Court allows tax credit admission to bankruptcy estate with general privilege despite contractual link to municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation overturned a lower court decision that admitted a tax credit to a bankruptcy estate only with general privilege. The municipality argued that because the credit arose from a contract with the bankrupt collection agency, it lacked the public nature required for tax privileges. The court rejected this, ruling that the public fiscal purpose of the debt persists regardless of the contractual relationship, thereby granting the credit a general privilege under Article 2752 of the Civil Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2752 c.c.; The tax credit collected by a private collection agent retains its public fiscal nature and qualifies for a general privilege in bankruptcy proceedings, even when the creditor acts through a contractual relationship with the agent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 18250-2017proposto da: COMUNE DI ANAGNI, rappresentat o e dife s o da ll ’ Avvocat o FRANCESCO CASTIELLOper procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro FALLIMENTO G OSAF S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCIO RUSSO per procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO N. 102 /2017 del TRIBUNALE DI BENEVENTO, depositato il 30/6/2017; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell ’ adunanza in camera di consiglio del 29/11/2024; FATTI DI CAUSA 1.1.
Il Tribunale, con il decreto in epigrafe, ha ammesso il Comune di Anagni al passivo del Fallimento della Gosafs.p.a., in collocazione chirografaria, per la sommadi €. 1.536.406,33, oltre interessi legali fino alla sentenza dichiarativa, depositata l’11/12/2015.Ric. 2017n.18250 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 1.2. Il Tribunale, in particolare, dopo aver rilevato che:- il credito azionato, secondo la prospettazione dell’istante, trova il suo titolo nella “regolamentazione contrattuale della concessione del servizio di riscossione, affidato, con atto del 1° dicembre 2011, dal Comune di Anagni alla società” poi fallita Gosaf s.p.a.; - tale contratto prevedeva, tra l ’ altro, che il concessionario, ai fini del corretto espletamento del servizio affidato, avrebbe dovuto aprire tre conti correnti, sui quali depositare le somme riscosse, rispettivamente, a titolo di ICI, TARSU e sanzioni amministrative; - la Gosaf, in data 12/11/2014, aveva comunicato al Comune che, alla scadenza del terzo trimestre del 2014, l’ente aveva maturato nei suoi confronti, quale residuo non versato rispetto all’importo riscosso, un credito pari alla somma complessiva di €. 1.536.406,33; ha, in sostanza, ritenuto, per un verso, che il Comune istante doveva essere ammesso al passivo per la somma di €. 1.536.406,33, oltre interessi legali fino alla sentenza dichiarativa del fallimento, e, per altro verso, che il credito tributario dallo stesso azionato doveva essere riconosciuto in collocazione meramente chirografaria sul rilievo che “il privilegio attiene al rapporto tributario, esistente tra il soggetto passivo e l’ente impositore” e che tale rapporto è “estraneo, anche se ad esso presupposto, a quello contrattuale che lega la Gosaf al Comune all’interno del quale è maturato il credito”. 1.3.
Il Comune di Anagni , con ricorso notifica to il 25/7/2017, ha chiesto, per unmotivo, la cassazione del decreto. 1.4. Il Fallimento ha resistito con controricorso. 1.5. Le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2017n.18250 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 2.1. Con l ’ unico motivo articolato , il ricorrente, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione dell ’ art. 27 52, comma 4°,c.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui il Tribunaleha ammesso al passivo il credit o vantat o dall o stesso ma in collocazione chirografaria sul rilevo che il privilegio invocato riguarda esclusivamente il rapporto tributario esistente tra il l’ente impositore e il soggetto passivo ma non quello contrattuale intercorrente tra l’ente impositore e la società concessionaria del servizio per la sua riscossione, omettendo, tuttavia, di considerare che: -il privilegio previsto dall’art. 2752 c.c. trova applicazione non solo nel rapporto tra l’ente impositore e ed il contribuente ma anche in quello intercorrente tra il Comune ed il concessionario; - in caso d ’ insolvenza del concessionario e di assoggettamento dello stesso alla procedura di fallimento, l’ente impositore ha, di conseguenza, il diritto di insinuare al passivo il proprio credito con il privilegi o previ sto dall’art. 2752 c.c., poiché lo stesso riguarda anche i tributi già incassati dai contribuenti, i quali non perdono i propri caratteri disperdendosi nell’attivo patrimoniale della società ma conservano la loro natura in quanto ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali. 2.2.
Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che: - l ’ esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l’affidamento del servizio ad un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione; - il rapporto che si instaura tra tale soggetto e l’ente impositore non è, dunque, un rapporto privatistico di mandato bensì concessorio, articolato sulle scansioni delle potestà di diritto pubblico, perché finalizzato a riscuotere i tributi con l’obbligo di riversarli all’ente impositore, detratto l’aggio convenuto; - in caso di fallimento del Ric. 2017n.18250 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 concessionario, pertanto, l ’ ente impositore ha il diritto d’insinuareal passivo il proprio credito con il privilegi o previsto dall’art. 2752 c.c. anche se tale pretesa ha per oggetto il versamento da parte del concessionario deitributi che lo stesso ha già incassato dai contribuenti, i quali , infatti, non perdono i caratteri propri dell’entrata fiscale disperdendosi nell’attivo patrimoniale della società, ma mantengono la loro natura in quanto ancorati alla finalità pubblicistica cui gli stessi sono funzionali (Cass. n. 3449 del 2016; conf.
Cass. n. 22420 del 2018). 2.3. Non pù essere, dunque, accolta “la tesi … secondo cui quanto riscosso dal concessionario delle imposte comunali si sarebbe disperso nell’attivo patrimoniale della societ̀ e, perciò, avrebbe perso quei caratteri propri dell’entrata fiscale, per divenire un provento privo di riferimento alla causa del suo pagamento”: al contrario, “quanto incassato resta ancorato alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, onde il credito ad essi corrispondenti, per quanto gì riscosso dai contribuenti, legittimante forma oggetto di ammissione al passivo in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2752 c.c.” (Cass. n. 3449 del 2016 in motiv.). 2.4.
La tesi per cui l’obbligazione tributaria nei confronti dell’ente si estingue già con l ’ adempimento del contribuente, anche se effettuato al concessionario per la riscossione quale soggetto autorizzato a ricevere il pagamento, con la conseguente estinzione (non solo del debito che grava sul contribuente ma) anche del privilegioche astrattamente assiste il credito, non è giuridicamente corretta. Questa Corte ha, invero, ritenuto che: - l ’ omesso riversamento ai C omuni delle somme riscosse dalla società concessionaria del servizio di riscossione delle entrate comunali, se implica certamente una Ric. 2017n.18250 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 responsabilità contrattuale della società concessionaria nei confronti del Comune stesso, non esclude che “ il mancato riversamento sia sempre relativo a un’entrata tributaria, la quale dunque non muta natura sol perché la sorte sia stata incamerata dalla concessionaria stessa anziché esser rifluita nelle casse dell’ente”; - a i fini del privilegio, infatti, “ il credito relativo ai tributi locali resta tale, anche rispetto alla concessionaria inadempiente all’obbligo di riversamento, perché non muta la causa per la quale il legislatore riconosce il privilegio medesimo”, “la quale … ne rappresenta la ragione giustificatrice su entrambi i piani, oggettivo e soggettivo”, tant’è che, come osservato, “l’esazione delle imposte pubbliche viene espletata attraverso l’affidamento del servizio a un ente privato in forza di un atto amministrativo avente natura di concessione” (Cass. n. 37017 del 2022, in motiv.); - i l rapporto tra ente impositore e concessionario della riscossione e l ’ obbligazione intercorrente tra quest’ultimo e il Comune concedente, pur non essendo certamente di natura tributaria (per difetto del presupposto impositivo e della correlata capacità contributiva), risente, dunque,della natura pubblicistica degli interessi ad essa sottesi, tanto da potersi qualificare un’obbligazione “pubblica”in quanto regolata da norme che deviano dal regime comune delle obbligazioni civili in ragione della tutela dell ’ interesse dell ’ente pubblico alla pronta e sicura esazione delle entrate; -sono stati, infatti, ritenuti non pignorabili presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi (così come presso le banche delegate alla riscossione dei tributi) “i corrispondenti crediti dell’ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato”, e