Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 34451/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding late expert witness clarification requests violating adversarial principle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34451/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Giuseppe Monfredi's appeal against a lower court ruling that dismissed his opposition as a guarantor. Monfredi argued that the trial court violated the adversarial principle by calling the expert witness for clarifications based on late bank objections. The court held that summoning an expert for clarifications is a discretionary judicial power not subject to cassation review if properly motivated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 195 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The judge's discretionary power to summon an expert witness for clarifications on a submitted report is not reviewable in cassation proceedings provided the decision is adequately motivated and free from logical or legal defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
adversarial principle violation expert witness clarifications judicial discretionary power cassation review scope guarantor opposition fideiussione bancaria responsabilità del fideiussore divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 195 c.p.c.
Art. 111 second comma Cost.
Art. 156 c.p.c.
Art. 157 c.p.c.
art 195 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 195 c.p.c.
art 134 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass n. 2103 del 24/01/2019
Cass n. 2103 del 24/01/2019; 2024 nr 19477).
Cass 2024 nr 19477
Cass 2022 nr 5642
e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio ( Cass 2022 nr 5642).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27326/2020 R.G. proposto da : MONFREDI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell’avvocato PECORA FRANCESCO (PCRFNC45R04H501N) rappresentato e difeso dagli avvocati GRIMOLDI LUCA (GRMLCU71L11C139F), BONINI MAURO FRANCO (BNNMFR61L04B300J) -ricorrente- contro BANCA POPOLARE SONDRIO COOPERATIVA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELANGELO PINTO, 22, presso lo studio dell’avvocato CAPARROTTA FEDERICO (CPRFRC73S20H501U) rappresentato e difeso dagli avvocati MAJORANA ALESSANDRA (MJRLSN66D59L682I), FEDI FABIO (FDEFBA64P05G224J) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 1880/2020 depositata il 17/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2024 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI. FATTI DI CAUSA Considerato che: Con sentenza nr 1880/2020 la Corte di appello di Milano rigettava il gravame proposto da Giuseppe Monfredi nei confronti della Banca popolare di Sondrio-soc cooperativa per azioni, avverso la pronuncia nr 443/2018 del Tribunale di Busto Arsizio che aveva parzialmente accolto l’opposizione di Giuseppe Monfredi, quale fideiussore, ritenendo che il credito dell’Istituto di credito fosse pari ad € 92519,79 anziché € 94.982,92 per il superamento del tasso soglia limitatamente all’ammontare di € 2.462,92.

La Corte di appello confermava la decisione sia sotto il profilo dell’inquadramento giuridico del contratto concluso fra le parti (contratto autonomo di garanzia) sia in merito all’individuazione delle eccezioni proponibili dal fideiussore, sia in merito all’entità del credito richiesto dalla Banca al garante. Osservava poi per gli aspetti che qui rilevano, che non si era verificata alcuna lesione del contraddittorio in conseguenza della chiamata a chiarimenti del c.t.u. tardivamente richiesti dalla Banca. Rilevava al riguardo che il c.t.u.

è un ausiliario del giudice, il quale può ben decidere di avvalersi del suo ausilio per integrare la consulenza e per sentirlo a chiarimenti sulla relazione depositata quando non siano chiare alcune valutazioni e ciò a prescindere dalla circostanza che la decisione del giudice sia stata sollecitata o meno da una delle parti. Ha sottolineato che, nella specie, il Tribunale si era avvalso di tale potere ed aveva sentito il c.t.u. a chiarimenti nel contraddittorio, convocandolo in udienza. Avverso tale sentenza Giuseppe Monfredi ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito la Banca Popolare di Sondrio con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che: Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art 195 c.p.c. e dell’art 111 secondo comma Cost per avere la Corte di appello mancato di rilevare che nella formazione della consulenza tecnica d’ufficio era stato violato il principio del contraddittorio. Si lamenta in particolare che la richiesta a chiarimenti del c.t.u. disposta dal Tribunale sarebbe stata presa in accoglimento delle eccezioni tardive della banca nonostante l’opposizione del Monfredi e malgrado l’Istituto di credito avesse disertato le operazioni peritali a cui invece l’opponente aveva partecipato con i suoi consulenti di parte Con un secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli art 134 c.p.c. e dell’art 111 della Cost sostenendo che il giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare che l’ordinanza del 5.7.2017 era carente di motivazione con conseguente nullità della stessa e della decisione finale.

