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Ordinanza — n. 34430/2024 — snciv Generato dall'IA

Court rejects claim against consortium partners, ruling joint liability requires joint offer and common interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34430/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Edil Pieri S.r.l.'s appeal against Conscoop, rejecting the argument that consortium members bear joint liability for unpaid subcontracts. The plaintiff argued that all consortium partners should be jointly responsible, while the defendant contended that only the specific contracting partner (Arco Costruzioni) is liable. The court ruled that joint liability under public procurement laws strictly requires a joint offer and common interest in the contract, which the other partners lacked.

Regesto Legislator

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Art. 13, second comma, Law n. 109/1994; Art. 37, fifth comma, D.Lgs. n. 163/2006: Joint liability of consortium members in public contracts is limited to those who jointly formulated the offer and shared the common interest in the contract execution.

Parole chiave

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public procurement joint liability consortium offer requirements subcontractor payment claims solidary responsibility scope public administration contracts consorzio concorso di responsabilità sussidio per la costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, second comma, Law n. 109/1994
D’altra parte, non era invocabile nella fattispecie Cass. 13 giugno 2008 n° 16011, in quanto nella fattispecie decisa l’appalto era stato affidato ad una associazione di imprese di cui facevano parte consorzio e cooperativa.
Art. 37, fifth comma, D.Lgs. n. 163/2006
Art. 48, fifth comma, D.Lgs. n. 50/2016
Disposizioni di tenore del tutto analogo sono contenute anche nelle successive norme in materia di appalti pubblici (art. 48, quinto comma, d.lgs.
Art. 68, ninth comma, D.Lgs. n. 36/2023
n° 50/2016 e art. 68, nono comma, del d.lgs.
art. 83, comma 3 c.p
MLCCRL78T16D976A, indirizzo di posta certificata: carlomilicia @ ordineavvocatibopec.it, telefax 051 270421), giusta procura autenticata da considerarsi in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., nonché dell'art.
art. 2615 cod. civ
Osservava la Corte che l’art. 2615 cod. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 1615 cod. civ
Tal conclusione era giustificata, secondo la Corte, dall’art. 1615 cod. civ., che prescrive espressamente che la stazione appaltante autorizza l'appaltatore (qui il Consorzio) al subappalto delle opere allo stesso affidate, e dall'art.
art. 1625 cod. civ
10 e 13 della legge n° 109/1994, come modificata dalla legge n° 415/1998, e dell’art. 1625 cod. civ.
art. 2602 cod. civ
civ.), ossia un soggetto unico, anche se composto da più imprese associate “per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi” (art. 2602 cod. civ.) della loro attività economica.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16011/2018
Cass. 8124/2010
Concludendo, deve, dunque, essere confermato l’indirizzo di Cass.16011/2018 e di Cass. 8124/2010, già sopra citate, con la conseguenza che, nella presente fattispecie, l’unico soggetto debitore dei corrispettivi verso la Edil Pieri s.r.l.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 30922del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da Edil Pieri S.r.l., con sede in Roma a Via Nicola da Guardiagrele n. 98 (CF O 1628391 003), in persona dell'Amministratore Unico, legale rappresentante p.t Sig. Fabio Pieri, difeso e rappresentato, giusta procura a margine del ricorso, dall'Avv. Claudio De Stefanis, presso cui è elettivamente domiciliato in Roma a Piazzale delle Medaglie d'Oro n.

7. L'Avv. Claudio De Stefanis indica per le comunicazioni e le notificazioni: il fax: 06.3540.3248, la PEC claudiodestefanis @ ordineavvocatiroma.org. Ricorrente contro Conscoop - Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro, Società Cooperativa con sede in Forlì, Via Galvani n. 17/B, P.l. e C.F. 00 140990409, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Monica Fantini, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Roberto Facinelli (C.F. FCNRRT60D19L378L, indirizzo di posta certificata: robertofacinelli @ ordineavvocatibopec.it) e Carlo Mìlicia (C.F.

