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Decreto — n. 34253/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 34253/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 34253/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17647/2024 R.G. proposto da : EL JAMGHILI TOUFIK, rappresentato e difeso d a ll’ avvocato VILLANOVA ENRICO (VLLNRC66R03L407R) . -ricorrente- Contro MINISTERO DELL’ INTERNO , in persona del sig. Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587). -intimato- avversoSENTENZA del GIUDICE DI PACE di TREVISO n. 416/2024 depositata addì29/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 34253/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : EL JAMGHILI TOUFIK, rappresentato e difeso d a ll’ avvocato VILLANOVA ENRICO (VLLNRC66R03L407R) . -ricorrente- Contro MINISTERO DELL’ INTERNO , in persona del sig. Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587). -intimato- avversoSENTENZA del GIUDICE DI PACE di TREVISO n. 416/2024 depositata addì29/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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materiali da costruzione contratto di fornitura di un'opera mancato versamento dell'anticipo spese ipoteca legale degli artigiani e degli imprenditori superamento dei costi di costruzione fatture impagate

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17647/2024 R.G. proposto da : EL JAMGHILI TOUFIK, rappresentato e difeso d a ll’ avvocato VILLANOVA ENRICO (VLLNRC66R03L407R) . -ricorrente- Contro MINISTERO DELL’ INTERNO , in persona del sig. Ministro p.t. , rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587). -intimato- avversoSENTENZA del GIUDICE DI PACE di TREVISO n. 416/2024 depositata addì29/04/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulla spese. Così deciso in Roma,il 20/