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Ordinanza — n. 34282/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses ISMEA's appeal, ruling the six-month statute of limitations for debt restructuring agreement annulment was not met.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34282/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected ISMEA's appeal against the Trani Tribunal's dismissal of its request to annul a debt restructuring agreement. ISMEA argued it discovered fraud regarding land sales only after the agreement's homologation, claiming the six-month deadline for annulment had not yet expired. The court held that the 'discovery' of facts occurred earlier when ISMEA was listed as a creditor and formally opposed the restructuring plan, meaning the limitation period had already begun to run prior to the homologation date.

Regesto Legislator

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Art. 14 comma 1 e 1 bis legge 3/2012; The six-month limitation period for annulling a debt restructuring agreement commences from the date of homologation, but the clock starts ticking only when the creditor actually becomes aware of the specific fraudulent facts justifying the annulment, which may predate the homologation if the creditor had previously opposed the plan.

Parole chiave

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debt restructuring agreement annulment statute of limitations creditor fraud discovery homologation date six-month deadline contratto di compensazione imputazione dei pagamenti credito contestato

Disposizioni normative citate

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Art. 14 comma 1 e 1 bis legge 3/2012
RAGIONI DELLE DECISIONE 1.Con il mezzo di impugnazione la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 comma 1 ed 1 bis legge 3/2012 e degli artt.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22593/2023 R.G. proposto da: Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), elettivamente domiciliato in Roma Via Angiolo Cabrini 22, presso lo studio dell’avvocato Buonafede Alberto (BNFLRT69P05H224X) che lo rappresenta e difende, ricorrente contro Azienda Agrituristica Donna Franca di Roselli Francesca e Visicchio Domenico Snc, elettivamente domiciliata in Molfetta Via Baccarini 24, presso lo studio dell’avvocato Solimini Nicola Fabrizio (SLMNLF58R14F284Z) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Patruno Francesco (PTRFNC74D24A883A), controricorrente nonchè contro Moscatelli Roberta -intimata- avverso il decreto del Tribunale di Trani in. 183/2023 depositato il 21/09/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere COSMO CROLLA. FATTI DI CAUSA Con ricorso, depositato presso il Tribunale di Trani in data 27.1.2023, ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) proponeva istanza, ex art 14 l. nr 3/2012, di annullamento dell’accordo di composizione della crisi proposto da Azienda Agrituristica Donna Franca di Roselli Francesca e Visicchio Domenico snc - società agricola ed omologato con decreto del Tribunale di Trani dell’11/5/2022 per avere il debitore dolosamente aumentato il passivo e simulato attività inesistenti sottacendo l’intervenuta risoluzione del contratto della vendita dei terreni e, quindi, presupponendo che i terreni fossero ancora nella disponibilità giuridica del debitore, e adducendo una debitoria complessiva nei confronti dell’ISMEA ammontante ad € 1.106.038,45 (pari cioè a quella iniziale dedotta in contratto) anziché a quella, inferiore ed effettiva, di € 406.961,55 (costituita dall’indennizzo dovuto all’ISMEA per il godimento dei terreni, aumentato dei relativi interessi). 2.Il Tribunale di Trani rigettava la domanda di annullamento dell’accordo di composizione della crisi in quanto proposta senza il rispetto del termine, previsto dall’art 14 comma 1 bis, nr. 3/2012, di sei mesi dalla scoperta dei fatti di cui al comma 1 della citata disposizione. 2.1 In particolare, secondo i giudici circondariali, risultava dagli atti del procedimento di opposizione a precetto pendente dinanzi al Tribunale di Roma, seconda sezione civile, n. 20996/2022 R.G. che ISMEA aveva avuto conoscenza del decreto di omologa dell’accordo a far data dal 31/5/2022 con la conseguenza che il termine semestrale per la proposizione dell’istanza di annullamento scadeva ai primi di gennaio 2023 mentre il reclamo è stato proposto in data 23/1/2023. 3 Ismea ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un unico motivo;

Azienda Agrituristica Donna Franca di Roselli Francesca e Visicchio Domenico Snc ha svolto difese mediante controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLE DECISIONE 1.Con il mezzo di impugnazione la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 comma 1 ed 1 bis legge 3/2012 e degli artt. 325,326 e 327 c.p.c., nonché 24 e 111 commi 1 e 2 Cost.: si sostiene che il Tribunale abbia errato nell’aver attribuito valore di conoscenza, rilevante ai fini della proposizione dell’azione di annullamento del decreto di omologa, al mero dato neutro dell’avvenuto deposito del provvedimento in un giudizio civile che vedeva come parte la ricorrente, in difetto di alcuna comunicazione e/o notificazione individuale all’indirizzo di ISMEA, quando invece, secondo i principi enunciati dalla giurisprudenza in tema di decorrenza del temine breve di impugnazione breve, sarebbe stata necessaria la conoscenza legale del provvedimento. 2 Il motivo è inammissibile in quanto la valutazione circa la tempestività della richiesta di risoluzione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, formulata sempre ai sensi dell’art. 14 della Legge n°3/2012, costituisce un tipico apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità (cfr.

Cass. 13787/2023). 2.1 A ben vedere,la “scoperta” dei fatti di aumento del passivo e di esposizione di attività inesistenti va fatta risalire ad epoca anteriore alla omologa: dalla stessa ricostruzione dei fatti prospettata nel reclamo ex art 14 l. cit. risulta, invero, che ISMEA sia stata inserita tra i creditori dal piano di ristrutturazione tanto è vero che alla ricorrente è stato comunicato in data 5/1/2022 (cfr. pag. 5 del ricorso) il decreto di fissazione dell’udienza ex art. 10 comma 1; ISMEA, sempre secondo quanto dalla stessa affermato nel reclamo, ha poi, con nota del 27/1/22, “dichiarato di non aderire alla proposta di rientro ex art 7 l. nr 3 del 2012 rappresentando all’OCC che il contratto di vendita si era ormai da tempo risolto di diritto” e, con successiva nota del 4/4/2022 , ha ribadito di “ non aderire alla proposta di composizione della crisi così come formulata dall’Azienda Agrituristica Donna Franca” ( cfr. pag.6 del reclamo); con ciò manifestando chiaramente di aver già avuto piena contezza della ricorrenza dei fatti che poi ha posto a fondamento della domanda di annullamento del piano (minor entità del passivo, per effetto dell’insussistenza del debito relativo al prezzo di vendita dei terreni, minor entità dell’attivo, per l’indisponibilità dei terreni che erano da restituire allo stesso Ismea a causa della risoluzione del contratto). 2.2 ISMEA avrebbe, quindi, potuto denunciare i fatti astrattamente idonei a giustificare la revoca del decreto, ai sensi dell’art 10 comma 3 e, quindi, impedire l’omologa. 2.3 Poiché il termine per chiedere l’annullamento dell'accordo non può decorrere ancora prima dell'omologazione dell'accordo, il dies a quoper il calcolo del termine non può che individuarsi nel giorno di deposito del decreto di omologa (11/5/2022) e, quindi, in epoca ancor più risalente rispetto alla data di conoscenza del provvedimento di omologa indicata dal Tribunale ( 31/5/2022). 3 Il ricorso è, quindi, rigettato. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessive € 7.200, di cui € 200 per spese, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario al 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unifica