Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Essetti Soluzioni Tessili S.N.C., had not responded to the lower court's proposal for case termination, while the respondent, Belagamba Andrea, argued for the dismissal of the appeal. The court ruled that the silence constituted a waiver of the right to appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case termination within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1262/2024 R.G. proposto da : ESSETTI SOLUZIONI TESSILI S.N.C. DI MINCIARELLI MAURO C., elettivamente domiciliata in PERUGIA STRADA PERUGIA - SAN MARCO 81/O, presso lo studio dell’avvocato MASSUOLI EMANUELE (MSSMNL72A31L117N) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BALDONI LUCIA (BLDLCU72T42G478H) -ricorrente- contro BELLAGAMBA ANDREA, elettivamente domiciliato in PERUGIA CORSO VANNUCCI N. 47, presso lo studio dell’avvocato TEMPERINI FRANCESCO (TMPFNC59H25D704J) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BROZZETTI LUCIANO (BRZLCN57E10B609H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n.756/2023 depositata il 20/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.