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Ordinanza — n. 34270/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal when appellant withdraws case without opposing party's consent, ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 34270/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the appellant withdrew the appeal on October 14, 2024, without the opposing party's adherence. Although the appellant argued for withdrawal, the court noted the lack of consent from the respondent, leading to a ruling on litigation costs. Consequently, the appellant was ordered to pay the litigation expenses of the current degree totaling €5,200.00.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal without opposing party's consent does not extinguish the proceedings, resulting in the dismissal of the appeal and the award of litigation costs to the withdrawing party.

Parole chiave

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withdrawal of appeal opposing party consent extinction of proceedings litigation costs allocation Cassation procedure condono delle spese procedurali ritiro dell'atto procedurale partecipazione alle perdite

Disposizioni normative citate

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Art. 391 c.p.c.
Visto l’art. 391 c.p.c. Dichiara estinto il giudizio.
art. 391 c.p
Visto l’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4904/2023 R.G. proposto da : KALIPSO S.R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato VACCARO GIUSEPPE (VCCGPP64A29C351U) rappresentato e difeso dall'avvocato GARRA ANTONIO (GRRNND70H01C351U) -ricorrente- contro FALLIMENTO DIAMANTE FRUIT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in CATANIA VIA UMBERTO I 354, presso lo studio dell’avvocato GIOCONA SANTI PIERPAOLO (GCNSTP71H28C351Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1457/2022 depositata il 12/07/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. Il Collegio, rilevato che la ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 14.10.2024, e a tale rinuncia non risulta aver aderito la parte controricorrente; che, pertanto, devono liquidarsi a carico della ricorrente le spese di lite, come in dispositivo;non sussistono invece i presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato;

P.Q.M.

Visto l’art. 391 c.p.c. Dichiara estinto il giudizio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente grado che liquida in € 5.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di