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Decreto — n. 34264/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34264/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34264/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11327/2024 R.G. proposto da : BENETTI PIETRO, elettivamente domiciliato in Pescia (PT), alla via Amendola n. 27, DOM DIG, presso lo studio dell’ A vvocato Giovanni Giovannelli (GVNGNN44D10G491L), che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Alessandro Pasquini (PSQLSN67T13B832F). -ricorrente- contro DEUTSCHE BANK S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, al F oro Traiano n. 1/A, presso lo studio dell’Avvocato Paolo P ototschnig (PTTPLA59L07F205R),che l a rappresenta e difende . -controricorrente- e LAZARESCU MADALINA GABRIELA, elettivamente domiciliata in Pescia (PT), alla via A mendola n. 27 DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Giovannelli (GVNGNN44D10G491L) , che l a rappresenta e difende. -controricorrente e ricorrente incidentale- e ROMEI DOMENICHINO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 333/2024,depositata il 20/02/2024.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34264/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali tra le sole parti costituite.

Parole chiave

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accollo delle spese indennità di patrocinio indennità forfettaria responsabilità solidale immunità parziale risarcimento del danno

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11327/2024 R.G. proposto da : BENETTI PIETRO, elettivamente domiciliato in Pescia (PT), alla via Amendola n. 27, DOM DIG, presso lo studio dell’ A vvocato Giovanni Giovannelli (GVNGNN44D10G491L), che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Alessandro Pasquini (PSQLSN67T13B832F). -ricorrente- contro DEUTSCHE BANK S.P.A., elettivamente domiciliatain Roma, al F oro Traiano n. 1/A, presso lo studio dell’Avvocato Paolo P ototschnig (PTTPLA59L07F205R),che l a rappresenta e difende . -controricorrente- e LAZARESCU MADALINA GABRIELA, elettivamente domiciliata in Pescia (PT), alla via A mendola n. 27 DOM DIG, presso lo studio dell’Avvocato Giovanni Giovannelli (GVNGNN44D10G491L) , che l a rappresenta e difende. -controricorrente e ricorrente incidentale- e ROMEI DOMENICHINO -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI FIRENZE n. 333/2024,depositata il 20/02/2024.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali tra le sole parti costituite.

L e stesse vanno poste a carico del Benetti e della Lazarescu, in solido tra loro, ex art. 97, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., e liquidate come in dispositivo, applicandosi la maggiorazione di cui all’art. 4, comma 2, ultima parte, del d.m. n. 55 del 2014;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna Pietro Benetti e Madalina Gabriela Lazarescu, in solido tra loro, ex art. 97, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., a l pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in €200,00 ed agli accessori di legge.