MLCCRL78T16D976A, indirizzo di posta certificata: carlomilicia @ ordineavvocatibopec.it, telefax 051 270421), giusta procura autenticata da considerarsi in calce al ricorso ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c., nonché dell'art. 18, comma 5, D.M. n. 44/2011 e ss.mm.ii. I difensori dichiarano, ai sensi dell'art. 16-sexies D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modifiche in Legge n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, convertito con modifiche in Legge n. 114 del 2014), il proprio domicilio digitale presso i seguenti indirizzi pec: robertofacinelli @ ordineavvocatibopec.it e carlomilicia @ ordineavvocatibopec.it, ove dovranno essere effettuate tutte le notificazioni e/o comunicazioni ai sensi di legge.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1812 depositata il 13 marzo 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024 dal consigliere Luciano Varotti. FATTI DI CAUSA 1.- Edil Pieri s.r.l. – premesso di aver concluso del luglio 1999 due contratti di subappalto (per opere murarie, demolizioni, rimozioni muratura, rivestimenti) e di nolo ponteggi ed impalcature, con la subcommittente Arco Costruzioni soc. coop. a r.l., socia di Conscoop Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro di Forlì soc. coop., nell'ambio degli appalti a quest'ultimo affidati dal Comune di Fara in Sabina (RI), per l'esecuzione di lavori di recupero del complesso conventuale di San Francesco e San Fiano, e dal Comune di Tivoli (RM), per la ristrutturazione del Palazzo Tommaseo; che a seguito di accordo transattivo del 27 novembre 2002 era stato quantificato il credito della Edil Pieri nei confronti della Arco Costruzioni a titolo di corrispettivo degli appalti nella somma di lire 2,7 miliardi, pagati dalla subcommittente nella sola misura di lire 100 milioni; che la Arco Costruzioni era poi stata dichiarata fallita e la Edil Pieri si era insinuata al passivo fallimentare per euro 1.198.501,59; che sussisteva responsabilità solidale del Consorzio per le obbligazioni di Arco costruzioni nei confronti di essa attrice – tutto ciò premesso, conveniva davanti al tribunale di Roma Conscoop chiedendone la condanna al pagamento di tale importo o, in subordine, della minor somma di euro 619.748,27, quantificata in sede transattiva. 2.-Nel contraddittorio con Conscoop, il tribunale di Roma rigettava la domanda e la Corte d’appello confermava la decisione con la sentenza qui impugnata ed indicata in epigrafe.

Osservava la Corte che l’art. 2615 cod. civ. prevede la responsabilità verso terzi del consorzio per le obbligazioni assunte dallo stesso o dai suoi organi ed una responsabilità solidale dei singoli consorziati per le obbligazioni contratte dal consorzio per loro conto. Nella fattispecie, invece, le obbligazioni erano state assunte dalla consorziata Arco Costruzioni direttamente con la Edil Pieri con il contratto di subappalto. Né poteva predicarsi la sussistenza di un rapporto di immedesimazione organica tra Conscoop e Arco costruzioni, come dedotto da Edil Pieri, in quanto gli atti di ingerenza di Conscoop nel subappalto tra Arco ed Edil Pieri trovava plausibile giustificazione nel fatto che i lavori in subappalto rientravano pur sempre in quelli commessi a Conscoop dalle Stazioni appaltanti.

È, poi, sempre la società consorziata (qui Arco Costruzioni) che risponde in solido con il Consorzio, e non viceversa, poiché l’art.2615 cod. civ. legittima il Consorzio ad assumere obbligazioni per conto della consorziata, in tal modo autorizzando il Consorzio alla ingerenza nei lavori del subappalto. D’altra parte, non era invocabile nella fattispecie Cass. 13 giugno 2008 n° 16011, in quanto nella fattispecie decisa l’appalto era stato affidato ad una associazione di imprese di cui facevano parte consorzio e cooperativa. Da ultimo, anche la transazione era stata stipulata tra Arco ed Edil Pieri. 3.- Per la cassazione di questa sentenza ricorre la subappaltatrice, affidando il gravame a due motivi.

Resiste Conscoop che conclude per l’inammissibilità del ricorso e per l’infondatezza nel merito. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato la memoria prevista dall’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 4.- Col primo mezzo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 5, cod. proc. civ. A sostegno della domanda essa aveva allegato esservi un’immedesimazione organica tra Conscoop e Arco, ricavabile dai seguenti fatti.

Il Presidente della Arco Costruzioni, ingegner Marcello Donato, era procuratore speciale del Conscoop: egli, in tale duplice veste, da una parte (Consorzio) gestiva i rapporti con la Stazione Appaltante, dall'altra (Arco Costruzioni) i rapporti con la subappaltatrice Edil Pieri. Come Procuratore del Consorzio, il Donato aveva sottoscritto la richiesta di autorizzazione al subappalto alla Stazione Appaltante e come presidente della Cooperativa Arco Costruzioni aveva sottoscritto tutti i contratti con la ricorrente Edil Pieri, ossia i due subappalti, i due contratti di nolo a freddo e la transazione del 27 novembre 2002.

L'ingegner Marcello Donato aveva poi assunto nel Consorzio, la carica di Consigliere di Amministrazione. L'architetto Nabil Hattab, dal canto suo, ricopriva l'incarico di direttore di cantiere per la Cooperativa Arco Costruzioni, allorquando sottoscriveva verbali in contraddittorio con la Edil Pieri e, contemporaneamente, quello di rappresentante del Conscoop per la firma degli atti contabili con le P.A. appaltanti (per la revisione prezzi e per le riserve) e di direttore dei lavori per conto del medesimo Conscoop. Duplice veste che lascia trasparire in modo piuttosto evidente come, nel concreto, Arco Costruzioni fosse una emanazione diretta del Conscoop e non una mera Cooperativa consorziata.