ciò anche se, “per effetto del versamento, sia esaurito il rapporto fra l’ente e il contribuente”;Ric. 2017n.18250 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 -il privilegio, riconosciuto dalla legge per realizzare l’esigenza di reperire i mezzi necessari per consentire allo Stato e agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, costituisce, d’altra parte, una qualità intrinseca e oggettiva del credito tributariogarantito: - è, dunque, la stessa ratio del privilegio ad imporre che esso persista sino alla soddisfazione del credito cui accede, a prescinderedall’eventuale dissociazione tra il soggetto titolare del credito (l’ente impositore) e quello incaricato di procedere alla sua riscossione (il concessionario del servizio di riscossione), non potendo certo sostenersi che la natura del credito muti in base al sistema di riscossione praticato (e cioè direttamente tramite organi della P.A. oppure indirettamente tramite terzi); - il privilegio , dunque , sussist e non solo quando il concessionario del servizio di riscossione agisca, per conto dell’ente impositore, nel fallimento del contribuente ma anche quando sia lo stesso ente impositore ad agire in proprio, per la soddisfazione del medesimo credito, in seno all’eventuale procedura d’insolvenza del concessionario, sia pure alle condizioni che caratterizzano il loro rapporto interno; - la soggezione del concessionario della riscossione alla giurisdizione contabile, in ragione dell’attività svolta in funzione ausiliaria del Fisco, conferma, del resto, la persistente natura pubblica del credito anche nella fase in cui le somme riscosse sono detenute dal concessionario per conto dell’amministrazione finanziaria, stante la finalità di garantire allo Stato la piena e tempestiva disponibilità dei proventi tributari; -si tratta, infatti , di una fase che pertiene a pieno titolo a quella della riscossione, la quale, con riguardo alla fattispecie in esame, si conclude solo con il versamento delle somme in t esoreria da parte del concessionario a norma degli artt. 178 ss.
T.U.E.L. ; - i l fatto, poi, che il titolo pubblicistico dell’obbligazione tributaria non Ric. 2017n.18250 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 valga in sé a rendere “non fungibile” il denaro riscosso dal concessionario e versato sui propri conti correnti bancari o postali, né provochi automatici fenomeni di individuazione e/o separazione delle somme corrispondenti, se può escludere, in tesi, l’ammissibilità di un’azione di rivendica o restituzione di quelle somme da parte dell’ente impositore, ex art. 103 l.fall., in caso d’insolvenza del concessionario della riscossione, non esclude affatto, invece, l’ammissione al passivo del credito erariale con il privilegio generale ex art. 2752c.c.; - le somme incassate dal concessionario resta no, dunque, ancorat e alla finalità pubblicistica cui i tributi sono funzionali, con la conseguenza che il relativo credito, per quanto già riscosso presso i contribuenti, va comunque ammesso al passivo fallimentare del concessionario con il privilegio attribuitogli dalla legge, ai sensi dell’art. 2752 c.c., poiché i tributi incassati non perdono i caratteri propri dell’entrata fiscale, ma mantengono invece la loro natura e le finalità pubblicistiche cui sono funzionali (Cass. n. 7834 del 2022 , in motiv. , con i relativi riferimenti;
Cass. n. 23477 del 2020, in motiv.). 2.5. Il Tribunale, lì dove ha ritenuto che il credito tributario azionato dal Comune doveva essere riconosciuto in collocazione meramente chirografaria sul rilievo che “ il privilegio” dallo stesso invocato “attiene al rapporto tributario, esistente tra il soggetto passivo e l’ente impositore” e che tale rapporto è, come tale,“estraneo, anche se ad esso presupposto, a quello contrattuale che lega la Gosaf al Comune all’interno del quale è maturato il credito”, non si è, dunque, attenuto al principio espostoe si espone, come tale, alle censure svolte sul punto dal ricorrente.
3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto: e il decreto impugnato cassato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale Ric. 2017n.18250 - Sez. 1 - CC del 2 9 novembre 20 2 4 di Benevento che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio, per un nuovo esame, al Tribunale di B