Court dismisses appeal against bankruptcy court's denial of syndicate member's fee due to alleged prior years' non-feasance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by a former syndicate member against the bankruptcy court's decision to deny his professional fee. The lower court ruled that while the fee for 2014 was not prescribed, the syndicate's failure to act against the company's debt collection inertia was a continuous omission extending into that year. Consequently, the court held that the lower court correctly applied the principle that such omissions can prejudice subsequent years, justifying the denial of the specific compensation requested.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2403 c.c.; Art. 1460 c.c.: The Court establishes that a syndicate member's right to compensation for a specific year is not barred by omissions in preceding years if those omissions constitute a continuous conduct affecting the financial situation of the company in the year for which compensation is claimed.
Parole chiave
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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28887/2022 R.G. proposto da: Urso Giuseppe, elettivamente domiciliato in Roma Viale della Piramide Cestia n. 63, presso lo studio dell’avvocato Mari Leonilda (MRALLD56S62C361H) rappresentato e difeso dall'avvocato Cassi Giampiero (CSSGPR52P22D612G), ricorrente- contro Fallimento della Società Toscana per il Cavallo da Sella srl in liquidazione, elettivamente domiciliato in Firenze via Gustavo Modena, presso lo studio dell’avvocato Pabis Ticci Nicola (PBSNCL74B16D612C) che lo rappresenta e difende, controricorrente- avverso il decreto di Tribunale Firenze inn. 1814/2022 depositato il 25/10/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1 Il Giudice Delegato del Fallimento Societa' Toscana per il Cavallo da Sella s.r.l. in liquidazione, con decreto che rese esecutivo lo stato passivo, escluse, in accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela, il credito per il complessivo importo di € 21.343,35, in collocazione privilegiata ex art. 2751 bis nr. 2 c.c. per la quota relativa al biennio, e il resto, in via chirografaria, insinuato da Urso Giuseppe, relativo al preteso compenso professionale per aver svolto, in favore della società fallita, attività di componente del collegio sindacale nel periodo compreso tra l’anno 2007 fino alla data di cessazione della carica sociale (24/3/2015). 2 Sulla impugnazione di Urso Giuseppe, che lamentava la mancata ammissione dell’importo di € 8.812,54 in via privilegiata e dell’importo di € 12.530,81 in via chirografaria il Tribunale di Firenze, con decreto, ex art 99 l. fall. del 25.10.2022, ha rigettato l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo. 2.1 Le articolate ragioni, in fatto ed in diritto, fondanti la decisione del Tribunale fiorentino, per quel che è ancora di interesse, alla luce della scelta processuale del ricorrente di prestare acquiescenza alla statuizione che ha riconosciuto la prescrizione di una parte del credito e di far di valere la parte di credito non prescritta relativa al compenso per l’attività di componente del collegio sindacale prestata dal ricorrente limitatamente all’ esercizio 2014, per un importo complessivo di Euro 4.406,27, possono così riassumersi:
i) quale criterio di imputazione di responsabilità dei sindaci andava applicato il principio secondo il quale ai sindaci delle società che non esercitano gli obblighi di controllo può essere eccepito l'inadempimento e negato il compenso ma solo per l'annualità nella quale è provato che essi non hanno correttamente eseguito la loro prestazione, mentre restano dovuti i compensi per le altre annualità pur restando ferma l’eventuale responsabilità per i danni cagionati a fronte degli eventuali inadempimenti riscontrati; ii) con riferimento all’osservanza dell’obbligo di vigilanza e controllo relativo all’esercizio 2014, rispetto al quale il diritto alla percezione del compenso non era prescritto, risultava provata la contestazione mossa ai sindaci dalla Curatela e riguardante la sostanziale inerzia degli stessi al cospetto dell’inottemperanza degli amministratori a procedere alla riscossione dell’ingente credito vantato dalla Società Toscana per il Cavallo da Sella verso il Centro Ippico Toscano, il cui fatto costitutivo era dato dal mancato pagamento da parte del conduttore dei canoni di tre contratti di locazione aventi ad oggetto il complesso immobiliare situato in Firenze Via Dei Vespucci 5/a, oltre ad appezzamenti di terreno; iii) l’inerzia prolungata dell’organo amministrativo nella riscossione di crediti di un ingente importo, che costituiva in concreto l’unica fonte reddituale della società, anche a fronte delle continue sollecitazioni del collegio sindacale, nel contesto di una ben conosciuta situazione di difficoltà economico-finanziaria