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Ordinanza — n. 34288/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding debt restructuring agreement rejection due to missing creditor voting percentages.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34288/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible regarding the rejection of a debt restructuring agreement. The lower court ruled the proposal unprocedural because the applicant failed to specify the voting percentages for secured creditors, preventing the required 60% majority calculation. The Court upheld this decision, citing established precedent that voting rights for delayed payments must be calculated based on the unpaid portion of the debt rather than the full amount.

Regesto Legislator

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Art. 6 e s. l. 3/2012; Art. 360 bis c.p.c.: The extraordinary appeal is inadmissible on merits when the lower court correctly applies the rule that secured creditors' voting rights in debt restructuring agreements must be calculated based on the unpaid portion of the debt, not the full claim value.

Parole chiave

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debt restructuring agreement secured creditor voting extraordinary appeal inadmissibility majority threshold calculation delayed payment rights sovraindebitamento imputazione dei pagamenti compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 6 e s. l. 3/2012
Art. 360 bis c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione ed erronea interpretazione ex art. 360 comma 1 n.
Art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012
art. 111 Cost
2.1 E’ noto che la ricorribilitàper cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost.
art 360 bis c.p
3 Inammissibile, ai sensi dell’art 360 bis c.p.c., è invece il mezzo di impugnazionequanto al merito della censura.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23251/2023 R.G. proposto da: Di Ventura Lino, elettivamente domiciliato in Roma Lungotevere Flaminio nr. 28, presso lo studio dell’avvocato Melchionna Paolo (MLCPLA74D16F132G) rappresentato e difeso dall'avvocato Ventolini Norberto (VNTNBR70E05C773J), ricorrente- contro Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), elettivamente domiciliato in Roma Via Pompeo Magno 10b, presso lo studio dell’avvocato Laviensi Maria Assunta (LVNMSS76M57F104I) che lo rappresenta e difende, controricorrente- nonchè contro Banca Bpm spa, Banca Intesa San Paolo, Agos Ducato spa, Comune di Roma, Agenzia Delle Entrate, Ordine Psicologi dell'Abruzzo, Regione Lazio, Agenzia Delle Entrate-Riscossione, Comune Di Zagarolo, -intimati- avverso l’ordinanza di Tribunale Tivoli inn. 2889/2023 depositata il 28/08/2023.

Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dr. Giovanbattista Nardecchia che ha concluso per il rigetto del ricorso Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA 1.Con provvedimento del 28/6/2023 il Giudice designato del Tribunale di Velletri dichiarò improcedibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento avanzata ai sensi degli artt. 6 e s. l. 3/2012 da Di Ventura Lino per non avere il proponente precisato la percentuale di voto, ai fini del calcolo del 60%, attribuibile a ciascun creditore munito di privilegio ipotecario al quale era stato promesso il pagamento dell’intero ma dilazionato.

In particolare il Tribunale di Velletri, in persona del giudice delegato, così statuiva «Rilevato che parte istante -seppur onerata- non ha tuttavia indicato le percentuali di voto dei creditori, alla stregua dei suesposti principi, al fine di valutare l’effettivo raggiungimento della maggioranza, per cui, alla luce anche dell’ammontare del debito (€ 61.594,24) nei confronti del creditore dissenziente Enpap, non può ritenersi raggiunto l’accordo con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti». 2 Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, pronunciandosi sul reclamo proposto da Di Ventura Lino, confermava la statuizione impugnata e ribadiva il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo il quale il diritto di voto spettante al creditore ipotecario, in favore del quale la proposta di accordo prevede il pagamento integrale ma non tempestivo, non poteva essere manifestato per l’intero valore del credito, ma andava parametrato a quella parte del credito che, in quanto pagata con ritardo, poteva ritenersi in questo senso non interamente soddisfatta. 2.1 I Tribunale precisava che non competeva al Giudice di indicare le percentuali di voto spettanti ai creditori ipotecari, bensì alla stessa parte istante, su cui gravava il relativo onere; tanto più che risultava che il Giudice avesse espressamente (ma inutilmente) sollecitatola parte a tal fine nel corso del procedimento. 2.2 L’opzione interpretativa sostenuta dalla parte reclamante, secondo cui ai creditori ipotecari sarebbe dovuto essere attribuito un diritto di voto parametrato all’intero importo del credito residuo, avrebbe determinato, a giudizio del Tribunale laziale, la sostanziale disapplicazione del principio, posto in via generale dall’art. 11, comma 2, l. 3/2012, della non computabilità ai fini del raggiungimento delle maggioranze dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali la proposta preveda l’integrale pagamento. 3 Di Ventura Lino ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

