazione del principio di necessaria corrispondenza fra “tutta la domanda” presentata e il contenuto del provvedimento pronunciato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., e determina, di conseguenza, la nullità del provvedimento impugnato.

5. Ne consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi presentati, su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di rigetto della richiesta di riesame, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito in quanto il termine del trattenimento è ormai scaduto e dunque la richiesta di riesame del provvedimento di proroga non è più esaminabile. 6.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass., Sez. U., 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.

P.Q.M.

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