Inoltre, due delegati del Consorzio, il geometra Lamberto Massari e il geometra Vito De Paolis, (cfr. doc. C e H allegati alle note autorizzate in I grado) provvedevano a vistare, senza coinvolgere la Soc. Coop. Arco Costruzioni, gli ordini di lavoro impartiti alla subappaltatrice, che, quindi, erano ordini diretti del Conscoop, a cui la subappaltatrice Edil Pieri doveva soggiacere. Era stato il Conscoop a relazionare il Comune di Fara Sabina del sopralluogo di ispettori ASL e a iscrivere le riserve nei confronti del Comune, sempre per il tramite dell'architetto Hattab.

Era stato il Conscoop ad agire in giudizio contro il Comune di Fara Sabina, per far valere i diritti della Coop. Arco Costruzioni e per ottenere il diritto alla risoluzione del contratto. La Corte avrebbe completamente ignorato tali circostanze, che, ove esaminate, la avrebbero portata a ritenere che la Cooperativa Arco Costruzioni, altro non fosse che una scatola vuota, attraverso la quale il Conscoop ha inteso eseguire, direttamente e per il tramite dei suoi delegati e funzionari, gli appalti per il Comune di Fara Sabina e per il Comune di Tivoli. 5.- Il motivo è inammissibile, in quanto, non coglie la ratio decidendidella sentenza impugnata.

Infatti, sol che si legga la motivazione della decisione, è agevole constatare che la Corte non ha affatto trascurato l’esame di tali circostanze, che sono puntualmente riassunte alle pagine 3 e 4, ma le ha ritenute non decisive, sul condivisibile rilievo –non contestato col motivo in esame – che “ l'ingerenza del Consorzio può trovare plausibile giustificazione nel fatto che il subappalto riguardava pur sempre i lavori di appalto al Consorzio commissionati dalle amministrazioni comunali, per i quali esso ne aveva la complessiva responsabilità”.

Tal conclusione era giustificata, secondo la Corte, dall’art. 1615 cod. civ., che prescrive espressamente che la stazione appaltante autorizza l'appaltatore (qui il Consorzio) al subappalto delle opere allo stesso affidate, e dall'art. 1670 dello stesso codice, che prevede che l'appaltatore (sempre il Consorzio) possa agire nei confronti del subappaltatore (qui la Edil Pieri) per gli inadempimenti, e la responsabilità di questo, così legittimando l'appaltatore alla vigilanza e sorveglianza sui lavori subappaltati. La mancata censura di tali passaggi decisionali rende, in conclusione, il mezzo inammissibile. 6.-Con secondo motivo Edil Pieri lamenta la violazione degli artt. 10 e 13 della legge n° 109/1994, come modificata dalla legge n° 415/1998, e dell’art. 1625 cod. civ.

Agli appalti, banditi nel 1999, era applicabile la legge n° 109/1994. Conscoop aveva partecipato alla gara d’appalto formulando offerta ai sensi dell’art. 10, primo comma, lettera b), della legge predetta, affidando poi l’esecuzione dei lavori ad Arco costruzioni soc. coop. Da qui l’applicabilità – in virtù del richiamo dell’art. 10, primo comma, lettera e), della legge Merloni – del successivo art. 13, il quale prevederebbe che l'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale, non solo nei confronti della P.A. appaltante, ma anche nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori.

Le norme civilistiche menzionate dalla Corte sarebbero, pertanto, derogate dalle norme speciali in materia di appalti pubblici. D’altra parte, sarebbe anche assurdo predicare la responsabilità solidale in caso di Ati tra Consorzio e Consorziata e negarla in caso di offerta proveniente dal solo Consorzio. 7.-Il motivo è infondato. Giova precisare che l’appalto è stato concluso nel luglio 1999 e che, dunque, esso ricade –come del resto prospetta la stessa ricorrente –sotto il vigore della legge n° 109/1994. Ora, questa Corte – in altre precedenti occasioni – ha già rammentato che la normativa in materia di appalti pubblici ha introdotto, nel corso del tempo, una regola generale di responsabilità illimitata e solidale dei consorziati per le obbligazioni assunte dalla società consortile.

Questa responsabilità è stata dapprima prevista solo verso la stazione appaltante (art. 21, ultimo comma, della legge n° 584/1977 e 23, settimo comma, del d.lgs. n° 406/1991). Successivamente, la legge n° 109/1994 con l’art. 13, secondo comma, ha stabilito che “[l]'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di cui al comma 1” (ossia degli offerenti riuniti in Ati o dei consorzi ex art. 2602 o 2615 - ter cod. civ.) “ determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione nonché nei confronti delle imprese subappaltanti e dei fornitori”.