avrebbero giustificato, configurandosi come gravi irregolarità nella gestione idonee ad arrecare danno alla società, sia un intervento dei sindaci ex art.2406 c.c. che una loro denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.; iv) la mancata attivazione da parte del collegio sindacale degli strumenti riconosciuti dalla legge per garantire la riscossione dei crediti integra i connotati del comportamento antidoveroso sotto il profilo della mancata diligenza e giustificava l’accoglimento dell’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela. 3 Urso Giuseppe ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi, il Fallimento ha svolto difese mediante controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 380 bis.1 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Il primo mezzo di impugnazione è rubricato: «nullità del decreto impugnato per violazione dell’art. 99, comma 11, l. fall. (r.d. 16 marzo 1942, n. 267), dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, della costituzione -error in procedendo ex art. 360, c.p.c., comma 1, n. 4 ». 1.1 Si sostiene che la motivazione dell’impugnato decreto sarebbe affetta da manifesta ed irriducibile contraddittorietà e un irrimediabile contrasto tra affermazioni inconciliabili nonché un’insanabile illogicità in quanto il Tribunale di Firenze, dopo aver spiegato in modo molto particolareggiato che, relativamente al diritto al compenso per l’attività svolta dai sindaci di una società, l’adempimento della prestazione di controllo, a cui sono tenuti i sindaci stessi, va considerata partitamente, tempo per tempo, e che non possono essere presi in considerazione eventuali inadempimenti del collegio sindacale ai propri obblighi avvenuti fino al 31 Dicembre 2013, ha poi affermato che al ricorrente non spettava il compenso per l’attività di membro del Collegio Sindacale della Società Toscana per il Cavallo d a Sella da lui svolta nell’esercizio 2014 per effetto dell’asserito inadempimento del collegio sindacale ai propri obblighi consistente nel fatto che i sindaci non si sarebbero attivati negli esercizi precedenti 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 in relazione alla omessa riscossione del credito vantato da detta Società nei confronti della correlata Società Centro Ippico Toscano. 2 Il motivo è infondato. 2.1 Il decreto impugnato, prestando ossequio al principio espresso da questa Corte della riferibilità degli inadempimenti contestabili su ciascuna singola annualità oggetto di richiesta del compenso, ha, tuttavia, accertato che la censurata condotta serbata dai sindaci di mancata attivazione “a contrasto” della situazione di inerzia degli amministratori nella riscossione del credito si è protratta anche nell’annualità 2014 in cui si è svolta l’attività per cui è ancora giudizio. 2.2 La motivazione non è, quindi, nè contraddittoria, né illogica in quanto vi è assoluta coerenza tra le premesse argomentative in diritto, gli accertamenti compiuti e la decisione assunta. 3 Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1460 c.c. e 2403 c.c., in relazione all’art. 360, 1 comma nr. 3 c.p.c., per avere il Tribunale di Firenze negato al ricorrente il compenso per l’attività da lui svolta in qualità di membro del Consiglio sindacale in relazione all’esercizio 2014, per asseriti inadempimenti verificatisi negli esercizi precedenti enon in quelli a cui si riferisce il suddetto compenso. 3.1 Il motivo, le cui argomentazioni ricalcano quelle svolte nel primo motivo sotto il diverso vizio di violazione di legge, è inammissibile in quanto non si confronta con il decisum. 3.2 Secondo la prospettazione difensiva del ricorrente il decreto farebbe riferimento esclusivamente all’attività di verifica svolta dal collegio dal 30 novembre 2007 al 5 ottobre 2012, periodo nel quale si è formato il suindicato credito così violando la segmentazione temporale imposta dall’art.2403 c.c. 3.3 In realtà il dato rilevante che il Tribunale ha utilizzato per valutare nel tempo la colpevole inerzia dei sindaci non si è esaurito con le circostanze d’insorgenza del credito ma ha assunto i connotati di una condotta omissiva continuativa che si è protratta anche nell’annualità non prescritta (2014). 3.4 Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che il riferimento all’unità annuale dell’inadempimento del sindaco, non toglie che gli effetti pregiudizievoli delle condotte di mala gestio degli amministratori si possano prolungare per gli esercizi successivi creando quindi una situazione economico-finanziaria sfavorevole alla società che impone un’ azione di contrasto da parte degli organi di controllo ( cfr.
Cass. 3922/2024) 4 Conclusivamente, il ricorso va rigettato. 5 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.400 di cui € 200 per esborsi oltre Iva Cap e rimborso forfettario del 15%. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo