Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in judgment extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Darini Remigio, challenged a lower court judgment against Latte Aurelia Cooperative but remained silent after the court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the silence constituted a formal waiver of the appeal under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2 cod. proc. civ.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10268/2024 R.G. proposto da : DARINI REMIGIO, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Marco Besso n. 40, presso lo studio dell’ A vvocato Riccardo Pedrazzi (PDRRCR56S16E339F), rappresentato e difeso dall' A vvocato Brigida Colucci (CLCBGD72T59H501P). -ricorrente- contro PRODUTTORI LATTE AURELIA SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA, elettivamente domiciliata in R oma, al Viale Delle Milizie n. 106, presso lo studio dell’Avvocato Guido Valori (VLRGDU58L28H501Y) che larappresenta e difende . -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 6689/2023,depositata il 18/10/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-biscod. p roc . c iv . e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380 - bis , secondo comma, cod. p roc . c iv . ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c od . p roc . c iv ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge. Roma,16 dicembr