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Ordinanza — n. 34824/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court quashes detention extension order due to lack of reasoning on defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34824/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a detention extension order because the lower judge failed to address the defendant's specific legal arguments regarding identity verification and non-refoulement risks. Although the extension was initially granted based on lack of documents and flight risk, the appellate court found the decision void for absolute lack of reasoning on the submitted defenses. Consequently, the extension was annulled without remittal, as the detention period had already expired.

Regesto Legislator

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Art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998; Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.: A judicial decision must provide minimum reasoning capable of making the grounds for rejecting specific defense exceptions perceptible; failure to address such exceptions constitutes a violation of law.

Parole chiave

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detention extension lack of reasoning non-refoulement identity verification Cassazione d.lgs. 286/1998 procedural nullity proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
Il Giudice di pace di Roma, all’udienza del 23 febbraio 2023, disponeva la proroga richiesta, in presenza dei presupposti di cui all’art. 14 d.
Art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento per violazione dell’art.
Art. 135 cod. proc. civ.
civ., la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 135 cod. proc. civ. e dell’art.
Art. 111 Cost.
e dell’art. 111 Cost., anche alla luce dell’art.
Art. 15, par. 2 e 3, dir. 2008/115/CE
111 Cost., anche alla luce dell’art. 15, par. 2 e 3, dir. 2008/115/CE, perdifetto assoluto di motivazione sulle eccezioni difensive formulate in giudizio: la difesa aveva depositato una nota difensiva con cui aveva eccepito:
Art. 3, comma 7, D.M. 19.5.2022
Il difensore, inoltre, aveva eccepito in udienza la violazione dell’art. 3, comma 7, D.M. 19.5.2022, che imponeva la valutazione della compatibilità delle condizioni sanitarie dello straniero con il trattenimento.
Art. 382, comma 2, cod. proc. civ.
Ne consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi presentati, su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di proroga impugnato, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod.
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Corte di giustizia, grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21
Cass., Sez. U., 8053/2014
Una simile anomalia argomentativa, che non consente di far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 8053/2014, Cass.22232/2016, Cass.
Cass.22232/2016
U., 8053/2014, Cass.22232/2016, Cass.
Cass. 13977/2019
Cass. 11028/2009
Cass. 23007/2010
11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 18583/2012
133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass.
Cass. 22882/2018
18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass.
Cass. 30876/2018
22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass.
Cass. 19299/2021
30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass., Sez.
Cass., Sez. U., 24413/2021
19299/2021, nonché Cass., Sez. U., 24413/2021).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18489/2023 R.G. proposto da : MUZZAFAR HSSAIN, rappresentato e difeso dall’Avvocato Jacopo Di Giovanni (DGVJCP75T21H501G) giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente – contro MINISTERO dell’INTERNO -intimato – avverso il decreto del Giudice di pace di Roma in R.G. n.8543/2023 depositatoil 23/2/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024dal Consigliere Alberto Pazzi. FATTI DI CAUSA 1. Il Questore della Provincia di Viterbo, in data 28 gennaio 2023, emetteva un decreto di trattenimento nei confronti di Muzzafar Hssain, cittadino del Pakistan, convalidato dal Giudice di pace di Roma.

La Questura di Roma, in data 22 febbraio 2023, chiedeva la proroga del trattenimento. Il Giudice di pace di Roma, all’udienza del 23 febbraio 2023, disponeva la proroga richiesta, in presenza dei presupposti di cui all’art. 14 d. lgs. 286/1998, rilevando che lo straniero era privo di documenti identificativi, non aveva una dimora stabile né capacità reddituali e sussisteva un rischio di fuga.

