Cassation court quashes bankruptcy court decree for lack of specific motivation on professional fees calculation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Lecce bankruptcy court's decree admitting a professional's privileged claim due to insufficient motivation regarding the fee calculation. The lower court admitted the claim as a lump sum without detailing the specific amounts or criteria for each individual legal service rendered. The court ruled this violated constitutional minimums for judicial motivation and prevented the correct calculation of interest periods for distinct services.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2751-bis n. 2 c.c.; Art. 98 L.F.: A bankruptcy court's decision admitting a professional's privileged claim must explicitly detail the quantification of fees for each specific service to ensure the distributive mechanism functions correctly and meets constitutional standards of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16723/2020 R.G. proposto da : RIZZI ANTONIETTA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZI ANTONIETTA (RZZNNT65B42A662H) -ricorrente- contro FALLIMENTO FARMACIA SANTA MARIA DELLE GRAZIE DEI DOTTORI LO PASSO FELICE E SORRENTI GIUSEPPINA SNC, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE ARNALDO DA BRESCIA, 9/10, presso lo studio dell’avvocato BARONI MARTA (BRNMRT67M44G388N) rappresentato e difeso dall'avvocato ERROI LUCA (RRELCU62H06E506V) -controricorrente- avverso il DECRETO d el TRIBUNALE di LECCE i n n . 12021/2015 depositatoi l 23/03/2020 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA L’avv. Antonietta Rizzi ha proposto domanda di ammissione, in via privilegiata, allostato passivo del fallimento “Farmacia delle Grazie dei dottori Lo Passo Felice e Sorrenti Giuseppina s.n.c. e dei soci dott. Giuseppina Sorrenti e dott. Felice Lo Passo”, del credito di € 224.453,68, oltre accessori di legge, richiesto per una serie di attività giudiziali e stragiudiziali svolte nell’interesse della società fallita. Il G.D. del Tribunale di Lecce, con decreto del 25.11.2015, ha ammesso la professionista per la minor somma di € 53.898,50 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 2 c.c., oltre accessori (così dettagliati:
Situazione generale € 6.448,00; Cotafarti € 2.160,00; Pizzulli € 608,00; Vim € 4.155; Glaxo € 608; Ruoppolo € 6.448,00); Montefarmaco € 608,00; Cofarma € 1.148,00; Rubino € 945,00; Fratti € 2.162,00; Safety € 608,00; Schiroli € 135,00; Artsana € 4.155,00; Glaxo 50; Sofarmamorra € 9.743,00; Mediocredito e 5.770; Geusa € 1.928,00; Chiappetta € 4.734,00, Ragusa Remo e 4.930,00; Grottoli e 1.995,00; Via Matteotti e 300,00; Ferramosca € 100) e per € 3.668,58 in via chirografaria per le spese anticipate. Con decreto depositato il 23.3.2020, il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell’opposizione ex art. 98 L.F. proposta da Antonietta Rizzi, ha ammesso l’opponente allo stato passivo della procedura in oggetto per il credito di € 71.527,00, oltre accessori di legge, nonché interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data della singole prestazioni per le quali si è ritenuta fondata la pretesa creditoria alla data della dichiarazione di fallimento e interessi legali dalla sentenza di fallimento sino al deposito del progetto di riparto.
Il giudice di primo grado ha, preliminarmente, dichiarato l’inopponibilità delle note specifiche, rispettivamente del 18.6.2015 e del 18.8.2015, prodotte dall’opponente a fondamento della propria domanda, in quanto prive di data certa ex art. 2704 c.c. (e la seconda comunque successiva alla dichiarazione di fallimento), nonché l’inopponibilità ex art. 67 L.F. degli accordi inseriti nelle procure ad litemrilasciate nel semestre precedente il deposito della sentenza di fallimento (contenziosi contro Chiappetta Francesco e Luigi, Geusa Maria Teresa, Ragusa Farmaceutici s.p.a, Grottoli Pierfrancesco), facendo conseguire la “determinazione degli onorari secondo il giudizio discrezionale del giudice nel rispetto dei minimi tariffari”.
Il Tribunale di Lecce ha quindi determinato il quantum debeatur per il compenso maturato dall’opponente nella misura sopra indicata “considerati gli accordi cristallizzati nelle procure ad litem ante periodo sospetto, l’inopponibilità delle scritture (del 2.9.2014 e 18.6.2015) perché prive di data certa e comunque l’inefficacia della seconda (del 18.6.2015) ex art. 67 comma 2° L.F., l’irrilevanza degli accordi cristallizzati nelle procure ad litem rilasciate nel periodo sospetto (e quindi ricadenti nel perimetro di operatività dell’art. 67 II L.F.) e considerata, altresì, la stessa attività svolta dall’opponente e soprattutto il momento storico in cui è stata svolta (di particolare crisi economica in cui versava la società fallita) in una con i risultati conseguiti)”.
Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Antonietta Rizzi, affidandolo a tre motivi. La curatela del Fallimento “Farmacia delle Grazie dei dottori Lo Passo Felice e Sorrenti Giuseppina s.n.c. e dei soci dott. Giuseppina Sorrenti e dott. Felice Lo Passo”, ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis. 1 c.p.c.. RAGIONI DELA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stato dedotto l’omesso esame di fatti decisivi che sono stati oggetto di discussione tra le parti, il cui esame avrebbe determinato una diversa decisione, a norma dell’art. 360 comma 1° n. 5 c.p.c.
Espone la ricorrente che il Tribunale ha genericamente e discrezionalmente liquidato il compenso, omettendo l’esame dei singoli accordi sullo stesso, intervenuti con l’assistita per le singole prestazioni indicate nell’atto di opposizione, in particolare, quelli relativi alle cause contro Mediocredito italiano, Sofarmarmorra s.p.a., Vim ss.r.l., Artsana s.p.a. e Fratti Scapati. La ricorrente lamenta che, essendo stato accettato dalla società fallita, in calce alle procure ad litem dei predetti giudizi, e, quindi, in atti aventi data certa, per effetto della notifica ed iscrizione a ruolo delle varie cause, che il legale avrebbe applicato le tariffe riferite ai parametri vigenti ai valori massimi o medi previsti (a seconda delle singole cause), il Tribunale avrebbe dovuto liquidare il compenso secondo i parametri concordati.
2. Con il secondo motivo è stata dedotta la falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.e motivazione apparente in relazione alla quantificazione del compenso determinato dal Tribunale. Espone la ricorrente che, nonostante avesse indicato in modo specifico, per ogni controversia e vicenda giuridica di cui si è occupata (che ha provveduto a ribadire nel ricorso per quattordici posizioni per attività stragiudiziale svolta e per cinque posizioni per attività giudiziale), il Tribunale ha liquidato in modo complessivo la somma di € 71.527,00.
La ricorrente lamenta che la determinazione complessiva non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal Tribunale per addivenire alla quantificazione del credito, viziandolo per omessa, apparente motivazione. Peraltro, tale liquidazione rende ineseguibile il decreto impugnato (nel quale era stato ammesso al passivo il credito per interessi ex d.lgs.n. 231/2002 dalla data delle singole operazioni a quella della dichiarazione di fallimento), in quanto, difettando la specificazione del compenso riferibile alle singole prestazioni, recanti ciascuna data diversa, ciò impedisce di individuare il termine di decorrenza degli interessi per ciascuna prestazione, non consentendo il calcolo corretto.
3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all’integrale compensazione delle spese di lite nonché la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c.e motivazione apparente.
4. Il secondo motivo, da esaminare per primo per una questione di priorità logica, è fondato. La ricorrente ha svolto, nell’interesse della società fallita , una serie di attività giudiziali e stragiudiziali che il G.D., come riportato analiticamente in narrativa, ha provveduto a liquidare individualmente, quantificando il credito per ciascuna prestazione svolta in relazione ad ogni singola vicenda giuridica di cui la professionista si è occupata nell’espletamento dei vari incarichi. Il Tribunale di Lecce ha, invece, provveduto alla liquidazione complessiva del compenso per l’opera svolta, non consentendo di individuare, con la necessaria chiarezza, la giustificazione del decisum, non essendo stati in alcun modo indicati gli importi liquidati per le singole prestazioni, le modalità e i criteri utilizzati per tale quantificazione, in che misura sono stati eventualmente valorizzati i risultati conseguiti e quelli non raggiunti.
Tale motivazione non soddisfa il parametro del “minimo costituzionale” secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053/2014 (vedi, sul punto, anche Cass. n. 5674/2021) ed è comunque perplessa proprio perché non si è esplicitata in una doverosa e dettagliata descrizione della portata delle singole prestazioni. Peraltro, posto che il Tribunale ha ammesso al passivo anche il credito per interessi ex d.lgs. n. 231/2002 , dalla data delle singole operazioni a quella della dichiarazione di fallimento, la finale scelta di quantificazione complessiva del credito e così la mancata specificazione del compenso riferibile alle singole prestazioni, recanti pacificamente ciascuna data diversa, impedisce di individuare il termine di decorrenza degli interessi appunto per ciascuna prestazione; si tratta dunque di determinazione giudiziale che non consente, in alcun modo e per come adottata , lo stesso funzionamento del meccanismo distributivo conseguente all’ammissione.
3. Il primo ed il terzo motivo sono assorbiti. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo di ricorso , dichiara il primo e d il terzo assorbiti, cassa il decreto impugnato e r