Con l’ultimo motivo il ricorrente chiede la riforma della decisione in punto spese quale conseguenza dell’accoglimento del suo ricorso. Il primo motivo è infondato. Il ricorrente sostiene che nella formazione della perizia non siano state rispettate le regole del contraddittorio affermando che la decisione del Tribunale adottata all’udienza del 5.7.2017 relativa alla chiamata a chiarimenti del CTU sarebbe stata disposta sulla base delle eccezioni sollevate tardivamente dalla Banca, la quale in precedenza aveva deliberatamente disertato il contradditorio tecnico nella fase delle operazioni peritali.

Precisa che tale decisione, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, non sarebbe quindi avvenuta ex officio ma derivata dall’accoglimento delle istanze avversarie. Sul punto va rilevato che tutte le considerazioni svolte al fine di censurare la valutazione fatta propria dai giudici del merito non possono essere condivise. La Corte di appello, sulla base della ricostruzione dei fatti riportata nella parte narrativa della decisione qui impugnata (pag 8 della sentenza), ha escluso l’esistenza del vizio denunciato dall’appellante con il terzo motivo di appello.

Nella decisione in questione è descritto il contenuto dei provvedimenti adottati dal Tribunale nelle udienze successive al deposito dell’elaborato tecnico. Si legge infatti che all’udienza del 5.7.2017 il giudice aveva disposto la riconvocazione del c.t.u. perché fornisse chiarimenti in relazione al mancato rispetto delle istruzioni della Banca d’Italia e riformulasse il quantum dovuto, con l’eliminazione degli interessi oltre soglia per lo specifico periodo in cui esso si fosse eventualmente verificato. All’udienza del 15.11.2017 il giudice concedeva termine di 60 giorni per il deposito di chiarimenti, trasmessi dal c.t.u. alle parti in data 27.11.2017.

Ed infine all’udienza del 14.2.2018 veniva fissata l’udienza di discussione per la data del 6.3.2018, udienza in cui il Tribunale dava lettura della sentenza previo deposito di note conclusive e la precisazione delle conclusioni. Su queste basi il giudice di merito ha correttamente ritenuto che il Tribunale nella formazione dell’elaborato tecnico non fosse incorso nella violazione del contradditorio ma si fosse unicamente avvalso dei poteri d’ufficio ad esso spettanti convocando il c.t.u. a chiarimenti coerentemente con quanto affermato più volte da questa Corte.

Rientra infatti neipoteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indaginitecniche suppletive o integrative, di sentire a chiarimenti il consulente sulla relazione già depositata ovvero di rinnovare, in parte o in toto, leindagini, sostituendo l'ausiliare del giudice, con la precisazione che l'esercizio di tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, ove ne sia data adeguata motivazione, immune da vizi logici e giuridici (cfr. Cass n. 2103 del 24/01/2019; 2024 nr 19477). Va poi ricordato che le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio ( Cass 2022 nr 5642).

Il secondo motivo con cui si censura la mancanza di motivazione nell’ordinanza con cui è stata disposta la chiamata a chiarimenti è parimenti infondato. Il provvedimento di richiamo del c.t.u., diversamente da quanto affermato dal ricorrente, era stato motivato dal mancato rispetto delle istruzioni della Banca d’Italia e quindi dettato dalla necessità di riformulare il quantum (cfr sentenza di appello pag 8) e nel rispetto del contraddittorio a nulla rilevando che il Tribunale avrebbe dovuto prima rigettare la richiesta di chiamata a chiarimenti e successivamente disporne la chiamata.

In questo quadro la Corte distrettuale ha ritenuto legittimo l’operato del primo Giudice anche sotto il profilo qui denunciato. Il terzo profilo di censura afferente alla disciplina delle spese resta assorbito stante il rigetto dei primi due motivi e la conseguente conferma dell’impugnata sentenza. Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento nei confronti della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa s.p.a., delle spese di questa fase che si liquidano in € 7600,00 oltre € 200,00 per spese e rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorr