Cassation court remands case to lower court pending Supreme Court resolution on 'mutuo solutorio' validity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal and ordered a remand to the lower tribunal pending a decision from the Supreme Court's Section of Unification. The lower courts rejected the bank's claim for privileged mortgage registration, deeming the transaction a mere accounting entry rather than a valid loan. The court noted that while the transaction is not void, its classification as a 'mutuo solutorio' requires final clarification by the Section of Unification before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374, comma 2, c.p.c.; The classification of a 'mutuo solutorio' as a mere accounting entry versus a valid loan requires final resolution by the Section of Unification to settle conflicting jurisprudence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3085/2022 R.G. proposto da B2 Kapital Investment S.r.l. , rappresenta ta dalla procuratrice B2 Kapital S.r.l., con l’avv. Alessandra Neri -ricorrente - contro -controricorrente - avverso il decreto n. rep. 2 /20 22 de l Tribunale di Biella , depositatoil 2 1 . 1 2 . 20 2 1 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.12.2024dal Consigliere Andrea Zuliani; rilevato che B2 Kapital Investment S.r.l., tramite la mandataria B2 Kapital S.r.l., chiese l’ammissione al passivo del f allimento Pettinatura Italiana S. p .
A. in liquidazione del credito pari a € 370.670,12, in via privilegiata ipotecariafondiaria; il giudice delegato rigettò la domanda, sul ritenuto presupposto che l’operazione posta in essere, invece di essere un reale contratto di mutuo, fosse consistita in una mera ridefinizione dei termini di un mutuopreesistente; l’opposizione di B2 Kapital Investment S.r.l. contro il decreto del giudice delegato venne rigettata dal Tribunale di Biella, condividendo la tesi della nullità del c.d. mutuo solutorio (ovverosia del mutuo erogato per essere destinatoa ripianare le preesistenti passività del cliente della banca)e ritenendo che non fosse stata altrimenti fornita prova dell’esistenza e dell’effettivo ammontare del credito; contro il decreto del TribunaleB2 Kapital Investment S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattromotivi ; il fallimento Pettinatura Italiana S. p .
A. in liquidazione ha depositato controricorso; il P rocuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte per chiedere il rinvio della trattazione del ricorso; il Fallimento ha depositato una memoria; considerato che la decisione impugnata ha aderito espressamente e motivatamente all’indirizzo espresso da questa Corte di Cassazione con la sentenza n. 1517/2021, nella quale è stato affermato che l’utilizzo di somme da parte di una banca per ripianare la pregressa esposizione debitoria del correntista, con contestuale costituzione in favore della banca di una garanzia reale, costituisce un’operazione meramente contabile in dare ed avere sul conto corrente, non inquadrabile nel mutuo ipotecario;successivamente questa stessa Corte, con sentenza n. 23149/2022ha invece affermato che il c.d. mutuo solutorio non è nullo – in quanto non contrario né alla legge, né all ’ ordine pubblico –e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente, poiché l’accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la datio reigiuridica propria del mutuo; il conflittogiurisprudenziale è stato sottoposto alle Sezioni Unite (art. 374, comma 2, c.p.c.), a seguito dell’ordinanza interlocutoria n. 18903/2024;
èdunque necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite;
P.Q.M.
dispone il rinvio a nuovo ruo