ENPAP ha svolto le proprie difese con controricorso mentre gli altri soggetti evocati sono rimasti intimati. RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione ed erronea interpretazione ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. , in combinato disposto con l’art.111 comma 2 Legge 3/2012, per la determinazione percentuale di voto dei creditori prelatizi in presenza di pagamento integrale e dilazionato: si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dal Collegio, poiché la proposta di ristrutturazione prevede la soddisfazione integrale e, per l’intero ammontare, in forma dilazionata nel tempo, il diritto di voto del creditore munito di privilegio ipotecario andava parametrato all’intero importo cristallizzato alla data di presentazione della proposta in applicazione dell’art. 55 l.fall.

Errata, secondo il ricorrente, è la determinazione della percentuale del diritto di voto sulla base del differenziale tra il valore del credito al momento della presentazione della domanda di accordo e quello al momento del termine della moratoria. 2 Va preliminarmente esaminata la preliminare eccezione di inammissibilità delricorso sollevata dal controricorrente. 2.1 E’ noto che la ricorribilitàper cassazione a norma dell’art. 111, comma 7, Cost. postula la verifica che il provvedimento impugnato sia congiuntamente dotato dei caratteri della decisorietà e definitività (Cass. n. 22797 del 2023).

Con specifico riguardo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3 del 2012 (e successive modificazioni), questa Corte, alla luce dei richiamati principi, ha più volte affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. tutte le volte in cui il provvedimento impugnato rivesta i caratteri della decisorietà e definitività, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi, regolamentando in modo incontrovertibile lo stato di sovraindebitamento. In particolare, i caratteri della decisorietà e definitività sono stati rinvenuti, non solo nelle ipotesi di ricorso avverso i provvedimenti di contenuto latamente omologatorio – come nel caso di accoglimento del reclamo contro il rigetto della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 35976 del 2022), nonché di rigetto del reclamo contro l’omologazione dell’accordo di composizione o del piano del consumatore (Cass. n. 30948 del 2021), nell’ipotesi di accoglimento del reclamo contro l’omologazione del piano del consumatore (Cass. n. 10095 del 2019, a superamento di Cass. n. 19117 del 2017).

Al contrario, i caratteri della decisorietà e definitività non sono stati riscontrati nel provvedimento di rigetto del reclamo avverso la declaratoria di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 27301/2022; 4275/2021, 4500/2018; 20917/2017; 1869/2016; 6516/2017), ovvero nel decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (Cass. n. 30534/2018) non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima; trattandosi di pronuncia priva dei caratteri della decisorietà e definitività , dunque non ricorribile per cassazione.

Un ulteriore affinamento dell’orientamento esposto è dato dalla recente ordinanza nr. 30529/2024 di questa Corte con la quale si afferma che «in tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dell'inammissibilità della proposta non si ha decisione su diritti contrapposti, e dunque non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, ovvero sull'avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti». 2.2 Nel caso di specie risulta dagli atti che la proposta aveva superato il vaglio iniziale con l’emissione del decreto ai sensi dell’art. 10, Legge 3/2012 e la fissazione dell’udienza per la verifica del voto alla data del 13.01.2023; successivamente il giudice delegato ha ritenuto “improcedibile” la domanda di omologa, in quanto la proposta non aveva ottenuto la maggioranza richiesta ex art. 11, comma 2, l. n. 3/2012, non avendo il ricorrente correttamente, nonostante l’invito da parte del giudice, indicato le percentuali di voto dei creditori privilegiati. 2.2 Il provvedimento del Tribunale, a prescindere dalla formula lessicale utilizzata (improcedibilità della domanda di omologa), è nella sostanza, per come risulta dal tenore del decreto impugnato, un effettivo diniego di omologazione con conseguente sua connotazione in senso decisorio (oltre che definitivo) secondo i principi sopra esposti. 2.3 Per tale ragione il ricorso straordinario è ammissibile. 3 Inammissibile, ai sensi dell’art 360 bis c.p.c., è invece il mezzo di impugnazionequanto al merito della censura. 3.1 L’impugnato decreto si è infatti uniformato al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, non scalfito dalle argomentazioni del ricorso, per cui «negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dalla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 4, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore» (Cass. 17834/2019, 27544/2019, 17391/2020 e 22291/2020) e ancora « negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore» (Cass.4622/2024).

Conclusivamente il ricorso risulta inammissibile. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Cortedichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in complessive € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,