Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal withdrawn and extinguished the proceedings because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Termo Desport S.R.L., had not responded to the court's proposal for case definition, while the respondent, Intesa Sanpaolo S.P.A., argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under the Civil Procedure Code and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision on the proposal for case definition within forty days, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13003/2022 R.G. proposto da : TERMO DESPORT S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 5, presso lo studio dell’avvocato LAURENTI NICOLA (LRNNCL70P21H501I) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIANI FRANCO (FBNFNC48R23C933Y) -ricorrente- contro INTESA SANPAOLO S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA VIA NEOFITI N. 14, presso lo studio dell’avvocato PIGNATA MARIANOVELLA (PGNMNV73D54L407E) rappresentata e difes a dall'avvocato LILLO ANTONELLA (LLLNNL61M59L407E) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.116/2022 depositata il 25/01/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di leg