2. Muzzafar Hssain ha proposto ricorso per la cassazione di questo decreto prospettando quattro motivi di doglianza. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del provvedimento per violazione dell’art. 135 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., anche alla luce dell’art. 15, par. 2 e 3, dir. 2008/115/CE, perdifetto assoluto di motivazione sulle eccezioni difensive formulate in giudizio: la difesa aveva depositato una nota difensiva con cui aveva eccepito:

i) la violazione dell’art. 14, comma 5, sesto periodo, d.lgs. 286/1998, in ragione della pregressa detenzione dello straniero per un periodo superiore a novanta giorni; ii) la violazione dell’art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998, stante l’assenza di gravi difficoltà concernenti l’accertamento dell’identità e della nazionalità ovvero l’acquisizione di documenti per il viaggio; iii) la violazione del principio di non refoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951, dagli artt. 3 CEDU, 10 e 32 Cost., 13, comma 2, e 19, commi 1 e 1.1, d. lgs. 286/1998 e 5, § 1, lett. c), direttiva 2008/115/CE, in ragione del concreto rischio, in caso di rimpatrio, di essere sottoposto ad atti persecutori; iv) la violazione degli artt. 127, comma 2, 127-bis e 127-ter cod. proc. civ., stante l’omessa celebrazione in presenza dell’udienza di proroga del trattenimento;

v) la violazione dell’art. 14, comma 5, d. lgs. 286/1998 per difetto di sottoscrizione del Questore di Roma o di delega ai fini della richiesta di proroga del trattenimento. Il difensore, inoltre, aveva eccepito in udienza la violazione dell’art. 3, comma 7, D.M. 19.5.2022, che imponeva la valutazione della compatibilità delle condizioni sanitarie dello straniero con il trattenimento. Queste eccezioni sono state del tutto ignorate dal Giudice di pace di Roma, il quale non ha reso alcuna motivazione a tal proposito all’interno del decreto impugnato.

4. Il motivo è fondato. 4.1 Il trattenimento dello straniero che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione è misura di privazione della libertà personale, che richiede la sussistenza delle condizioni giustificative previste dalla legge, secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata; sicché, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., non soltanto l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale, ma anche il controllo giurisdizionale si deve estendere al vaglio di specificità dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché della congruenza di essi rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (v.

Cass.18227/2022, Cass. 6064/2019 e Cass. 18748/2015). Peraltro, la delicatezza del vaglio giurisdizionale, in ragione del rango del diritto inciso, emerge anche dalla giurisprudenza unionale, la quale ha chiarito che l’art. 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’art. 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’art. 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli artt. 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un'autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento, assimilabile a detenzione, di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d'ufficio, sulla base degli elementi del fascicolo portato alla sua conoscenza, come integrati o chiariti nel corso del contraddittorio espletato dinanzi ad essa, l'eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità, sebbene non dedotto dall'interessato (Corte di giustizia, grande sezione, 8 novembre 2022, cause C-704/20 e C-39/21). 4.2 Nel caso in esame, la proroga è stata disposta con provvedimento del tutto immotivato sotto il profilo delle eccezioni sollevate dalla difesa, posto che il giudice di pace, pur avendo dato atto che il difensore si riportava al contenuto della memoria depositata e contestava anche la violazione dell’art. 3, comma 7, D.M. 19.5.2022, ha provveduto sulla richiesta della Questura senza vagliare in alcun modo le questioni giuridiche sottoposte al suo esame attraverso le eccezioni sollevate dalla difesa.

Una simile anomalia argomentativa, che non consente di far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 8053/2014, Cass.22232/2016, Cass. 13977/2019), comporta una violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza di una motivazione, nel suo contenuto minimo e indispensabile, capace di renderepercepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda rispetto al rigetto delle eccezioni sollevate. Rimane perciò viziata, per difetto di motivazione, la valutazione compiuta dal giudice di merito a proposito del ricorrere delle condizioni giustificative previste dall’art. 14, comma 5, T.U.I. per procedere alla proroga del trattenimento.

Il primo motivo di ricorso avverso il provvedimento di proroga, dunque, deve essere accolto.

5. Ne consegue l’assorbimento degli ulteriori motivi presentati, su cui è oramai superfluo provvedere, e la cassazione senza rinvio del decreto di proroga impugnato, ai sensi dell’art. 382, comma 2, cod. proc. civ., dato che il processo non può essere proseguito in quanto il termine del trattenimento è ormai scaduto e dunque non è più prorogabile.

6. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, Cass. 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, Cass. 22882/2018, Cass. 30876/2018, Cass. 19299/2021, nonché Cass., Sez. U., 24413/2021). Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso il provvedimento qui impugnato.

P.Q.M.

La Corte accogl