Decreto — n. 34259/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAuente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6673/2024 R.G. proposto da : AGOSTINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Farini n. 3, presso lo studio dell’ A vvocato Angelo Riccio (RCCNGL72T20D976G) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro FAZIOLI VITTORIO, elettivamente domiciliato in Casalecchio di Reno (BO), alla via Caravaggio n. 34, presso lo studio dell’Avvocato Alessandra Capelli (CPLLSN65R50A944Y) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n. 1846/2023,depositata il 15/09/2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34259/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGOSTINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Farini n. 3, presso lo studio dell’ A vvocato Angelo Riccio (RCCNGL72T20D976G) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro FAZIOLI VITTORIO, elettivamente domiciliato in Casalecchio di Reno (BO), alla via Caravaggio n. 34, presso lo studio dell’Avvocato Alessandra Capelli (CPLLSN65R50A944Y) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n. 1846/2023,depositata il 15/09/2023.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6673/2024 R.G. proposto da : AGOSTINI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Bologna, alla via Farini n. 3, presso lo studio dell’ A vvocato Angelo Riccio (RCCNGL72T20D976G) che lo rappresenta e difende. -ricorrente- contro FAZIOLI VITTORIO, elettivamente domiciliato in Casalecchio di Reno (BO), alla via Caravaggio n. 34, presso lo studio dell’Avvocato Alessandra Capelli (CPLLSN65R50A944Y) che lo rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA n. 1846/2023,depositata il 15/09/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in e 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,17 dicembre