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Ordinanza — n. 34280/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as litigation ended by client's voluntary withdrawal of the lawsuit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34280/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal extinguished without ruling on costs because the appellant voluntarily withdrew the lawsuit shortly before the hearing. The underlying dispute involved a bankruptcy trustee seeking to revoke property transfers made by a company, which the lower appellate court had initially supported. The court dismissed the case solely on procedural grounds, noting that the withdrawal rendered the appeal moot regardless of the substantive legal arguments regarding the validity of the transfers.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws the appeal before the final judgment, the proceedings are extinguished without a ruling on costs.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal extinguishment of proceedings bankruptcy trustee revocation property transfer validity litigation termination revoca del fallimento revoca del concordato inventario dei beni fallimentari

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.
artt. 2901 c.c
art. 115 c.p
civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.
art. 342 c.p
5: omessa pronuncia su un fatto decisivo”, sul rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe comunque argomentato in merito al rigetto della eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., lungamente spiegata e motivata dall’appellata, odierna ricorrente.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7038-2022 r.g.proposto da: PORTOROSA VILLAGE s.n.c. di Baldassarre Meola C. (C.F. e p. iva 03748670829), con sede in Palermo, Via Danimarca n. 52, in persona dei suoi soci amministratori e legali rappresentanti pro tempore, unitamente e disgiuntamente tra loro, PENNICA SALVATORE, C.F. PNNSVT57A15I533T, e Giuseppe Cappello, C.F. CPPGPP59E25G273O, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso dagli avvocati Giancarlo Greco (C.F.GRCGCR67E09G273M) e Alessandro Macaione (c.f. MCNLSN72T21G273G), ed elettivamente domiciliata in Roma, in via Santa Teresa 23, presso lo studio dell’avv.

Paolo Grimaldi. - ricorrente - contro Fallimento della Bazia Gardens s.r.l. (C.F. e p. iva n. 00532710837), in persona del Curatore Prof. Avv. Massimo Basile, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato in Messina, presso lo studio dell’Avv. Sergio Rizzo viaEttore Lombardo Pellegrino n. 148. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina n. 30/2022, pubblicata il 12/01/2022, notificata il 13.01.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024 dal Consigliere dott. Roberto Amatore;

FATTI DI CAUSA 1.Con tre autonomi atti di citazione, notificati in data 19.09.1994, Basile Massimo nella qualità di curatore del Fallimento della s.d.f.Palano Antonino e Porcino Antonino, degli stessi soci, della Bazia Gardens s.r.l.e della Palano Figli s.r.l., chiedeva - ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e 66 L.F. -la revoca ovvero l’inefficacia: (a) del contratto di utilizzo area demaniale e di servizi stipulato tra la Bazia Gardens s.p.a. e la società convenuta, con scrittura privata del 12.10.1989, registrata il 27.10.1989, avente ad oggetto l’utilizzazione di una porzione di area demaniale destinata ad impianti turisticobalneari;(b) del contratto pubblico di vendita stipulato tra le parti in data 12.10.1989,avente ad oggetto un appartamento di nuova costruzione sito nel Comune di Furnari; (c) del contratto pubblico di vendita stipulato tra le parti in data 12.10.1989, avente ad oggetto una bottega di nuova costruzione con annessi portico eterreno siti nel Comune di Furnari. 2.Riuniti i giudizi iscrittiai n n. 1968/1994 e 1969/1994 a quello portante il n. 1967/1994 R.G., il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 877/13, emessa in data 29.04.2013 edepositata in data 30.04.2013, rigettava le domande proposte dalla Curatela attrice.

Il Fallimento della BaziaGardens srl, in persona del curatore Basile Massimo, proponeva dunque appello avverso lapredetta sentenza.

3. La Corte di appello con la sentenza qui ricorsa per cassazione e, n ella resistenza della società Portorosa Village s.n.c. di Baldassare Meola e C.,e dopo aver disposto consulenza tecnica d’ufficio (al fine di determinare, con metodo sintetico comparativo, il valore di mercato degli immobili oggetto della revocatoria ordinaria), ha accolto il gravame.

2. La sentenza, pubblicata il12.1.2022, è stata impugnata da PORTOROSA VILLAGE s.n.c. di Baldassarre Meola C. con ricorso per cassazione, affidato aquattro motivi, cui Fallimento della Bazia Gardens s.r.l. ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazionedegli artt.2901 e 2697 c.c., e della L. Fall., art. 66.

2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. , vecchia formulazione, in vigore nel 1990.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., e della L. Fall., art. 66., sul rilievo che laCorte messinese avrebbe“ritenuto di discostarsi dal consolidato orientamento della Suprema Corte e, appiattendosi inspiegabilmente alle temerarie deduzioni della Curatela, con una sentenza sostanzialmente fondata, in assenza di altre motivazioni degne di pregio giuridico, solo su una abnorme, a tacer d’altro, applicazione dell’art. 115 c.p.c.”avrebbe accolto le domande dell’appellante e revocato gli atti di trasferimento in questione.

4. Il quarto mezzo deduce, ai sensi dell’art. dell’art. 360 cpc n.4, la “nullità’ della sentenza per assenza di motivazione – violazione dell’art. 360 n. 5: omessa pronuncia su un fatto decisivo”, sul rilievo che la sentenza impugnata non avrebbe comunque argomentato in merito al rigetto della eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., lungamente spiegata e motivata dall’appellata, odierna ricorrente.

5. Occorre prendere atto che, in prossimità dell’udienza camerale, la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, rinuncia debitamente accettata dal Fallimento controricorrente.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio, senza pronuncia di condanna sulle spese, né sussistendo i presupposti per disporre il cd. raddo