Ora, come è stato precisato da questa Corte (Cass., sez. 1, 13 giugno 2008 n° 16011 e Cass., sez. 1, 2 aprile 2010, n° 8124), in relazione al dettato normativo ante d.lgs. n° 163/2006, la responsabilità solidale ex art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994 presuppone “una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea”. Per contro, tale solidarietà non sorge ove alla gara partecipi un Consorzio non in Ati, ma in proprio, come per il vero sembra essere avvenuto nella presente ipotesi, nella quale assolutamente non risulta che Consopp soc. coop. abbia ottenuto l’affidamento degli appalti a seguito di offerta congiunta con altre imprese.

Tale indirizzo è solo in apparenza smentito dal testo della legge: potrebbe, infatti, opinarsi che l’art. 13, secondo comma, della legge Merloni, laddove stabilisce che “l’offerta … dei consorziati … determina la loro responsabilità solidale” nei confronti dei “sub”, si applichi anche al caso di specie, nel quale Conscoop ha partecipato uti singulusalla gara d’appalto. Ed anche la ricorrente fa leva su tali disposizioni (ricorso pagina 12) onde predicare la responsabilità solidale di Conscoop. Nondimeno, è pure evidente dallo stesso testo di legge che l’elemento che fa sorgere la solidarietà è “l’offerta dei concorrenti”, ossia dei soggetti che, avendo un interesse ad assumere la commessa, “concorrono” alla gara pubblica onde ottenere l’assegnazione dei lavori, con conseguente esclusione della coobbligazione nel caso in cui questo concorso nell’offerta manchi.

Tale interpretazione del testo normativo sembra trovare conferma anche nella ratiodella legge. Dal combinato disposto di tali disposizioni, infatti, non può trarsi la conclusione che la responsabilità sorga anche nel caso in cui a formulare l’offerta nella gara sia un consorzio – per così dire – solitario (costituito ex art. 2602 o 2615 - ter cod. civ.), ossia un soggetto unico, anche se composto da più imprese associate “per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi” (art. 2602 cod. civ.) della loro attività economica. È, infatti, evidente che i “consorziati di cui al comma 1” (art. 13, secondo comma, della legge n° 109/1994) non possono essere identificati con soggetti giuridici non costituiti allo specifico fine della presentazione della domanda di partecipazione alla gara pubblica, dunque con soggetti non “concorrenti”, a meno di estendere –del tutto inammissibilmente – la responsabilità solidale prevista dal citato art. 13, secondo comma, a raggiera, ossia nei confronti delle altre imprese, socie ben vero del “consorzio” preesistente alla gara, ma che non avevano alcun interesse all’appalto e che potrebbero essere rimaste anche del tutto all’oscuro della formulazione dell’offerta fatta singulatim da parte del consorzio stesso.

Tale conclusione non sembra compatibile con lo scopo delle norme, che è di rendere solidalmente responsabili, davanti alla Stazione appaltante ed ai subappaltatori o fornitori, solo quei soggetti che, avendo un comune interesse all’appalto, hanno formulato l’offerta congiuntamente e sono unitariamente chiamati all’esecuzione delle opere, in quanto, come detto, “concorrenti”. Tale regime della solidarietà – che, si ribadisce, non appare invocabile al di fuori di una fattispecie di compartecipazione all’offerta – appare confermato anche dall’ulteriore previsione, contenuta nello stesso art. 13, secondo comma (secondo periodo), della legge n° 109/1994, secondo il quale “[p]er gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo”: disposizione che, ancora una volta, presuppone un’offerta congiunta dei “concorrenti” ed una gestione collettiva dei lavori assegnati.

Del tutto analoghe all’art. 13, secondo comma, secondo periodo, sono, poi, le norme successive, che, infatti, prevedono la coobbligazione nei confronti della PA, dei subappaltatori e dei fornitori, precisando che “[p]er gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario” (art. 37, quinto comma, del d.lgs. n° 163/2006). Disposizioni di tenore del tutto analogo sono contenute anche nelle successive norme in materia di appalti pubblici (art. 48, quinto comma, d.lgs. n° 50/2016 e art. 68, nono comma, del d.lgs. n° 36/2023).

Concludendo, deve, dunque, essere confermato l’indirizzo di Cass.16011/2018 e di Cass. 8124/2010, già sopra citate, con la conseguenza che, nella presente fattispecie, l’unico soggetto debitore dei corrispettivi verso la Edil Pieri s.r.l. è la Arco costruzioni s.r.l. 8.- Alla soccombenza della ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55/2014, come modificato dal d.m. n° 147/2022, ed al valore della lite (euro 619,7 mila) – si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto. p.q.m. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali in ragione del 15%, oltre